Civil procedure case dismissed as extinguished due to lack of party request for hearing under Art. 5 L. 130/2022.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court declared the civil procedure extinguished because neither party requested a hearing to fix a date for judgment. The lower court noted that the absence of such a request, combined with the transmission of the case file, satisfied the conditions for extinction under Article 5 of Law No. 130 of 2022. Consequently, the appeal was dismissed without a substantive ruling on the merits of the tax dispute.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 5, comma 12, Law No. 130 of 2022; Art. 391, third paragraph, Code of Civil Procedure: The civil procedure is extinguished if neither party requests the fixing of a hearing within the legal term, thereby terminating the proceedings without a judgment on the merits.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.8368/2017 R.G. proposto da : ADDOH PETER KWADWO, rappresentato e difeso dall'avvocato TOSI LUISA, contro AGENZIA DELLE ENTRATE,rappresentata e difesa dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO . nonchè contro MINISTERO ECONOMIA FINANZE, AGENZIA DELLE ENTRATEDIREZIONE PROVINCIALE DI MANTOVA avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. LOMBARDIA n.5056/ 35/ 2016 depositata il 03/10/2016, pronunciata con riferimento ad atto impositivo contemplato nell’elenco trasmesso dall’Agenzia delle Entrate in osservanza dell’art. 40, comma 4, del d.l. n. 13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità; rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 5 della legge n. 130 del 2022 e l’assenza di diniego ai sensi del comma 11 della medesima disposizione; che entro il termine di legge nessuna delle parti ha presentato l’istanza di trattazione di cui al comma 12 dell’art. 5 cit. (tale non potendosi ritenere eventuale istanza di trattazione finalizzata unicamente alla declaratoria di estinzione); che, pertanto, ai sensi del predetto comma 12 dell’art. 5 cit., il processo si è estinto, fatta salva la possibilitàper le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ; che, ai sensi dell’ultimo periodo del comma 5 dell’art. 5 cit., le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.
DICHIARA ESTINTO