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Ordinanza Interlocutoria — n. 11585/2023 — snciv Generato dall'IA

Cassation court remits tax appeal case regarding renewable energy tax exemption scope to public hearing.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 11585/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Corte di Cassazione remitted a tax appeal case to public hearing for further examination of legal issues. The lower court had granted a tax exemption to a company for renewable energy investments, while the tax agency argued the benefit was abrogated and inapplicable to pure energy trading firms. The court identified significant conflicts in existing precedents regarding whether the tax benefit requires self-consumption or applies to environmental investments generally, necessitating a public debate to resolve the legal uncertainty.

Regesto Legislator

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Art. 6, commi 13 e 19 della l. n. 388 del 2000; Art. 360, c. 1, n. 3 e n. 4 c.p.c.: The Court finds conflicting jurisprudence regarding the scope of the environmental tax exemption, requiring public hearing to determine if the benefit applies to pure energy trading companies or only those with self-consumption.

Parole chiave

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tax exemption renewable energy environmental investment benefit self-consumption requirement tax appeal procedure conflicting jurisprudence public hearing remand energy trading companies industria dell'ambiente

Disposizioni normative citate

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Art. 6, commi 13 e 19 della l. n. 388 del 2000
contro il silenzio rifiuto opposto dall’amministrazione sull’istanza di rimborso della somma di euro 758.451,00 per Ires anni 2010, 2011, 2012, 2013, 2014; in particolare la società invocava la detassazione prevista dall’art. 6, commi 13 e 19 della l.
Art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.
Con il primo motivo d'impugnazione, proposto in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., l’Agenzia deduce la violazione dell'art.
Art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ.
civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., censurando la decisione ove ha ignorato le contestazioni dell’ufficio relative alla perizia prodotta e alla prova dell’ammont are degli investimenti suscettibili di detassazione.
Art. 115, primo comma, cod. proc. civ.
imprese di scopo, costituite per produrre e vendere energia elettrica alla fattispecie di energia prodotta per la vendita sul mercato Col terzo motivo deduce la nullità della sentenza in parte qua per violazione e falsa applicazione dell’art. 115, primo comma, e dell’art.112 cod.
Art. 112 cod. proc. civ.
Art. 132 cod. proc. civ.
Col quarto motivo deduce la nullità della sentenza per motivazione apparente, in violazione dell’art. 132 cod. proc. civ., ai sensi dell’art.
Art. 375, secondo comma, cod. proc. civ.
La rilevanza di alcune delle questioni di diritto sulle quali la Corte è chiamata a pronunciarsi rende opportuna, ai sensi dell’art. 375, secondo comma, cd.
art. 132 cod. proc. civ
Col quarto motivo deduce la nullità della sentenza per motivazione apparente, in violazione dell’art. 132 cod. proc. civ., ai sensi dell’art.

Giurisprudenza citata

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Cass. 29/12/2022, n. 38043
Infatti, Cass. 29/12/2022, n. 38043e Cass.
Cass. 14/10/2022, n. 30225
38043e Cass. 14/10/2022, n. 30225 hannoritenuto che dalla lettura dell ’art .
Cass. 23/12/2020, n. 29365
Cass. 23/12/2020, n. 29365 ha ritenuto invece che in tema di agevolazioni tributarie, il beneficio dicui all’art.
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Testo completo

to la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 24511/2021R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma alla via dei Portoghesin. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende; –ricorrente – contro GAIA S.A.S. DI GREEN UTILITY ITALIA S.R.L. C. , in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall’avv. Berardino Iacobucci in forza di procura allegata al controricorso, ed elettivamente domiciliata in Roma, alla via Ennio Quirino Visconti n. 99; –controricorrente - avverso la sentenzadella Commissione tributaria di secondo grado di Bolzano n. 69/21, pronunciata in data 1 8 giugno 2021 e pubblicata in data 13 luglio 2021, notificatain data 19 luglio 2021; IRES-RIMBORSOudita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 30 marzo 2023dal consigliere dott. Federico Lume. Rilevato che:

1. Con la sentenza n. 69/21 emessa in data 18 giugno 2021 e pubblicata in data 13 luglio 2021 la Commissione tributaria di secondo grado di Bolzano rigettava l’appello dell’Agenzia delle entrate contro la sentenza della Commissione tributaria di primo grado che aveva accolto il ricorso della società Gaia s.a.s. di Green Utility Italia s.r.l. c. contro il silenzio rifiuto opposto dall’amministrazione sull’istanza di rimborso della somma di euro 758.451,00 per Ires anni 2010, 2011, 2012, 2013, 2014; in particolare la società invocava la detassazione prevista dall’art. 6, commi 13 e 19 della l. n. 388 del 2000 , per la realizzazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, sull’assunto di aver realizzato cinque campi di pannelli fotovoltaici per la produzione di energia elettrica e di aver dimostrato, mediante perizia,il valore della componente ambientale dell’investimento.

