Civil procedure case dismissed as extinguished due to lack of party request for hearing under Art. 5 L. 130/2022.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the civil procedure extinguished because neither party requested a hearing within the statutory timeframe. The lower court noted that the absence of a request for hearing, combined with the transmission of the case list, confirmed the regular conclusion of the dispute under the new law. Consequently, the case was formally closed, and procedural costs remained with the party who had advanced them.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 5, comma 12, Law No. 130 of 2022; Art. 391, paragraph 3, Code of Civil Procedure: The procedure is extinguished if neither party requests a hearing within the legal term, terminating the litigation without a substantive judgment on the merits.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.21206/2016 R.G. proposto da : EMANUELE PUNTO LEGNO SRL, rappresentato e difeso dall'avvocato FLACCAVENTO ANGELO contro AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE RAGUSA, rappresentata e difesa dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. SICILIA SEZ. DIST. CATANIA n. 478/34/2016depositata il 08/02/2016. pronunciata con riferimento ad atto impositivo contemplato nell’elenco trasmesso dall’Agenzia delle Entrate in osservanza dell’art. 40, comma 4, del d.l. n. 13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità; rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 5 della legge n. 130 del 2022 e l’assenza di diniego ai sensi del comma 11 della medesima disposizione; che entro il termine di legge nessuna delle parti ha presentato l’istanza di trattazione di cui al comma 12 dell’art. 5 cit. (tale non potendosi ritenere eventuale istanza di trattazione finalizzata unicamente alla declaratoria di estinzione); che, pertanto, ai sensi del predetto comma 12 dell’art. 5 cit., il processo si è estinto, fatta salva la possibilitàper le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ; che, ai sensi dell’ultimo periodo del comma 5 dell’art. 5 cit., le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.
DICHIARA ESTINTO I