Cassation court remands case to lower court to examine merits after declaring preliminary inadmissibility of appeal improper.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the preliminary objection regarding the appeal's inadmissibility infounded and remanded the case for a new trial. The lower court had rejected the appeal because the company was dissolved before the hearing, yet the appellant argued the mandate remained valid due to the principle of ultraactivity. The court ruled that since the dissolution occurred prior to the discussion hearing, the procedural defect was cured, necessitating a review of the substantive tax dispute.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360, comma 1, n. 3 e n. 4 c.p.c.; Art. 32 d.lgs. 31/1992: When a company is dissolved before the discussion hearing, the principle of ultraactivity of the mandate cures the defect, requiring the lower court to examine the merits rather than declaring the appeal inadmissible.
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iato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 7689/2017R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, domiciliata in Roma, Via dei Port oghesi, 12, presso l’Avvocatura generale dello Stato che la rappresenta e difende, –ricorrente – Contro TABARRINI AURELIO, nella qualità di ultimo liquidatore della GESTIONI IMMOBILIARI, COMMERCIALI, FINANZIARIE E DI SERVIZI LATIUM S.P.A., IN LIQUIDAZIONE, ed in proprio, elettivamente domiciliato in Roma, piazza Cola di Rienzo, 69, presso lo studio dell’Avv. Massimo Bersani che lo rappresenta e difende, –controricorrente – CAMERUCCI GIANCARLO, IRAP RIMBORSO SILENZIO RIFIUTO Cons. est. Rosanna Angarano 2 CIDONIO GIANFRANCO, COCCI AMALIA, –intimati – avverso la sentenza della COMM.TRIB.REG. LAZI O , n. 9831 / 2016 , depositata il 30/12/2016; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 29 marzo2023 dal consigliere Rosanna Angarano . Rilevato che:
1. La Gestioni Immobiliari, Commerciali, Finanziarie E Di Servizi Latiums.p.a. in liquidazione, dopo aver corrisposto l’Irap, per l’anno di imposta 2010, sulla plusvalenza realizzata a seguito della vendita dell’immobile destinato a sede sociale, avanzava istanza di rimborso sul presupposto che la medesima non fosse dovuta state l’abrogazione dell’art. 11, comma 3, d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 ad opera della legge finanziaria per il 2008. Formatosi il silenzio rifiuto, ricorreva innanzi alla C.t.p. Nelle more della fissazione dell’udienza di discussioneinnanzi alla C.t.p.,la società veniva cancellata dal registro delle imprese e la visura storica attestante l’eventoveniva depositata in data 6 novembre 2015 ai sensi dell’art. 32 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546.
2. La C.t.p. accoglieva il ricorso con sentenza impug nata dall’Agenzia delle Entrate. Nel giudizio si costituiva la societàin persona dell’ex liquidatore Aurelio Tabarrini che eccepiva l’inammissibilità dell’appello in quanto notificato alla società ormai estinta. La C.t.r. accoglieva l’eccezione preliminare di inammissibilità dell’appello e, ritenuto altresì, il medesimo infondato, lo rigettava.
3. Avverso la detta sentenza ricorre l’Agenzia delle Entrate nei confronti della società in persona del liquidatore p.t. e nei confronti di Cons. est. Rosanna Angarano 3 quest’ultimo quale titolare di azioni, nonché nei confronti dei già soci Giancarlo Camerucci, Gianfranco Cidonio e Amalia Cocci. Aurelio Taberrini nella qualità di ultimo liquidatore della società e di già titolare di azioni della medesime resiste con controricorso. Considerato che:
1. Con il primo motivo l’Agenzia delle Entratedenuncia, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ. la violazione degli artt. 1, comma 2, 11, 12, 40, 41, 42, 43, 54 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546,e degli artt. 83, 84, 170, 300, 330 cod. proc. civ. Censura la sentenza per aver dichiarato inammissibile l’appello. Assume che, poiché l’estinzione della società, avvenuta prima dell’udienza di discussione non era stata dichiarata e non era stata disposta l’interruzione del processo, valeva il principio dell’ultrattività del mandato.
2. Con ilsecondo motivo denuncia, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ. la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 11, comma 3, d.lgs. n. 447 del 1997, dell’art. 1, comma 50, lett.
f) legge n. 244 del 2007, degli artt. 5, 6, 7, d.lgs. 31 n. 546del 1992. Censura la sentenza impugnata per essersi pronunciata nel merito sebbene avesse dichiarato l’inammissibilità dell’appello e per aver ritenuto che l’irap non fosse dovuta.
3. Lequestioni poste rendono necessaria l’acquisizione dei fascicoli di merito.
P.Q.M.
Rinvia a nuovo ruolo e dispone l'acquisizione