Court dismisses tax appeal due to administrative annulment, declaring cessation of dispute matter.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cessation of the dispute matter following the Regional Government's self-annulment of the challenged tax notices. The leasing company argued for dismissal based on the annulment, while the Region contested the application of specific tax laws regarding vehicle usage. The court ruled that the administrative annulment extinguished the legal controversy, necessitating the dismissal of the appeal without remittal and the compensation of litigation costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 46 d.lgs. 546/1992; Art. 15 d.lgs. 546/1992: The annulment of a tax act by the administration in self-help extinguishes the dispute matter, requiring the cassation appeal to be dismissed without remittal and allowing for discretionary cost compensation.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
Ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.15513/2017 R.G. proposto da : REGIONE LOMBARDIA, elettivamente domiciliata in ROMA VIALE DELLE MILIZIE N 34, presso lo studio dell’avvocato BOSIN CRISTIANO (BSNCST70A21H501H) rappresentato e difeso dall'avvocato GIANELLI ALESSANDRO (GNLLSN59L22F205U) ricorrente contro SELMABIEPIEMME LEASING SPA, elettivamente domiciliato in ROMA VIALE G. MAZZINI 11, presso lo studio dell’avvocato ESCALAR GABRIELE (SCLGRL62E12H501R) che la rappresenta e difende controricorrente avverso SENTENZA della COMM.TRIB.REG.
MILANO n. 6705/2016 depositata il 13/12/2016. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 19/04/2023dal Consigliere MILENA BALSAMO.Rilevato che: Lacontribuente SELMABIEPIEMME LEASING SPA ricorrevaavverso taluni avvisi di accertamento per l’annualità 2010, relativi all’omesso versamento della tassa auto per il valore di euro 1.608,15, assumendo di non essere tenuta al pagamento a seguito della legge del 23 luglio 2009,n. 99, art. 7 comma 2, che individua tra i soggetti obbligati al pagamento l’utilizzatore del veicolo concesso in forza di un contratto di leasing.
La CTP respingeva, con due identiche sentenze, i ricorsi, dalla Commissione riuniti,proposti dalla società di leasing. Interposto gravame, la CTR della Lombardia accoglieva gli appelli, sulla base della natura di interpretazione autentica della l egge 6.08. 2015, n. 125, art. 9, comma 9 - bis e 9 - quater , secondo la quale la legge n. 99/2009 doveva interpretarsi nel senso che l’inserimento dell’utilizzatore tra i soggetti passivi del tributo doveva ritenersi in via esclusiva. La CTR della Lombardia accoglieva il gravame, sulla base delle seguenti considerazioni: dal primo gennaio 2016, l’unico soggetto passivo del tributo è l’utilizzatore, senza potersi configurare una ipotesi di solidarietà passiva, atteso che,anche prima dell’entrata in vigore di detta normativa, la legge n. 125/2015, di interpretazione autentica, aveva individuato in via esclusiva quale soggetto passivo di imposta.
Ricorre la Regione Lombardia avverso le sentenze nn. 6693 e 6705 del 2016, svolgendo due motivi. Replica con controricorso la società di leasing, che deposita in data 22 luglio 2019 memoria ex art. 380 cod.proc.civ. chiedendo la declaratoria della cessazione della materia del contendere. Considerato che 1.Con il primo motivo la ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 5, co. 29, d.l. 30 dicembre 1982 , n. 953 (conv. dalla legge n. 53/1983), come modificato dall'art. 7 della legge23.07.2009, n. 99, 9, co. 9 - bis, del 19giugno 2015, n. 78 (conv. dalla legge n. 125/2015) e dell’art. 1294 c.c., in relazione agli artt. 360, primo comma, n. 3), cod.proc.civ., nonché, in subordine,eccezione di incostituzionalità dell’art. 9- bis d.l. 19 giugno 2015, n. 78; per non avere il giudicante attribuito alcuna rilevanza alla successiva abrogazione della norma interpretativa con riferimento all’annualità di imposta 2010, ritenendo che erroneamente che la norma interpretativa fosse retroattiva e che non potesse applicarsi all’annualità in oggetto la disciplina del d.l. 24.06.2016, n. 113.
2. Con il secondo motivo la ricorrente propone eccezione di incostituzionalità del comma 9-bisdell’art. 9 d.l. n. 78 del 19 giugno 2015 , conv. i n legge del 6 agosto2015, n. 125, sul presupposto che la normativa violerebbe il principio di ragionevolezza, tenuto conto che la norma interpretativa è consentita dallaCorte Cost. solo in ipotesi di incertezza applicativa della norma ovvero del consolidamento di uno specifico orientamento giurisprudenziale contrario a quanto disposto dal legislatore. In mancanza di detti presupposti, la legge interpretativa del 2015 violerebbe i canoni costituzionali, richiamando all’uopo quanto affermato dalla Corte Cost. con sentenza n. 78/2012. 2.1 Sempre sotto detto profilo, la Regione Lombardia lamenta la violazione dell’art. 77, secondocomma, della Cost. da parte del comma 9 - bis dell’art. 9 della legge n. 78/2015 introdotto con legge di conversione n. 125/2015, per mancata omogeneità con l’oggetto del decreto legge convertito, atteso che, secondo quanto assume l’ente locale, il d.l. n. 78/15 concerneva il tema della sanità e dell’università, mentre con la legge di conversione è stata inserita l’individuazione del soggetto passivo della tassa automobilistica.
