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Ordinanza Interlocutoria — n. 11633/2023 — snciv Generato dall'IA

Cassation court suspends tax appeal proceedings to allow for simplified settlement under new 2023 law.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 11633/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation granted a request to suspend the tax appeal proceedings until July 10, 2023. The taxpayer, La Porta Luigi, sought to utilize a simplified settlement procedure for his dispute with the Revenue Agency regarding 2014 tax assessments. The court approved the suspension because the case was pending before the Cassation on January 1, 2023, and did not involve EU funds or state aid recovery.

Regesto Legislator

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Art. 1, comma 197, legge 29 dicembre 2022, n. 197; Art. 1, commi 186 ss., legge 29 dicembre 2022, n. 197: The Court of Cassation may suspend tax proceedings to facilitate simplified settlement if the case is pending on January 1, 2023, and concerns neither EU funds nor state aid recovery.

Parole chiave

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suspension of proceedings simplified settlement procedure tax appeal suspension Cassation jurisdiction 2023 tax reform law accompagnamento salariale arretrati d'imposta procedura giudiziaria tributaria

Disposizioni normative citate

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Art. 1, comma 197, della legge 29 dicembre 2022, n. 197
Preliminarmente va rilevato che il ricorrente ha presentato istanza di sospensione del processo ex art. 1, comma 197, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, dichiarando di volersi avvalere della procedura di definizione agevolata della presente lite, ai sensi dell’art.
Art. 1, commi 186 ss., della legge 29 dicembre 2022, n. 197
Preliminarmente va rilevato che il ricorrente ha presentato istanza di sospensione del processo ex art. 1, comma 197, della legge 29 dicembre 2022, n.
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Testo completo

seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 28103/2020R.G. proposto da: LA PORTA LUIGI, elettivamente domiciliato in Roma, via Vittoria Colonna n. 18, presso lo studio dell’avv. Elio Benigni dal quale è rappresentato e difeso unitamente all’avv. Achille Carone Fabiani in virtù di procura speciale allegata in calce al ricorso, –ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro - tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12 presso l’Avvocatura generale dello Stato dalla quale è rappresentata e difesa ex lege, - controricorrente - avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania – sezione staccata di Salerno n. 3523/05/2020, depositata il 9 luglio 2020; udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 10 gennaio 2023 dal Consigliere dott.

Valentino Lenoci; AVVISO DI ACCERTAMENTO –IRPEF-IRAP-IVA2014. R.G. N.28103/2020 Cons. est. Valentino Lenoci dato atto che il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Fulvio Troncone , il quale ha concluso per la declaratoria di inammissibilità, o comunque per il rigetto del ricorso. -Rilevato che:

1. Con avviso di accertamento n. TFK010500695/2018, notificato il 27 settembre 2019, l’Agenzia delle entrate accertava, nei confronti di La Porta Luigi, ai sensi dell’art. 39, primo comma, lett. d), d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, maggiori ricavi imponibili ai fini IRES, IRAP ed IVA per € 77.958,00 (rilievo n. 1), nonché minori componenti negativi di reddito per € 669,00 (rilievo n. 2), costi non deducibili per € 4.267,00 (rilievo n.

3) ed un reddito di capitale (per partecipazione nella Road Transport La Porta s.r.l.) per € 7.211,00 (rilievo n. 4), il tutto relativamente all’anno d’imposta 2014.

2. Proposto ricorso dalla contribuente dinanzi alla Commissione tributaria provinciale di Avellino questa, con sentenza n. 432/04/2019, depositata il 28 maggio 2019, lo accoglieva parzialmente, riducendo i maggiori ricavi della società Road Transport La Porta s.r.l. da € 72.517,00 ad € 68.867,00, con conseguente rideterminazione del reddito di partecipazione ai soci in proporzione alle quote di possesso del patrimonio societario (il riferimento era quindi unicamente ai redditi da partecipazione di cui al rilievo n. 4), rigettando nel resto e compensando le spese.

3. Interposto gravame dal contribuente, la Commissione tributaria regionale della Campania – sezione st accata di Salerno, con sentenza n. 3523/05/2020, pronunciata il 20 maggio 2020 e depositata in segreteria il 9 luglio 2020 , R.G. N.28103/2020 Cons. est. Valentino Lenoci rigettava l’appello, compensando integralmente le spese di lite.

4. Avverso tale sentenza propone ricorso per cassazione La Porta Luigi, sulla base di quattro motivi. Resiste con controricorso l’Agenzia delle entrate.

5. All’udienza pubblica del 10 gennaio 2023 il consigliere relatore ha svolto la relazione ed il P.M. ed i procuratori delle parti hanno rassegnato le proprie conclusioni. -Considerato che:

6. Preliminarmente va rilevato che il ricorrente ha presentato istanza di sospensione del processo ex art. 1, comma 197, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, dichiarando di volersi avvalere della procedura di definizione agevolata della presente lite, ai sensi dell’art. 1, commi 186 ss., della stessa legge, nei termini ivi previsti. Ricorrono i presupposti per la concessione della richiesta sospensione, trattandosi di controversia tributaria pendente dinanzi alla Corte di cassazione alla data 1° gennaio 2023, non riguardante risorse proprie della UE o somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato. Deve quindi essere disposta la sospensione del giudizio fino al 10 luglio 2023, con rinvio della causa a nuovo ruolo.

P.Q.M.

La Corte dispone la sospensione del giudizio, nei termini di cui in motivazione. Rinvia a nuovo ruol