Civil appeal dismissed; lawsuit extinguished by law due to lack of response to tax authority's list.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the civil appeal extinguished because the defendant failed to respond to the tax authority's list of pending cases. The lower court ruled that the absence of a response within the legal deadline, combined with the tax authority's explicit non-objection, triggered automatic extinction under Article 5 of Law No. 130/2022. Consequently, the procedural action was terminated without a merits judgment, leaving the case closed.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 5, comma 12, L. 130/2022; Art. 391, comma 3, c.p.c.: When a tax authority lists pending cases for extinction declaration and no party requests a hearing within the statutory period, the proceedings are automatically extinguished.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.12210/2017 R.G. proposto da : CAPUTO POMPEO ROBERTO,rappresentato e difeso dall'avvocato CICCHETTI VITO NICOLA contro AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE DI AVELLINO rappresentata e difesa dall’ AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. CAMPANIA n.9976/ 13/ 2016 depositata il 11/11/2016. pronunciata con riferimento ad atto impositivo contemplato nell’elenco trasmesso dall’Agenzia delle Entrate in osservanza dell’art. 40, comma 4, del d.l. n. 13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità; rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 5 della legge n. 130 del 2022 e l’assenza di diniego ai sensi del comma 11 della medesima disposizione; che entro il termine di legge nessuna delle parti ha presentato l’istanza di trattazione di cui al comma 12 dell’art. 5 cit. (tale non potendosi ritenere eventuale istanza di trattazione finalizzata unicamente alla declaratoria di estinzione); che, pertanto, ai sensi del predetto comma 12 dell’art. 5 cit., il processo si è estinto, fatta salva la possibilitàper le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo commadell’art. 391 cod. proc. civ; che, ai sensi dell’ultimo periodo del comma 5 dell’art. 5 cit., le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.
DICHIARA ESTINTO