Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Decreto — n. 11462/2023 — snciv Generato dall'IA

Civil procedure: Court declares lawsuit extinguished due to lack of party request for hearing.

Numero d'incarto Decreto — n. 11462/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Corte di Cassazione declared the civil lawsuit extinguished because neither party requested a hearing under Article 391 of the Civil Procedure Code. The lower court had already determined the case ended by default following the transmission of a tax list under specific legislative provisions. The Supreme Court upheld this outcome, ruling that without an explicit request to fix a hearing, the procedural extinction stands.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 5, comma 12 c.p.c.; Art. 391, comma 3 c.p.c.: The court declares the lawsuit extinguished when parties fail to request a hearing within the statutory term, thereby terminating the proceedings.

Parole chiave

Generato dall'IA
civil procedure extinction lack of hearing request default judgment default tax list transmission procedural termination assistenza amministrativa fiscale amministrazione fiscale debiti fiscali

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 5, comma 12 c.p.c.
13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità; rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 5 della legge n.
Art. 391, comma 3 c.p.c.
5 cit., il processo si è estinto, fatta salva la possibilitàper le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod.
Art. 40, comma 4 d.l. n. 13/2023
pronunciata con riferimento ad atto impositivo contemplato nell’elenco trasmesso dall’Agenzia delle Entrate in osservanza dell’art. 40, comma 4, del d.l.
Art. 5, comma 11 l. n. 130/2022
13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità; rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 5 della legge n.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.2609/2017 R.G. proposto da : AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentata e difesa dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO. contro DE FELICE ANTONIO, rappresentato e difeso dall'avvocato QUERCIA LUIGI. avverso SENTENZA di COMM.TRIB. REG. PUGLIA n. 1862/ 13/ 2016 depositata il 13/07/2016. pronunciata con riferimento ad atto impositivo contemplato nell’elenco trasmesso dall’Agenzia delle Entrate in osservanza dell’art. 40, comma 4, del d.l. n. 13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità; rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 5 della legge n. 130 del 2022 e l’assenza di diniego ai sensi del comma 11 della medesima disposizione; che entro il termine di legge nessuna delle parti ha presentato l’istanza di trattazione di cui al comma 12 dell’art. 5 cit. (tale non potendosi ritenere eventuale istanza di trattazione finalizzata unicamente alla declaratoria di estinzione); che, pertanto, ai sensi del predetto comma 12 dell’art. 5 cit., il processo si è estinto, fatta salva la possibilitàper le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ; che, ai sensi dell’ultimo periodo del comma 5 dell’art. 5 cit., le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.

DICHIARA ESTINTO IL