Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza Interlocutoria — n. 11581/2023 — snciv Generato dall'IA

Italian tax court suspends proceedings due to new simplified settlement law for taxpayers.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 11581/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Stralciato / Transazione (Settled)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation suspended the ongoing tax dispute between the Revenue Agency and Sapori Veri S.r.l. regarding 2009 income tax assessments. Although the lower court had partially allowed the taxpayer's appeal, the case was halted by a new legislative provision enabling simplified settlements. The court ruled that the new law automatically suspends the judgment until the taxpayer opts for the expedited resolution process.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 1 commi 186 e 197 della legge di stabilità 2022; Art. 360 c.p.c.: The introduction of a simplified settlement procedure for taxpayers automatically suspends pending litigation until the taxpayer formally requests the expedited resolution.

Parole chiave

Generato dall'IA
tax settlement procedure suspension of litigation simplified tax resolution revenue agency appeal income tax assessment deduzioni fiscali deduzione per affitto nelle prestazioni complementari sospensione della riscossione fiscale

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 1 commi 186 e 197 della legge di stabilità 2022 (legge 29 dicembre 2022, n. 197)
45 TUIR, così operando un malgoverno non solo della detta norma, ma anche dell’art. 1815 cod.
D.L. n. 34 del 30 marzo 2023
197 del 2022, va dichiarata la sospensione del giudizio in quanto soggetto alla nuova disciplina di definizione agevolata, poi prorogata con il D.L. n. 34 del 30 marzo 2023.
Art. 360, primo comma, nn. 3 e 4, cod. proc. civ.
917, in relazione all’art. 360, primo comma, nn. 3 e 4, cod. proc. civ.» l’ufficio lamenta l’error in iudicando e l’error in procedendo nella parte in cui, nella sentenza impugnata, la C.t.r.
Art. 112 cod. proc. civ.
Art. 132 cod. proc. civ.
artt. 132 cod. proc. civ
«Violazione e falsa applicazione degli artt. 132 cod. proc. civ.; 1815 cod.
art. 1815 cod. civ
45 TUIR, così operando un malgoverno non solo della detta norma, ma anche dell’art. 1815 cod. civ.
art. 92 cod. proc. civ
«Violazione e falsa applicazione dell’art. 92 cod. proc. civ., in relazione all’art.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 23342/2015R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, con sede in 00145 Roma, Via Cristoforo Colombo, n. 426 C/D rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato, con domicilio legale in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l’Avvocatura generale dello Stato. –ricorrente – contro SAPORI VERI S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato Mauro Di Dalmazio ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell’avvocato Laura Trimarchi in Roma, via della Scrofa, n. 57. –controricorrente – Avverso la sentenza della COMM. TRIB. REG. ABRUZZO , n. 469/2015, depositata in data 7 maggio 2015. Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 14 marzo 2023 dal Consigliere Dott.ssa Maria Luisa De Rosa. Avv. Accertamento IRAP 2009 Dato atto che il Sostituto Procuratore Generale ha concluso per l’accoglimento del primo motivo di ricorso, con le statuizioni consequenziali. Rilevato che:

1. A seguito di verifica fiscale del 10 novembre 2011, la Guardia di Finanza elevava P.V.C. nei confronti della società Sapori Veri s.r.l.; successivamente, l’ufficio notificava alla stessa l’avviso di accertamento n. TA9030300446, nel quale si attestava il riscontro di un maggior reddito per l’anno 2009 pari ad € 219.425,00. In particolare,i recuperi derivavano: dal disconoscimento della deducibilità di costi di esercizio relativi a canoni di locazione finanziaria corrisposti per l’utilizzazione di un appezzamento di terreno con sovrastante capannone industriale, ex art. 36, comma sette-bis, del d.l. 4 luglio 2006, n. 223; dal disconoscimento della deducibilità di costi relativi a sanzioni tributarie; dal disconoscimento della deducibilità delle quote di ammortamento per telefoni cellulare; dal riscontro di una maggiore sopravvenienza attivarelativa alla cessione del contratto di leasing di un immobile; dal riscontro dell’esistenza di interessi attivi che la contribuente avrebbe dovuto addebitare ad altra società.

