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Ordinanza — n. 11562/2023 — snciv Generato dall'IA

Court allows tax exemption for historic car based on general ASI category without specific vehicle attestation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 11562/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation dismissed the Region's appeal and allowed the taxpayer's claim for a vehicle tax exemption. The taxpayer argued that a specific attestation from the Automobile Club of Historic Italian Vehicles (ASI) was unnecessary if the car model fell within the club's general historic category. The court ruled that the ASI's list has general and abstract scope, meaning the exemption applies automatically to qualifying models without requiring a specific attestation for the individual vehicle.

Regesto Legislator

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Art. 63, comma 2, lett.c. of Law no. 342 of 2000; The exemption for vehicles of particular historical and collectible interest is granted based on the general classification of the ASI, rendering a specific attestation for the individual vehicle unnecessary.

Parole chiave

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vehicle tax exemption historical vehicle category automobile club attestation tax judgment effect general vs specific classification imposta sui veicoli a motore deduzione per autofinanziamento tipo di veicolo

Disposizioni normative citate

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Art. 63, comma 2, lett.c. of Law no. 342 of 2000
342, art. 63, comma 2, lett.c.;
Art. 47 of D.P.R. 28 December 2000, no. 445
28 dicembre 2000, n.445, art. 47, che non ha effetto ad rem , è limitato ad un elenco analitico di modelli e marche, ed ha portata generale e astratta, riferita, cioè, a categorie complessive di veicoli;

Giurisprudenza citata

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Cass. 16 giugno 2006, n. 13916
Cass. 19 agosto 2015, n. 16965
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Testo completo

pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.1962/2017 R.G. proposto da : MEZZETTA LUCIANO, elettivamente domiciliato in ROMA V.LE BRUNO BUOZZI 51, presso lo studio dell’avvocato CARDI MARCELLO (CRDMCL63R18D708M) rappresentato e difeso dall'avvocato CALVIERI CARLO (CLVCRL56M25D218X) -ricorrente- contro REGIONE EMILIA-ROMAGNA -intimato- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. BOLOGNA n. 1630/2016 depositata il14/06/2016. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 19/04/2023 dal Consigliere ANTONIO MONDINI. Rilevato che:

1. la controversia concerne l'impugnazione di accertamento aventi ad oggetto la tassa automobilistica per l'anno 2007, relativamente ad una autovettura Alfa Romeo spider 2000, immatricolata nel 1981, tassa che il contribuente ritiene non dovuta trattandosi di veicolo ultraventennale di particolare interesse storico e collezionistico ai sensi dellal. 21 novembre 2000, n. 342, art. 63, comma 2, lett.c.;

2. la Commissione adita rigettava il ricorso ritenendo mancasse l'attestato di storicità dell'auto in questione da parte dell' Automobilclub Storico Italiano (ASI). La decisione era confermata in appello con la sentenza in epigrafe;

3. avverso la decisione della CTR il contribuente propone ricorso per cassazione;

4. la Regione Emilia-Romagna è rimasta intimata;

5. la ricorrente ha depositatomemoria; considerato che: 1.con il primo motivo di ricorso la ricorrente lamenta sotto la rubrica “violazione e falsa applicazione del giudicato esterno costituito dalla sentenza di codesta Corte n.16965del 19.8.2015 passata in giudicato dopo il giudizio di rinvio conclusosi favorevolmente al ricorrente con sentenza della CTR n.1570 del 18 aprile 2016”, che la sentenza in epigrafe, con l’affermazione motivazionale sopra riportata, si pone in contrasto con il principio di diritto affermato in tale sentenzadella Corte, tra le stesse parti e per il medesimo tributo riferito all’anno 2002 per il medesimo veicolo, e secondo cui l'esenzione non è condizionata ad una specifica attestazione dell'ASI che riguardi singolarmente il veicolo in questione ma spetta per i veicoli ritenuti di particolare interesse storico e collezionistico, in dipendenza dall'accertamento costitutivo dell'ASI, delegata all'adempimento di tale compito dald.P.R. 28 dicembre 2000, n.445, art. 47, che non ha effetto ad rem , è limitato ad un elenco analitico di modelli e marche, ed ha portata generale e astratta, riferita, cioè, a categorie complessive di veicoli;

2. con il secondo motivo di ricorso, il contribuente denuncia l'errata interpretazione della disposizione di cui allal.342 del 2000, art. 63, comma 2, lett.c., consistita nell'affermare che l'esenzione è condizionata ad una specifica attestazione dell'ASI che riguardi singolarmente il veicolo in questione;

3. il ricorrente presenta “istanza subordinata” di devoluzione alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea della questione pregiudiziale concernente la compatibilità dellal.342 del 2000, art. 63, comma 2,con i principi di libera concorrenza sanciti nel diritto dei Trattati;

4. in riferimento ai primi due motivi di ricorso si osserva quanto segue. 4.1. Questa Corte con la sentenza inter partes n. 16965/2015 e con altre precedenti (Cass. n.319 del 2014; v. anche Cass. n. 3837 del 2013) ha affermato il principio secondo cui “L'esenzione dalla tassa di possesso automobilistica prevista dallal. 21 novembre 2000, n. 342, 63, comma 2, in favore dei veicoli ritenuti di particolare interesse storico e collezionistico, dipende dall'accertamento costitutivo dell'ASI, delegata all'adempimento di tale compito dald.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, art. 47, che non ha effetto ad rem, è limitato ad un elenco analitico di modelli e marche, ed ha portata generale e astratta, riferita, cioè, a categorie complessive di veicoli”. 4.2.

