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Decreto — n. 11445/2023 — snciv Generato dall'IA

Decreto — n. 11445/2023 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Decreto — n. 11445/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.16260/2016 R.G. proposto da : AGENZIA DELLE ENTRATE, elettivamente domiciliata in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO che la rappresenta e difende; -ricorrente- contro IMAR SRL, rappresentata e difesa dall’avvocato MANTOVANI FRANCESCO MARIA; -controricorrente- avverso la SENTENZA d ella COMM.TRIB.REG. EMILIA ROMAGNA n. 2929/10/2015depositata il 22/12/2015. letta la rinuncia al ricorso della ricorrente depositat a in cancelleria in data 24/01/2023; ritenuto che la rinuncia ha i requisiti richiesti dall’articolo 39 0 c.p.c.; che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art. 391 c.p.c.; che nulla va statuito sulle spese, stante l’adesione a lla rinuncia da parte della controricorrente.

Regesto Legislator

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art. 391 c.p; Decreto — n. 11445/2023 — snciv · Corte di Cassazione: proposto da : AGENZIA DELLE ENTRATE, elettivamente domiciliata in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO che la rappresenta e difende; -ricorrente- contro IMAR SRL, rappresentata e difesa dall’avvocato MANTOVANI FRANCESCO MARIA; -controricorrente- avverso la SENTENZA d ella COMM.TRIB.REG. EMILIA ROMAGNA n. 2929/10/2015depositata il 22/12/2015. letta la rinuncia al ricorso della ricorrente depositat a in cancelleria in data 24/01/2023; ritenuto che la rinuncia ha i requisiti richiesti dall’articolo 39 0 c.p.c.; che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art. 391 c.p.c.; che nulla va statuito sulle spese, stante l’adesione a lla rinuncia da parte della controricorrente.

Parole chiave

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condono delle spese procedurali assunzione delle spese spese di difesa anticipo delle spese ripetibili dell'avvocato spese susseguenti

Disposizioni normative citate

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art. 391 c.p
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Testo completo

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.16260/2016 R.G. proposto da : AGENZIA DELLE ENTRATE, elettivamente domiciliata in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO che la rappresenta e difende; -ricorrente- contro IMAR SRL, rappresentata e difesa dall’avvocato MANTOVANI FRANCESCO MARIA; -controricorrente- avverso la SENTENZA d ella COMM.TRIB.REG. EMILIA ROMAGNA n. 2929/10/2015depositata il 22/12/2015. letta la rinuncia al ricorso della ricorrente depositat a in cancelleria in data 24/01/2023; ritenuto che la rinuncia ha i requisiti richiesti dall’articolo 39 0 c.p.c.; che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art. 391 c.p.c.; che nulla va statuito sulle spese, stante l’adesione a lla rinuncia da parte della controricorrente.

P.Q.M.

Dichiara estinto il giudiziodi legittimità.Dispone che il presente decreto sia comunica to ai difensori delle parti costituite , avvisandoliche nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l’udienza. Così deciso in Roma, il 28/04