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Ordinanza Interlocutoria — n. 11638/2023 — snciv Generato dall'IA

Cassation court suspends tax appeal proceedings to allow for simplified settlement under new 2022 tax law provisions.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 11638/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Corte di Cassazione granted a request to suspend the tax appeal proceedings until July 10, 2023. The court found that the appellant, Bolaffi S.p.A., properly invoked the simplified settlement procedure established by the December 2022 tax reform law. Consequently, the case was remitted to a new docket to facilitate this expedited resolution mechanism.

Regesto Legislator

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Art. 1, commi 186 ss. della legge 29 dicembre 2022, n. 197; Art. 1, comma 197 della legge 29 dicembre 2022, n. 197: The Court of Cassation must suspend tax appeals pending before it on January 1, 2023, to allow parties to utilize the simplified settlement procedure provided for by the new tax reform law.

Parole chiave

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simplified settlement procedure tax appeal suspension Corte di Cassazione tax reform 2022 procedural remand ricupero d'imposta esame degli atti fiscali assistenza amministrativa fiscale

Disposizioni normative citate

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Art. 1, comma 197 della legge 29 dicembre 2022, n. 197
Preliminarmente va rilevato che la ricorrente ha presentato istanza di sospensione del processo ex art. 1, comma 197, della legge 29 dicembre 2022, n.
Art. 1, commi 186 ss. della legge 29 dicembre 2022, n. 197
Preliminarmente va rilevato che la ricorrente ha presentato istanza di sospensione del processo ex art. 1, comma 197, della legge 29 dicembre 2022, n.
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Testo completo

seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 16101/2014R.G. proposto da: BOLAFFI S.P.A, in persona del legale rappresentante pro- tempore, con sede legale in Torino, via Cavour n. 17/F, elettivamente domiciliata presso lo studio legale Cavalluzzo- Rizzi-Caldart (Milano, piazza Borromeo n. 12), rappresentata e difesa dall’avv. Massimo Pepe in virtù di procura speciale a margine del ricorso, e dall’avv. Ylenia Azzini in virtù di procura speciale in data 14 ottobre 2022, –ricorrente/controricorrente in via incidentale – contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro - tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura generale dello Stato dalla quale è rappresentata e difesa ex lege, - c ontrori corrente /ricorrente in via incidentale - avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Piemonte n. 17 3 / 34 /2013, depositata il 16 dicembre 2013;

AVVISO DI ACCERTAMENTO –IRES 2007. R.G. N.16101/2014 Cons. est. Valentino Lenoci udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 10 gennaio 2023 dal Consigliere dott. Valentino Lenoci; dato atto che il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Fulvio Troncone , ha chiesto il rigetto del ricorso principale e del ricorso incidentale, -Rilevato che:

1. A seguito di verifica fiscale nei confronti della Bolaffi s.p.a.,l’Agenzia delle entrate – Direzione provinciale di Torino emetteva, nei confronti della suddetta società, avviso di accertamento n. T7E030300682, relativo al periodo d’imposta 2007, con il quale l’Ufficio procedente recuperava a tassazione, ai fini IRES ed IRAP, i seguenti elementi: 1 ) elementi di reddito non dichiarati, sulla base di rettifiche inventariali, per € 154.974,34; 2 ) ammortamenti non deducibili (relativi ad archivio storico e quadri) per € 76.265,68;

3) elementi di reddito negativi non deducibili (crediti commerciali) per € 5.749,12;

4) elementi di reddito negativi non deducibili (perdite su crediti) per €3.000,00;

5) elementi di reddito negativi non deducibili (costo omaggi) per € 35.468,99;

6) elementi negativi di reddito non deducibili (prestito obbligazionario) per € 211.134,70. Sempre nello stesso avviso di accertamento, l’Ufficio recuperava altresì a tassazione, ai fini IVA, i seguenti elementi: a ) omessa fatturazione di cessione di beni aliquota al 10%, IVA per € 12.141,59 [in relazione al rilievo sub 1)];

b) omessa cessione di beni aliquota al 20%, IVA per € 6.711,69 [in relazione sempre al rilievo sub 1)]; c ) omessa autofatturazione di acquisti con aliquota al 20%, IVA per €13.546,52 [in relazione al rilievo sub 1)]; d ) omessa autofatturazione di acquisiti aliquota al 20%, IVA per €5.298,84 [in relazione R.G. N.16101/2014 Cons. est. Valentino Lenoci sempre al rilievo sub a)]. Infine, venivano accertate maggiori ritenute d’imposta per € 74.878,00 [in relazione al rilievo sub 6)], ed applicazione sanzioni per €240.864,00.

2. Proposto ricorso dalla contribuente dinanzi alla Commissione tributaria provinciale di Torino questa, con sentenza n. 2 2 /17 /2012 , depositata il 5 marzo 20 12, rigettava il ricorso, eccezion fatta per la parte relativa alle sanzioni relative alla indeducibilità degli interessi passivi sui prestiti obbligazionari [rilievo sub 6) indicato in precedenza].

3. Interposto gravame dal contribuente, ed appello incidentale dall’Ufficio, la Commissione tributaria regionale del Piemonte, con sentenza n. 17 3 /34/2013 , pronunciata il 13 novembre2013 e depositata in segreteria il 16 dicembre 2013, rigettava entrambi gli appelli, compensando le spese di lite.

4. Avverso tale sentenza propone ricorso per cassazione la Bolaffi s.p.a., sulla base di diecimotivi. Resiste con controricorso l’Agenzia delle entrate, che propone anche ricorso incidentale, affidato a due motivi.

5. All’udienza pubblica del 10 gennaio 2023 il consigliere relatore ha svolto la relazione ed il P.M. ed i procuratori delle parti hanno rassegnato le proprie conclusioni. -Considerato che:

6. Preliminarmente va rilevato che la ricorrente ha presentato istanza di sospensione del processo ex art. 1, comma 197, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, dichiarando di volersi avvalere della procedura di definizione agevolata della presente lite, ai sensi dell’art. 1, commi 186 ss., della stessa legge, nei termini ivi previsti. R.G. N.16101/2014 Cons. est. Valentino Lenoci Ricorrono i presupposti per la concessione della richiesta sospensione, trattandosi di controversia tributaria pendente dinanzi alla Corte di cassazione alla data 1° gennaio 2023, non riguardante risorse proprie della UE o somme dovute a titolo di recupero di aiuti diStato. Deve quindi essere disposta la sospensione del giudizio fino al 10 luglio 2023, con rinvio della causa a nuovo ruolo.

P.Q.M.

La Corte dispone la sospensione del giudizio, nei termini di cui in motivazione. Rinvia a n