E’ stato anche puntualizzato (Cass. 16965/2015) che, per converso, “il diritto all'esenzione non dipende da una specifica attestazione dell'ASI, ma dal fatto che un determinato autoveicolo rientri nelle categorie di modelli e marche generalmente determinate dalla stessa ASI, punto centrale diventa la prova che il veicolo del contribuente rientri in una delle predette categorie così individuate”. 4.3. I principi sono stati ulteriormente ripresi anche da più recenti decisioni, tra cui l’ordinanza 17 ottobre 2019, n. 26394 . Questa ordinanza era relativa ad una sentenza di merito - cassata - che aveva escluso l'esenzione, in ragione della mancata iscrizione del veicolo nel menzionato registro, in applicazione dell'art.7, comma 2, della l.reg.

Emilia-Romagna 21 dicembre 2012, n.15, dichiarato incostituzionale in pendenza di giudizio, proprio perché aveva attribuito rilevanza ai fini fiscali a detta iscrizione. Merita altresì richiamare l’ordinanza20 luglio 2018, n. 19421 con la quale questa Corte ha ribadito che “L'esenzione dalla tassa di possesso automobilistica prevista dall'art. 63, comma 2, della l. n. 342 del 2000, per i veicoli di particolare interesse storico e collezionistico dipende dall'accertamento, avente carattere costitutivo, dell'ASI – Automobilclub Storico Italiano - , il quale è limitato ad un elenco analitico di modelli e di marche ed ha portata generale e astratta, riferita, cioè, a categorie complessive di veicoli: ne deriva che è illegittimo l'avviso di accertamento per il pagamento dellatassa se il veicolo rientra nel detto elenco e non è contestata, da parte dell'Ufficio, la corrispondenza delle caratteristiche dello stesso ad una delle relative categorie”. 4.4.

Il contribuente sottolinea che con la sentenza n. 1570 del 18 aprile 2016 emessa dalla CTR dell’Emilia-Romagna quale giudice del rinvio dopo la sentenza di questa Corte n.16965del 19.8.2015 e passata in giudicato è stato accertato che il veicolo del contribuente rientrava in una delle categorie generalmente determinate dall'ASI; 4.5. l’inclusione della categoria a cui appartiene il veicolo nell’elenco delle categorie individuate dall’ASI è elemento insuscettivo di variazione nel tempo. Si è dunque al cospetto di un elemento per il quale vale il principio secondo cui ne i rapporti tributari di durata opera l’effetto del giudicato esterno copre ogni elemento costitutivo della fattispecie che, “estendendosi ad una pluralità di periodi d'imposta (ad esempio, le qualificazioni giuridiche preliminari all'applicazione di una specifica disciplina tributaria), assume carattere tendenzialmente permanente.

In riferimento a tali elementi, il riconoscimento della capacità espansiva del giudicato appare d'altronde coerente non solo con l'oggetto del giudizio tributario, che attraverso l'impugnazione dell'atto mira all'accertamento nel merito della pretesa tributaria, entro i limiti posti dalle domande di parte, e quindi ad una pronuncia sostitutiva dell'accertamento dell'Amministrazione finanziaria (salvo che il giudizio non si risolva nell'annullamento dell'atto per vizi formali o per vizio di motivazione), ma anche con la considerazione unitaria del tributo dettata dalla sua stessa ciclicità, la quale impone, nel rispetto dei principi di ragionevolezza e di effettività della tutela giurisdizionale, di valorizzare l'efficacia regolamentare del giudicato tributario, quale "norma agendi" cui devono conformarsi tanto l'Amministrazione finanziaria quanto il contribuente nell'individuazione dei presupposti impositivi relativi ai successivi periodi d'imposta” (Cass. 16 giugno 2006, n. 13916);

5. in ragione di quanto precede, i due motivi di ricorso devono essere accolti e la sentenza impugnata deve essere cassata restando l’istanza subordinata del contribuente assorbita. Non sono necessari ulteriori accertamenti in punto di fatto e pertanto la causa può essere decisa nel merito con l'accoglimento del ricorso originario;

6. le spese del merito devono essere compensate in considerazione dell'evoluzione della vicenda processuale. Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza; PQM accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito accoglie il ricorso introduttivo del contribuente; compensa le spese del merito; condanna la Regione Emilia-Romagna a rifondere al ricorrente le spese del giudizio di legittimità che s