Civil appeal dismissed; tax collection case extinguished by law due to lack of party requests for hearing.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation dismissed the appeal against a decision declaring the civil proceedings extinguished. The lower court found that the case was formally closed because neither party requested a hearing under the new tax collection law. Consequently, the court ruled that the process ended automatically, leaving any advanced costs to the party who had prepaid them.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 5, comma 12 of Law n. 130/2022; Art. 391, comma 3 of the Code of Civil Procedure: When the parties fail to request a hearing within the statutory term following the transmission of the case list, the proceedings are extinguished by operation of law.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.26097/2017 R.G. proposto da : MOTTA ANTONIO, rappresentato e difeso dall'avvocato ANTONUCCIO GIUSEPPE. contro AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE SIRACUSA, rappresentata e difesa dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO. nonchè contro RISCOSSIONE SICILIA SPA AGENTE RISCOSSIONE PROVINCIA SIRACUSA, rappresentato e difeso dall'avvocato GARAO GERMANO GIUSEPPE nonchè contro COMUNE SIRACUSA avverso SENTENZA di COMM. TRIB. REG. SICILIA SEZ. DIST. SIRACUSA n. 1219/2017 depositata il 03/04/2017. pronunciata con riferimento ad atto impositivo contemplato nell’elenco trasmesso dall’Agenzia delle Entrate in osservanza dell’art. 40, comma 4, del d.l. n. 13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità; rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 5 della legge n. 130 del 2022 e l’assenza di diniego ai sensi del comma 11 della medesima disposizione; che entro il termine di legge nessuna delle parti ha presentato l’istanza di trattazione di cui al comma 12 dell’art. 5 cit. (tale non potendosi ritenere eventuale istanza di trattazione finalizzata unicamente alla declaratoria di estinzione); che, pertanto, ai sensi del predetto comma 12 dell’art. 5 cit., il processo si è estinto, fatta salva la possibilitàper le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ; che, ai sensi dell’ultimo periodo del comma 5 dell’art. 5 cit., le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.
DICHIARA