Cassation court dismisses appeal regarding procedural extinction of tax litigation due to lack of party requests.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Cassation Court dismissed the appeal against a lower court ruling that declared the tax litigation extinguished. The lower court found that no party requested a hearing under Article 391 of the Civil Procedure Code, leading to the automatic termination of the proceedings. Consequently, the appeal was rejected because the statutory conditions for extinction were met without any procedural error by the appellant.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 5, comma 12, l. n. 130/2022; Art. 391, comma 3, c.p.c.: When neither party requests a hearing within the legal term, the litigation is extinguished, and the appeal against such extinction is inadmissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.10073/2017 R.G. proposto da : LAURETTI ANTONELLA, rappresentata e difesa dall’avvocato VOGLINO ALESSANDRO contro AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentata e difesa dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. Lazio SEZ.DIST. Latina n.6016 / 19 /2016 depositata il 13/10/2016, pronunciata con riferimento ad atto impositivo contemplato nell’elenco trasmesso dall’Agenzia delle Entrate in osservanza dell’art. 40, comma 4, del d.l. n. 13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità; rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 5 della legge n. 130 del 2022 e l’assenza di diniego ai sensi del comma 11 della medesima disposizione; che entro il termine di legge nessuna delle parti ha presentato l’istanza di trattazione di cui al comma 12 dell’art. 5 cit. (tale non potendosi ritenere eventuale istanza di trattazione finalizzata unicamente alla declaratoria di estinzione); che, pertanto, ai sensi del predetto comma 12 dell’art. 5 cit., il processo si èestinto, fatta salva la possibilitàper le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ; che, ai sensi dell’ultimo periodo del comma 5 dell’art. 5 cit., le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.
DICHIARA ESTINTO IL PROCE