Cassation court suspends tax appeal to allow simplified settlement procedure under new 2023 tax law provisions.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation suspended the tax dispute between Bolaffi S.p.A. and the Revenue Agency to facilitate a simplified settlement process. The taxpayer sought to utilize the new expedited procedure introduced by the December 2022 law regarding pending litigation. Consequently, the proceedings were halted until July 2023 to allow parties to resolve the matter without a full trial.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 1, comma 197, della legge 29 dicembre 2022, n. 197; Art. 1, commi 186 ss., della legge 29 dicembre 2022, n. 197: The Court of Cassation may suspend a pending tax appeal to permit the parties to opt for the simplified settlement procedure established by the new law.
Parole chiave
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seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 16098/2014R.G. proposto da: BOLAFFI S.P.A., in persona del legale rappresentante pro - tempore, con sede legale in Torino, via Cavour n. 17/F, elettivamente domiciliata presso lo studio legale Cavalluzzo- Rizzi-Caldart (Milano, piazza Borromeo n. 12), rappresentata e difesa dall’avv. Massimo Pepe in virtù di procura speciale a margine del ricorso,e dall’avv. Ylenia Azzini in virtù di procura speciale in data 14 ottobre 2022, –ricorrente/controricorrente in via incidentale – contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro - tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura generale dello Stato dalla quale è rappresentata e difesa ex lege, - c ontroricorrente /ricorrente in via incidentale - avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Piemonte n. 172 / 34 /2013, depositata il 16 dicembre 2013;
AVVISO DI ACCERTAMENTO –IRES 2008. R.G. N.16098/2014 Cons. est. Valentino Lenoci udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 10 gennaio 2023 dal Consigliere dott. Valentino Lenoci; dato atto che il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Fulvio Troncone , ha chiesto il rigetto del ricorso principale e del ricorso incidentale, -Rilevato che:
1. A seguito di verifica fiscale nei confronti della Bolaffi s.p.a.,l’Agenzia delle entrate – Direzione provinciale di Torino emetteva, nei confronti della suddetta società, avviso di accertamento n. T7E030300698, relativo al periodo d’imposta 2008, con il quale l’Ufficio procedente recuperava a tassazione interessi passivi ritenuti indeducibili, riguardanti un prestito obbligazionario, per € 227.535,00, nonché maggiori ritenute (riferibili ad oneri del sostituto d’imposta) per € 77.256,00. Venivano quindi accertate maggiori imposte per €139.828,00, con irrogazione delle conseguenti sanzioni ex art. 12 d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, per € 115.884,00.
2. Proposto ricorso dalla contribuente dinanzi alla Commissione tributaria provinciale di Torino questa, c on sentenza n. 23/17 /2012 , depositata il 5 marzo 2012, rigettava il ricorso, eccezion fatta per la parte relativa alle sanzioni relative alla indeducibilità degli interessi passivi ed alle ritenute sugli stessi interessi.
3. Interposto gravame dal la contribuente, ed appello incidentale dall’Ufficio, la Commissione tributaria regionale del Piemonte, con sentenza n. 172/34/2013 , pronunciata il 13 novembre2013 e depositata in segreteria il 16 dicembre 2013, rigettava entrambi gli appelli, compensando le spese di lite. R.G. N.16098/2014 Cons. est. Valentino Lenoci 4. Avverso tale sentenza propone ricorso per cassazione la Bolaffi s.p.a., sulla base di due motivi. Resiste con controricorso l’Agenzia delle entrate, che propone anche ricorso incidentale, affidato a due motivi.
5. All’udienza pubblica del 10 gennaio 2023 il consigliere relatore ha svolto la relazione ed il P.M. ed i procuratori delle parti hanno rassegnato le proprie conclusioni. -Considerato che:
6. Preliminarmente va rilevato che la ricorrente ha presentato istanza di sospensione del processo ex art. 1, comma 197, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, dichiarando di volersi avvalere della procedura di definizione agevolata della presente lite, ai sensi dell’art. 1, commi 186 ss., della stessa legge, nei termini ivi previsti. Ricorrono i presupposti per la concessione della richiesta sospensione, trattandosi di controversia tributaria pendente dinanzi alla Corte di cassazione alla data 1° gennaio 2023, non riguardante risorse proprie della UE o somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato. Deve quindi essere disposta la sospensione del giudizio fino al 10 luglio 2023, con rinvio della causa a nuovo ruolo.
P.Q.M.
La Corte dispone la sospensione del giudizio, nei termini di cui in motivazione. Rinvia a nuovo ruolo la tr