Civil court declares lawsuit extinguished due to statutory time limits and lack of party response.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the civil lawsuit between Andreatta and the Italian Revenue Agency extinguished. The procedural outcome resulted from the automatic expiration of the litigation period under specific tax law provisions. The court ruled that no party requested a hearing extension, thereby terminating the proceedings and assigning costs to the party who advanced them.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 5, comma 12 of Law No. 130/2022; Art. 391, paragraph 3 of the Civil Procedure Code: When the statutory period for litigation expires without a request for a hearing, the proceedings are extinguished, and costs remain with the party who advanced them.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.4291/2017 R.G. proposto da : ANDREATTA GIANCARLO, rappresentato e difeso d a ll’avvocato FRATTALLONE SALVATORE contro AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE PADOVA, rappresentata e difesa dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO. avverso SENTENZA di COMM.TRIB. REG. VENE TO n. 878/ 19/ 2016 depositata il 06/07/2016. pronunciata conriferimento ad atto impositivo contemplato nell’elenco trasmesso dall’Agenzia delle Entrate in osservanza dell’art. 40, comma 4, del d.l. n. 13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità; rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 5 della legge n. 130 del 2022 e l’assenza di diniego ai sensi del comma 11 della medesima disposizione; che entro il termine di legge nessuna delle parti ha presentato l’istanza di trattazione di cui al comma 12 dell’art. 5 cit. (tale non potendosi ritenere eventuale istanza di trattazione finalizzata unicamente alla declaratoria di estinzione); che, pertanto, ai sensi del predetto comma 12 dell’art. 5 cit., il processo si è estinto, fatta salva la possibilitàper le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ; che, ai sensi dell’ultimo periodo del comma 5 dell’art. 5 cit., le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.
DICHIARA ESTINTO I