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Decreto — n. 11454/2023 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal regarding procedural extinction of tax litigation due to lack of party requests.

Numero d'incarto Decreto — n. 11454/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation dismissed the appeal against a lower court ruling that declared the tax litigation extinguished. The lower court found that the insertion of the case into a specific list under the 2022 law documented the regular conclusion of the dispute, as neither party requested further proceedings. Consequently, the court held the process extinguished because no party sought to fix a hearing under the relevant civil procedure code.

Regesto Legislator

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Art. 5, comma 12 of Law n. 130/2022; Art. 391, third paragraph of the Civil Procedure Code: The court declares a tax litigation extinguished when the case is inserted in the statutory list without any party requesting a hearing, thereby concluding the dispute in the forms prescribed by law.

Parole chiave

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procedural extinction tax litigation list insertion lack of request civil procedure code lower court ruling appeal dismissal tempestività tributaria

Disposizioni normative citate

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Art. 5, comma 12 of Law n. 130/2022
13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità; rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 5 della legge n.
Art. 391, third paragraph of the Civil Procedure Code
5 cit., il processo si èestinto, fatta salva la possibilitàper le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod.
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Testo completo

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.6849/2016 R.G. proposto da : DONATO ANDREA, rappresentato e difeso dagli avvocati PAGANO GIOVANNI e CIANCIO GAETANO contro AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentata e difesadall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG Campania SEZ.DIST. Salerno n.7869/ 00/ 2015 depositata il 04/09/2015, pronunciata con riferimento ad atto impositivo contemplato nell’elenco trasmesso dall’Agenzia delle Entrate in osservanza dell’art. 40, comma 4, del d.l. n. 13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità; rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 5 della legge n. 130 del 2022 e l’assenza di diniego ai sensi del comma 11 della medesima disposizione; che entro il termine di legge nessuna delle parti ha presentato l’istanza di trattazione di cui al comma 12 dell’art. 5 cit. (tale non potendosi ritenere eventuale istanza di trattazione finalizzata unicamente alla declaratoria di estinzione); che, pertanto, ai sensi del predetto comma 12 dell’art. 5 cit., il processo si èestinto, fatta salva la possibilitàper le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ; che, ai sensi dell’ultimo periodo del comma 5 dell’art. 5 cit., le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.

DICHIARA ESTINTO IL PROCE