La società contribuente presentava istanza di accertamento con adesione che, tuttavia, malgrado i solleciti, non si concludevapositivamente.

2. Avverso detto avviso di accertamento la contribuente proponeva ricorsodinanzi alla C.t.p. di Teramo ; si costituiva anche l’Agenzia delle Entratecon controdeduzioni, sottolineando la piena legittimità del proprio operato e chiedendo il rigetto delricorso.

3. La C.t.p. di Teramo, con sentenza n. 177/1/2013, rigettava il ricorso della contribuente e confermava l’atto impugnato con condanna della stessa alla rifusione delle spese di lite. 4.Avverso tale decisione proponeva appello l a contribuente dinanzi la C.t.r. dell’Abruzzo;si costituiva anche l’ u fficio, ribadendo la legittimità e fondatezza del proprio operato echiedendo la conferma della sentenzaimpugnata.

5. Con sentenza n.469/2015, depositata in data 7 maggio 2015, la C.t.r. adita accoglieva parzialmente il gravame (per la parte relativa al recupero fondato sul riscontro di una maggiore sopravvenienza attiva e all’esistenza di interessi attivi che la contribuente avrebbe dovuto addebitare ad altra società) e condannava l’ufficio alla rifusione delle spese di lite per entrambi i gradi di giudizio.

6. Avverso la sentenza della C.t.r. dell’Abruzzo, l’ufficio ha proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi. La società contribuente si ̀ costituita con controricorso. La causa è stata discussa nella pubblica udienza del 14 marzo 2023 per la quale non sono state depositate memorie. Considerato che:

1. Con il primo motivo di ricorso, così rubricato: «Violazione e falsa applicazione degli artt. 112 e 132 cod. proc. civ.; dell’art. 88, quinto comma, del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, in relazione all’art. 360, primo comma, nn. 3 e 4, cod. proc. civ.» l’ufficio lamenta l’error in iudicando e l’error in procedendo nella parte in cui, nella sentenza impugnata, la C.t.r. ha statuito che il valore normale del fabbricato dovesse essere determinato al netto dei canoni di locazione ancora da pagare e del prezzo di riscatto. 1.2. Con il secondo motivo di ricorso, così rubricato:

«Violazione e falsa applicazione degli artt. 132 cod. proc. civ.; 1815 cod. civ.; 45, secondo comma, del d.P.R. n. 917 del 1986; in relazione all’art. 360, primo comma, nn. 3 e 4, cod. proc. civ.» l’ufficio lamenta l’error in iudicando e l’ error in procedendo nella parte in cui, nella sentenza impugnata, la C.t.r. ha reso una motivazione inidonea a sostegno della determinazione del reddito di capitale ex art. 45 TUIR, così operando un malgoverno non solo della detta norma, ma anche dell’art. 1815 cod. civ. 1.3. Con il terzo motivo di ricorso, così rubricato:

«Violazione e falsa applicazione dell’art. 92 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ.» l’ufficio lamenta l’error in procedendo nella parte in cui, nella sentenza impugnata, la C.t.r. ha condannato l’Agenzia delle Entrate alla rifusione delle spese di entrambi i gradi di giudizio.

2. Va premesso che, con memoria depositata in data 8 marzo 2023, la contribuente ha manifestato l’intenzione di aderire alla definizione agevolata prevista dall’art. 1 commi 186 e 197 della legge di stabilità 2023 (legge 29 dicembre 2022, n. 197) formulando contestuale istanza di sospensione del giudizio. Pertanto, letti i commi 186 e 197 della legge n. 197 del 2022, va dichiarata la sospensione del giudizio in quanto soggetto alla nuova disciplina di definizione agevolata, poi prorogata con il D.L. n. 34 del 30 marzo 2023.

P.Q.M.

Dichiara la sospensione del giudizio sino al10 ott