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Ordinanza — n. 11647/2023 — snciv Generato dall'IA

Cassation Court dismisses tax appeal, ruling administrative tax investigations remain valid despite procedural irregularities.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 11647/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Corte di Cassazione rejected the taxpayer's appeal against a customs authority's decision to revoke duty exemptions based on a flawed form A certificate. The court held that administrative tax investigations conducted by the Guardia di Finanza are distinct from criminal inquiries and do not require strict adherence to penal procedural guarantees. Consequently, evidence gathered during these administrative checks remains admissible for tax assessment purposes even if procedural flaws exist.

Regesto Legislator

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D.P.R. 600/1973, art. 33; D.P.R. 633/1972, artt. 52 e 63: Administrative tax investigations conducted by the Guardia di Finanza are distinct from criminal inquiries; therefore, procedural irregularities in such administrative proceedings do not render the acquired evidence inadmissible for tax assessment purposes.

Parole chiave

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administrative tax investigations procedural irregularities admissibility of evidence customs duty exemptions Guardia di Finanza powers tax appeal dismissal administrative vs criminal procedure dazi doganali non pagati

Disposizioni normative citate

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D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 33
191 c.p.p., a norma del quale «le prove acquisite in violazione dei divietistabiliti dalla legge no n possono essere utilizzate»; - si è quindi precisato che "in tema di accertamenti tributari, nelle indagini svolte, ai sensi del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 33 e del D.P.R.
D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, artt. 52 e 63
art. 24 Cost.
52 e 63 - sul potere degli uffici finanziarie del giudice tributario di avvalersene a fini meramente fiscali,senza che ciò costituisca violazione dell'art. 24 Cost." (cfr.
art. 220 disp. att. c.p
2 e 654 c.p.p.,ed espressamente previsto dall'art. 220 disp. att. c.p.p., cheimpone l'obbligo del rispetto delle disposizioni del codice di procedura penale, quando nel corso di attività ispettive emerganoindizi di reato, ma soltanto ai fini della "applicazione Cons.Est.
art. 191 c.p
art. 24 Cost
52 e 63 - sul potere degli uffici finanziarie del giudice tributario di avvalersene a fini meramente fiscali,senza che ciò costituisca violazione dell'art. 24 Cost." (cfr.

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 22984 del 2010
Cass. n. 13121 del 2012
Cass. n. 8605 del 2015
Cass. n. 24923 del 2011
Cass. n. 31779 del 2019
Cass. n. 8459 del 2020
Cass. n. 8990 del 2007
Cass. n. 8990 del 2007; conf.
Cass. n. 18077 del 2010
Cass. n. 959 del 2018
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Testo completo

unciato la seguente ORDINANZA sulricorso iscritto al n. 23 121 /20 20 R.G. proposto da : MARBEL s.r.l. in persona del legale rappresentante pro tempore rappresentatae difesa in forza di procura speciale in atti dall’avv. Luigi Quercia (PEC: quercia.luigi@avvocatibari.legalmail.it ) con domicilio eletto in Roma presso l’avv. Livia Ranuzzi (PEC: liviaranuzzi@ordineavvocatiroma.org); – Contro AGENZIADELLE DOGA NE E DEI MONOPOLI, in persona del Direttore pro tempore rappresentata e difesa come per legge dall’avvocatura generaledello Stato con domicilio eletto in Roma, via dei Portoghesi n. 12(PEC: ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it ); - controricorrente – avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale de l la Puglian. 2 3 3 / 2 8 / 20 depositata in data 11 / 0 2 /20 20 , non notificata;

Oggetto:dazi doganali Cons.Est. Roberto Succio - 2 Udita la relazione della causa svolt a nell’adunanza camerale del 04/04/2023dal C onsigliere Roberto Succio ; Rilevatoche: - preliminarmente, osserva il Collegio che la ricorrente ha depositatoistanza di riunione del presente giudizio ai giudizi n. r.g. 23038/2020, 23536/2020, 23048/20,23042/20, 23043/20, 23120/20,23116/20, 23227/20, 23223/20, 23217/20, 23213/20, 23210/20,23206/20, 23448/20, 23432/20, 23442/20, 23452/20, 23450/20, 23539/20, 23537/20 E 23533/20. in quanto tutti connessitra loro perché relativi a contenziosi tra la Marbel S.r.l. el’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, ed aventi ad oggetto le medesime questioni , essendo fondati sugli stessi presupposti ovvero l’impugnazione di (n.

20) avvisi di accertamento suppletivie di rettifica per revisione d’accertamento di bollette doganali, con contabilizzazione “a posteriori” dei dazi non riscossi; - detta istanza va rig ettata essendo stata calendarizzata, nella stessa udienza, la trattazione congiunta dei medesimi atta a scongiurare l'eventualità di soluzioni contrastanti ; può quindi procedersioltre; - la società MARBEL s.r.l. impugnava l'avviso di accertamento in rettifica emesso dall' A genzia delle Dogane con il quale erano liquidati maggiori diritti e relativi interessi in conseguenza del controlloa posteriori del certificato form A riferito a merci di cui allabolletta doganale IM4 n. 1646 / A di o rigine e pro venienza del Bangladesh, paese incluso nel regime speciale di esenzion e, mercidalle quali il controllo aveva evidenziato la non veridicità e validità quanto al predetto certificato con conseguente revoca dellaesenzione daziaria ; - la CTP di Taranto rigettava il ricorso ; appellava la società ; - con la pronuncia impugnata il giudice dell'appello ha rigettato il gravamedella contribuente ritenendo (per quanto qui interessa) inprimo luogo infondate le doglianze tutto il mancato rispetto sia Cons.Est.

