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Decreto — n. 11475/2023 — snciv Generato dall'IA

Civil appeal dismissed; procedural extinction of lawsuit due to lack of party request for hearing.

Numero d'incarto Decreto — n. 11475/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation dismissed the appeal against a lower court's judgment declaring the civil lawsuit extinguished. The procedural outcome resulted from the absence of a party's request to schedule a hearing under Article 391 of the Code of Civil Procedure. The court ruled that the lawsuit had formally ended because neither the plaintiff nor the defendant (represented by the State Attorney) filed the necessary request to continue proceedings, leaving the case in a state of extinction with costs borne by the party who advanced them.

Regesto Legislator

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Art. 5, comma 12 c.p.c.; Art. 391, comma 3 c.p.c.: When a lawsuit is declared extinguished due to the expiration of the term for requesting a hearing without such request being filed, the proceedings terminate automatically, and the party who advanced the costs bears the expenses.

Parole chiave

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procedural extinction lack of hearing request code of civil procedure termination of proceedings allocation of costs civil appeal dismissal statutory time limits procedura giudiziaria tributaria

Disposizioni normative citate

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Art. 5, comma 12 c.p.c.
13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità; rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 5 della legge n.
Art. 391, comma 3 c.p.c.
5 cit., il processo si è estinto, fatta salva la possibilitàper le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod.
Art. 40, comma 4 d.l. n. 13/2023
pronunciata con riferimento ad atto impositivo contemplato nell’elenco trasmesso dall’Agenzia delle Entrate in osservanza dell’art. 40, comma 4, del d.l.
Art. 5, comma 11 l. n. 130/2022
13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità; rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 5 della legge n.
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Testo completo

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.4825/2017 R.G. proposto da : CANCELLIER CARMEN, rappresentata e difesa d a ll’avvocato LONGO LUCIO FILIPPO e dall'avvocato MURGIA GIOVANNI. contro AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentata e difesa dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO. nonchè contro AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE COMO avverso SENTENZA di COMM. TRIB. R EG. LOMBARDIA n. 4722/ 24/ 2016 depositata il 16/09/2016. pronunciata con riferimento ad atto impositivo contemplato nell’elenco trasmesso dall’Agenzia delle Entrate in osservanza dell’art. 40, comma 4, del d.l. n. 13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità; rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 5 della legge n. 130 del 2022 e l’assenza di diniego ai sensi del comma 11 della medesima disposizione; che entro il termine di legge nessuna delle parti ha presentato l’istanza di trattazione di cui al comma 12 dell’art. 5 cit. (tale non potendosi ritenere eventuale istanza di trattazione finalizzata unicamente alla declaratoria di estinzione); che, pertanto, ai sensi del predetto comma 12 dell’art. 5 cit., il processo si è estinto, fatta salva la possibilitàper le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ; che, ai sensi dell’ultimo periodo del comma 5 dell’art. 5 cit., le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.

DICHIARA EST