3. In via preliminare, si osserva che, con r iguardo alla ammissibilità del proposto ricorso cumulativo, vale quanto segue: le Sezioni Unite di questa Corte, con la sentenza del 16.02.2009. n. 3692 ebbero ad affermare il principio - poi ribadito più volte più volte (ad esempio, Cass. del 22.02.2017 , n. 4595 edel 28/10/2022, n. 32060 ) - , secondo cui in materia tributaria è ammissibile - fermi restando gli eventuali obblighi tributari del ricorrente , in relazione al numero dei provvedimenti impugnati -il ricorso cumulativo avverso più sentenze emesse tra le stesse parti, sulla base della medesima ratio, in procedimenti formalmente distinti ma attinenti allo stesso rapporto giuridico d'imposta, pur se riferiti a diverse annualità, ove i medesimi dipendano per intero dalla soluzione' di una identica questione di diritto comune a tutte le cause, in ipotesi suscettibile di dar vita ad un giudicato rilevabile d'ufficio in tutte le cause relative al medesimo rapporto d'imposta ; questa affermazione, che si fonda su ragioni di economia processuale (art. 111 Cost.), può essere estesa al caso di specie in cui tutte le sentenzeimpugnate, emesse tra le stesse parti, pur se relative a rapporti giuridici d'imposta diversi, si incentrano sulla questione di diritto, unica e sempre identica in tutte le cause, relativa alla individuazione del soggetto tenuto a pagare la tassa automobilistica per veicoli concessi in leasing, e la cui soluzione, pur non suscettiva di dar vita a giudicato (in quanto soluzione di diritto e non involgente aspetti fattuali solo in riferimento ai quali può, ex art. 2909 c.c., parlarsi di giudicato), è tuttavia suscettiva di impiego per l'uniforme e contestuale decisione tutte le cause( Cass.06/08/2019, n. 21005). 4.Con istanza del 22 luglio 2022, la società ha chiesto la declaratoria della cessazione della materia del contendere, istando per l’integrale compensazione delle spese e competenze del giudizio, a seguito dell’annullamento in autotutela degli avvisi emessi dalla Regione Lombardia nei confronti della società, come risulta dalla delibera di Giunta Regionale XI/1941 del 22.7.2019. 4.1 In tema di processotributario, la causa di estinzione del giudizio prevista dall’art. 46 del d.lgs. n. 546 del 1992, per cessazione della materia del contendere, in conseguenza dell’annullamento in via di autotutela dell’atto recante la pretesa fiscale, prevale sulle cause di inammissibilità del ricorso per cassazione e va dichiarata con sentenza che operi alla stregua di cassazione senza rinvio, in quanto l’avvenuta composizione della controversia, per il venir meno di ragioni di contrasto fra le parti, impone la rimozione delle sentenze emesse non più attuali, perchéinidonee a regolare il rapporto fra le parti ( Cass.del 18.04.2017, n. 9753;
Cass. del 05/07/2019, n. 18125; Cass. 6068 del 24/02/2022, n. 6068). 5.In ordine alle spese, nell’ipotesi di estinzione del giudizio ex art. 46, comma 1, del d.lgs. n. 546 del 1992, per cessazione della materia del contendere determinata dall’annullamento in autotutela dell’atto impugnato, può essere disposta la compensazionedelle spese di lite ai sensi dell’art. 15, comma 1, del medesimo d.lgs., purché intervenuta all’esito di una valutazione complessiva della lite, trattandosi di una ipotesi diversa dalla compensazione ope legis prevista dal comma 3 dell’articolo citato, quale conseguenza automatica di qualsiasi estinzione del giudizio, dichiarata costituzionalmente illegittima dalla pronuncia della Corte costituzionale n. 274 del 2005 (Cass., Sez. civ. 6 - 5 , 14/02/2017, n. 3950).
Va , infine, dato seguito al principio secon do cui il meccanismo sanzionatorio del raddoppio del contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1-quater, d.P.R.30 maggio 2002, n. 115 nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge24 dicembre 2012, n. 228 è applicabile solo laddove il procedimento per cassazione si concluda con integrale conferma della statuizione impugnata, ovvero con la «ordinaria» dichiarazione di inammissibilità del ricorso, non anche nell'ipotesi di declaratoria di inammissibilità sopravvenuta di quest'ultimo per cessazione della materia del contendere, determinando essa la caducazione di tutte le pronunce emanate nei precedenti gradi di giudizio e non passate in cosa giudicata, essendo a tali fini irrilevante la successiva valutazione della virtuale fondatezza, o meno, del ricorso in quanto avente esclusivo rilievo in merito alla regolazione delle spese del giudizio di legittimità (Cass.
Sez. 3, sent. 10 febbraio 2017, n. 3542; Cass.del 20/07/2021, n. 20697 ).
P.Q.M.
La Corte pronunciando sul ricorso, dichiara la cessazione della materia del contendere; cassa senza rinvio la sentenza impugnata; compensa le spese processu