Italian court dismisses appeal as inadmissible due to lack of interest regarding reverse charge applicability.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the applicant failed to demonstrate a legitimate interest in challenging the appellate court's decision. The appellate court had correctly determined that the reverse charge regime did not apply to transactions involving a non-existent legal entity, a conclusion the applicant did not specifically contest. Consequently, the court ruled that the applicant's arguments regarding the sanction for unreported operations were irrelevant to the actual legal reasoning of the lower judgment.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360, n. 4 c.p.c.; Art. 360, n. 5 c.p.c.: An appeal is inadmissible for lack of interest if the applicant fails to challenge the specific factual or legal conclusions that form the basis of the contested decision.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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Generato dall'IATesto completo
C ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 7314‒2016 R.G. proposto da: FALLIMENTO NOOXYD s.p.a., in liquidazione, in persona del curatore fallimentare, avv. Pierpaolo Giuseppe Galimi, rappresentato e difeso, per procura speciale a margine del ricorso, dagli avv.ti Paola D’INNOCENZO e Raffaele CACCAVO , ed elettivamente domiciliato in Roma, alla via Paolo Emilio n. 34 , presso lo studio legale del primo difensore; -ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. 063633911001, in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici è domiciliata in Roma, alla via dei Portoghesi n. 12; -controricorrente - avverso la sentenza n. 3987/34/2015 della Commissione tributaria regionale della LOMBARDIA, depositata in data 21/09/2015; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 17/01/2023 dal Consigliere Lucio LUCIOTTI; Rilevato che:
1. In controversia avente ad oggetto l’ impugnazione di due avvisi di accertamento ai fini IVA , IRES ed IRAP emess i con riferimento agli anni di imposta 2006 e 2007, con cui l’Agenzia delle entrate aveva contestato alla Nooxyd s.p.a. l’indeducibilità di costi relativi a fatture che l’amministrazione finanziaria riteneva essere state emesse per operazioni soggettivamente inesistenti, la CTP di Milano dichiarava cessata la materia del contendere con riguardo ad entrambi gli accertamenti con esclusione, per l’anno d’imposta 2007, del rilievo relativo alle operazioni commerciali intercorse tra la società contribuente e la H.T.M. s.r.l., società estera cessata per revoca ad operare da parte delle autorità della Repubblica di San Marino, in relazione al quale la CTP confermava la sanzione amministrativa pecuniaria inflitta con l’atto impositivo.
2. Il giudizio di appello, nel corso del quale l’amministrazione finanziaria emetteva provvedimento in autotutela riducendo ulteriormente la pretesa nei confronti della società contribuente, si concludeva con la sentenza in epigrafe indicata con la quale la CTR lombarda accoglieva l’appello dell’Ufficio e confermava l’avviso di accertamento relativo all’anno d’imposta 2007 limitatamente alla ripresa a tassazione dei costi relativi alle operazioni (forniture di nichel elettrolitico) intercorse nel maggio del 2007 tra la società contribuente e la H.T.M. s.r.l., che riteneva inesistenti e,come tali, non soggette al regime del reverse charge, sulla scorta delle emergenze processuali (dichiarazioni del legale rappresentante della società contribuente sulla gestione della HTM s.r.l. da parte di suoi parenti, mere teste di legno; effettuazione delle forniture in tempi incompatibili per numero giornaliero di trasporti e distanze; mancanza delle fatture timbrate e bollate dall’Ufficio tributario della Repubblica di San Marino), che sosteneva non essere smentite dalla sentenza di assoluzione in sede penale del legale rappresentante della società contribuente fondata sulla rilevata assenza di una finalità di evasione.
3. Avverso tale statuizione la società contribuente ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motiv i, cui ha replicato l’intimata con controricorso. Considerato che:
1. Con il primo motivo di ricorso si deduce, ex art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 74, commi 7 e 8, del d.P.R. n. 633 del 1972, sostenendosi che, una volta ritenuto sussistente il requisito della territorialità e non operante l’esenzione prevista dall’art. 71 del d.P.R. n. 633 del 1972, le operazioni dovevano necessariamente essere sottoposte al regime di inversione contabile (reverse charge) con esclusione sia dell’esposizione dell’IVA in fattura che dell’obbligo di versamento dell’imposta da parte del cedente, sicché aveva errato la CTR a ritenere invece dovuta l’IVA da parte di essa società ricorrente. Si sostiene, inoltre, che le fatture in questione rappresentavano la parziale rettifica in diminuzione della quantità della merce compravenduta e che, in ogni caso, non vi era stato danno erariale.
2. Con il secondo motivo viene dedotta, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 6, comma 9 bis, del d.lgs. n. 471 del 1997 per avere la CTR ritenuto applicabile alle operazioni soggette al regime del reverse charge, come quelle oggetto di giudizio, la sanzione relativa all’ipotesi di omessa regolarizzazione di operazioni imponibili.
3. I motivi sono inammissibili perché non colgono la ratio dedicendi della statuizione impugnata. Invero, con gli stessi la ricorrente dimostra di avere male interpretato la sentenza d’appello che, diversamente da quanto emerge dal contenuto delle censure ad essa mosse, ha escluso l’applicabilità alle operazioni commerciali accertate del regime di inversione contabile.
4. Infatti, i giudici di appello, sulla scorta delle risultanze processuali ‒ in particolare dalle dichiarazioni del legale rappresentante della società contribuente sulla gestione della HTM s.r.l. da parte di suoi parenti, mere teste di legno, dal rilievo che le forniture erano state effettuate in tempi incompatibili per numero giornaliero di trasporti e distanze e dalla mancanza di timbratura e bollatura delle fatture da parte dell’Ufficio tributario della Repubblica di San Marino ‒, non smentite dalla sentenza di assoluzione in sede penale del legale rappresentante della società contribuente, fondata sulla rilevata assenza di una finalità di evasione,sono pervenuti alla conclusione che la società cessionaria H.T.M. s.r.l. all’epoca dei fatti (maggio 2007) «era già un soggetto giuridico inesistente; ovvero un soggetto privo di ogni possibilità operativa».
5. Da tale accertamento in fatto non contestato, la CTR ha correttamente fatto discendere l’inapplicabilità del regime del reverse charge affermando, in modo assolutamente chiaro che «E’ evidente [...] che il sistema di inversione contabile, di fronte a fatturazioni false, specie se soggettivamente false, non opera e che l’obbligo di versare l’imposta incombe di nuovo (come da sistema) sul venditore» (sentenza, pag.
5) e che «poiché la fornitura c’è stata, ma non si sa chi ne fosse il beneficiario, l’inversione contabile non opera più e l’imposta va, come da sistema, assolta dal fornitore del bene/servizio» (sentenza, ultima pagina).
6. Pertanto, premesso che la conclusione cui è pervenuta la CTR, di non applicabilità del regime di inversione contabile alle ipotesi di operazioni inesistenti, come quelle in esame, non è stata fatta oggetto di specifica impugnazione ed è, comunque, assolutamente corretta, inscrivendosi nell’ambito dell’orientamento giurisprudenziale unionale e di questa Corte (CGUE 11 novembre 2021, in causa C281/20, Ferimet SL; Cass. n. 2862 del 2019; n. 4250 del 2022), le censure mosse, non cogliendo la ratio decidendi della statuizione d’appello, si rilevano inammissibili per difetto di interesse.
7. Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
dichiara il ricorso inammissibile e condanna il ricorrente al pagamento in favore della controricorrente delle spese processuali che liquida in euro 13.000,00 per compensi oltre al rimborso delle spese prenotate a debito. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrent e , di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quell