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Decreto — n. 11418/2023 — snciv Generato dall'IA

Civil court declares tax litigation extinguished due to automatic termination under new procedural law.

Numero d'incarto Decreto — n. 11418/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Corte di Cassazione declared the tax litigation extinguished following the automatic termination of proceedings under the new procedural framework. The lower court confirmed that the insertion of the case into a specific list documented the regular conclusion of the dispute without any party requesting a hearing. Consequently, the appeal was dismissed as the legal process had already terminated by operation of law.

Regesto Legislator

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Art. 5, comma 12 della legge n. 130 del 2022; Art. 391, comma 3 del codice di procedura civile: The court establishes that tax proceedings automatically terminate upon the transmission of the case list, unless parties explicitly request a hearing to declare extinction.

Parole chiave

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tax litigation extinction automatic termination proceedings decreto legge 2023 legittimità tax procedural law Italy procedura accelerata tempestività della tassazione fiscale differimento dell'imposizione

Disposizioni normative citate

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Art. 5, comma 4, d.l. n. 13 del 2023
13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità; rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 5 della legge n.
Art. 5, comma 11, legge n. 130 del 2022
13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità; rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 5 della legge n.
Art. 5, comma 12, legge n. 130 del 2022
13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità; rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 5 della legge n.
Art. 391, comma 3, codice di procedura civile
5 cit., il processo si è estinto, fatta salva la possibilitàper le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod.
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Testo completo

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.4548/2016 R.G. proposto da VERARDI ANNALISA, rappresentata e difes a dall'avvocato GIANGRANDE CHRISTIAN contro AGENZIA DELLE ENTRATE- DIREZIONE PROVINCIALE DI BOLOGNA nonchécontro AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentata e difesa dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO _____________________________________________________ avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionaledell’Emilia Romagna n. 1538/9/2015 depositata il 13/07/2015, pronunciata con riferimento ad atto impositivo contemplato nell’elenco trasmesso dall’Agenzia delle Entrate in osservanza dell’art. 40, comma 4, del d.l. n. 13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità; rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 5 della legge n. 130 del 2022 e l’assenza di diniego ai sensi del comma 11 della medesima disposizione; che entro il termine di legge nessuna delle parti ha presentato l’istanza di trattazione di cui al comma 12 dell’art. 5 cit. (tale non potendosi ritenere eventuale istanza di trattazione finalizzata unicamente alla declaratoria di estinzione); che, pertanto, ai sensi del predetto comma 12 dell’art. 5 cit., il processo si è estinto, fatta salva la possibilitàper le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ; che, ai sensi dell’ultimo periodo del comma 5 dell’art. 5 cit., le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.

DICHIARA ESTI