Roberto Succio - 3 delcontraddittorio sia delle garanzie difensive previste dal codice diprocedura penale ; secondariamente ha ritenuto non fornita la prova da parte della società di aver diritto all’agevolazione daziaria; inoltre ha ritenuto non probante ai fini tributari la conclusionecui è giunto il giudice penale, che ha assolto il legale rappresentante di MARBEL s.r.l. nel processo originato dalla vicenda tributaria oggetto del presente giudizio; inoltre ha valutato come irrilevante la valutazione in ordine alla diligenza dell’importatore; - ricorre a questa Corte la società contribuente con un solo motiv o di impugnazione ; resiste con controricorso l’Agenzia delle Dogane;

Consideratoche: - l ’unico motivo di ricorso proposto denuncia la vio lazione e falsa applicazionedell’art. 220 disp. att. ne c.p.p. per non avere la CTR annullato l’atto impugnato nonostante fosse basato sulle risultanze del presupposto processo verbale di revisione illegittimamente acquisite e quindi inutilizzabili, posto che i verbalizzanti, una volta emersi indizi di reato in capo al rappresentante legale della MARBLE s.r.l. non avevano proseguitol'attività di revisione doganale applicando le garanzie difensivepreviste dalle disposizioni del c.p.p.; - il motivo è infonda to; - la giurisprudenza di questa Corte è orientata a mantenere una nettadifferenziazione fra processo penale e processo tributario, secondo un principio sancito non soltanto dalle norme sui reati tributari (D.L. 10 luglio 1982, n. 429, art. 12, successivam ente confermatodal d .

Lgs. 10 marzo 2000, n. 74, art.

20) ma altresì desumibiledalle disposizioni generali dettate dagli artt. 2 e 654 c.p.p.,ed espressamente previsto dall'art. 220 disp. att. c.p.p., cheimpone l'obbligo del rispetto delle disposizioni del codice di procedura penale, quando nel corso di attività ispettive emerganoindizi di reato, ma soltanto ai fini della "applicazione Cons.Est. Roberto Succio - 4 dellalegge penale" (Cass. nn. 22984, 22985 e 22986 del 2010; Cass.n. 13121/2012, Cass. n. 8605/2015). Si riconosce quindi, generalmente,che "...non qualsiasi irritualità nell'acquisizione di elementi rilevanti ai fini dell'accertamento fiscale comporta, di persé, la inutilizzabilità degli stessi, in mancanza di una specifica previsionein tal senso ed esclu si, ovviamente, i casi in cui viene in discussione la tutela dei diritti fondamentali di rango costituzionale, quali l'inviolabilità della libertà personale, del domicilio, che qui non vengono in rilievo (Cass. n.24923/2011, Cass. n. 31779/2019 e Cass.n.84 59/2020).

Tale prospettiva si collega al principio per cui nell'ordinamento tributario non si rinvieneuna disposizione analoga a quella contenuta all'art. 191 c.p.p., a norma del quale «le prove acquisite in violazione dei divietistabiliti dalla legge no n possono essere utilizzate»; - si è quindi precisato che "in tema di accertamenti tributari, nelle indagini svolte, ai sensi del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 33 e del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 artt. 52 e 63, la Guardia di finanza che, coopera ndo con gli U ffici finanziari, proceda ad ispezioni, verifiche, ricerche ed acquisizione di notizie, ha l'obbligo di uniformarsi alle dette disposizioni, sia quanto alle necessarie autorizzazioni che alla verbalizzazione.

Taliindagini hanno carattere ammi nistrativo - con conseguente inapplicabilità dell'art. 24 Cost., in materia di inviolabilità del diritto di difesa, essendo applicabili, nella successiva ed eventualeprocedura contenziosa, le garanzie proprie di questa - evanno pertanto considerate disti ntamente dalle indagini, che la stessaguardia di finanza conduce in veste di polizia giudiziaria, dirette all'accertamento dei reati, con l'osservanza di tutte le prescrizioni dettate dal codice di procedura penale a tutela dei diritti inviolabili dell'in dagato.

La mancata osservanza di tali prescrizioni,rilevante al fine della possibilità di utilizzare in sede penale i risultati dell'indagine, non incide - purché non siano violatele dette disposizioni del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 33 e Cons.Est. Roberto Succio - 5 delD.P.R. n. 633 del 1972, artt. 52 e 63 - sul potere degli uffici finanziarie del giudice tributario di avvalersene a fini meramente fiscali,senza che ciò costituisca violazione dell'art. 24 Cost." (cfr. Cass. n. 8990 del 2007; conf. 18077 del 2010, Cass.n.959/2018); - ne deriva che in questo caso, non sussistendo le violazioni di cui si è detto sopra, che non risultano esser state contestate, la prosecuzionedell’indagine a fini tributari anche dopo l’emersione difatti costituenti reato, è legittima e utilizzabili , n aturalmente solo ai fini dell’accertamento delle pretese di maggiori tributi , sonoi risultati probatori così ottenuti; - conclusivamente, il ricorso va rigettato; - la soccombenza regola le spese; p.q.m. rigettail ricorso; condanna parte ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore di parte contro ricorrente che liquida in euro 2.300,00oltre a spese prenotate a debito.

Aisensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115 dei 2002, inserito dall'art. 1, comma 17 della i. n. 228 del 2012, si d