In particolare, i giudici d’appello evidenziavano che: -le norme in questione non consentivano di escludere dal beneficio le imprese aventi ad oggetto esclusivamente la produzione e la cessione a terzi di energia elettrica, non prevedendo il requisito dell’autoconsumo; - il beneficio era stato abrogato da parte del d.l. n. 83 del 2012 conv.in l. n. 134 del 2012, che però faceva salvi i procedimenti avviati in data anteriore al 26/06/2012; nel caso di specie l’agevolazione non richiedeva alcun procedimento trattandosi di un diritto da fruire in sede di dichiarazione; peraltro il d.m. 5 luglio 2012 aveva consentito il cumulo dell’agevolazione con la tariffa incentivante del V conto energia riconoscendone quindi la persistente vigenza; infine in tal senso si era espressa la stessa Agenzia delle entrate con la risoluzione 58E del 2016, che faceva riferimento alla salvezza degli investimenti ambientali realizzati alla data del 25/06/2012; -la mancata fruizione della detassazione nell’anno di competenza non costituiva una manifestazione di volontà negoziale non emendabile; -l’Agenzia non aveva adeguatamente contestato, avendo espresso un silenzio rifiuto, la perizia di parte prodotta dalla società che peraltro rispettava il metodo differenziale rispetto ad investimento tradizionale ed era idonea a determinare l’ammontare del reddito soggetto a detassazione.

2. Contro tale sentenza propone ricorso per cassazione l’Agenzia delle entrate con quattro motivi. Resiste la società con controricorso. La causa è stata trattata all’adunanza camerale del 30 marzo 2023, ai sensi degli artt. 375, ultimo comma, e 380-bis.1, cod. proc. civ., il primo come modificato ed il secondo introdotto dal d.l. 31/08/2016, n. 168, conv. in l. 25/10/2016, n.197. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con il primo motivo d'impugnazione, proposto in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., l’Agenzia deduce la violazione dell'art. 23, commi 7 e 11, d.l. n. 83 del 2012 conv. in l. n. 134 del 2012 e dell’art. 6, commi da 13 a 19, della l. n. 388 del 2000, lamentando l’erroneità della decisione dei giudici di appello ove avevano ritenuto inapplicabile la sopravvenuta abrogazione dell’agevolazione operata dalla predetta disposizione normativa; in particolare evidenzia che l’abrogazione non possa decorrere con riferimento alla data di esecuzione dell’opera agevolata ma occorra fare riferimento ai procedimenti pendenti alla data del 26/06/2012 e che nel caso di specie nessuna manifestazione di volontà era stata espressa dalla società contribuente entro tale data.Col secondo motivo, proposto in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., l’Agenzia deduce la violazione o falsa applicazione dell’art. 6, commi 13-19, della l. n. 388 del 2000 lamentando l’erroneità della decisione ove ha ritenuto l’applicabilità dell’agevolazione prevista dalla legge cd.

Tremonti ambientale non solo agli investimenti funzionali alla propria attività principale ma anche alle cd. imprese di scopo, costituite per produrre e vendere energia elettrica alla fattispecie di energia prodotta per la vendita sul mercato Col terzo motivo deduce la nullità della sentenza in parte qua per violazione e falsa applicazione dell’art. 115, primo comma, e dell’art.112 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., censurando la decisione ove ha ignorato le contestazioni dell’ufficio relative alla perizia prodotta e alla prova dell’ammont are degli investimenti suscettibili di detassazione.

Col quarto motivo deduce la nullità della sentenza per motivazione apparente, in violazione dell’art. 132 cod. proc. civ., ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ. in relazione all’esam e delle contestazioni dell’ufficio.

2. Rileva il Collegio che nella materia sub iudice sono intervenute pronunce di legittimità la cui compatibilità, in relazione al caso di specie, deve essere vagliata anche in funzione nomofilattica. Infatti, Cass. 29/12/2022, n. 38043e Cass. 14/10/2022, n. 30225 hannoritenuto che dalla lettura dell ’art . 6, commi da 13 a 19, non si evince che l'investimento ambientale, per essere meritevole della relativa agevolazione fiscale, debba essere destinato all'autoconsumo e non al mercato. Cass. 23/12/2020, n. 29365 ha ritenuto invece che in tema di agevolazioni tributarie, il beneficio dicui all’art. 6, commi da 13 a 19, l. n. 388 del 2000, spetta alle imprese per l'acquisto delle immobilizzazioni materialinecessarie per prevenire, ridurre e riparare i danni causati all'ambiente dall'esercizio dell'attività da esse svolta, essendo fondato sull'implicito presupposto dell'inerenza del danno all'attività dell'impresa investitrice, e non anche per quelli causati da soggetti terzi, potendo una diversa interpretazione porsi in contrasto con la ratio legis, con il rischio altresì di trasformare l’agevolazione in aiuto di Stato.

3. La rilevanza di alcune delle questioni di diritto sulle quali la Corte è chiamata a pronunciarsi rende opportuna, ai sensi dell’art. 375, secondo comma, cd. proc. civ., la trattazione del ricorso in pubblica udienza.

P.Q.M.

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