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Ordinanza — n. 11235/2023 — snciv Generato dall'IA

Italian tax court dismisses appeal as litigation extinguished by client's request for simplified settlement under D.L. 119/2018.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 11235/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Corte di Cassazione declared the tax litigation extinguished after the taxpayer filed a request for simplified settlement, which legally terminates the proceedings. Although the taxpayer later requested the cessation of the dispute, the lack of formal notification prevented the court from issuing a definitive ruling on this matter. Consequently, the court ruled that the procedural requirements for the case's extinction were met, dismissing the appeal against the regional tax commission's decision.

Regesto Legislator

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Art. 6, comma 13, d.l. n. 119/2018; Art. 6, sesto e tredicesimo comma, d.l. n. 119/2018: The filing of a request for simplified settlement extinguishes the judicial proceedings, and the subsequent request for cessation of the dispute does not alter this outcome if the procedural conditions for extinction are already satisfied.

Parole chiave

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simplified settlement request extinction of litigation tax administrative appeal cessation of dispute D.L. 119/2018 provisions taxpayer liability procedural termination costo degli impianti

Disposizioni normative citate

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Art. 6, comma 13, d.l. n. 119/2018
dichiara estinto il giudizio ai sensi dell’art. 6, comma 13, d.l. n. 119/2018;dispone che le spese rimangano a carico della part e
Art. 6, sesto e tredicesimo comma, d.l. n. 119/2018
In data 11 gennaio 2022 la parte controricorrente ha depositato in atti domanda di definizione agevolata della controversia ai sensi dell’art. 6 d.l.
Art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
doppio contributo unificato, di cui all'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R.
Artt. 375, ultimo comma, e 380-bis.1, cod. proc. civ.

Giurisprudenza citata

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Cass. 07/06/2018, n. 14782
115 del 2002 (Cass. 07/06/2018, n. 14782).
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Testo completo

to la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 8817/2013R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma alla via dei Portoghesin. 12, presso l’Avvocatura generale dello Stato che la rappresenta e difende –ricorrente – contro PALESCANDOLO RAFFAELE, quale amministratore e legale rappresentante di PALESCANDOLO S.P.A., elettivamente domiciliato in Roma alla via degli Scipioni n. 267, presso l’avv. Daniela Ciardo, unitamente all’avv.Manlio Ingrosso, dal quale è rappresentato e difeso in forza di procura a margine del controricorso; –controricorrente e ricorrente incidentale – IRPEG- ACCERTAMENTOAvverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania, n. 331 / 4 8 /1 2 , pronunciata in data 17 maggio 2012 e pubblicata in data 5 ottobre2012, non notificata. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 29 marzo 2023dal consigliere dott. Federico Lume. Rilevato che:

1. Con avviso di accertamento n. REE030500023/2009 l’Agenzia delle entrate, Direzione provinciale I di Napoli, rettificava in aumento, a fini Irpeg e Irap, il reddito di impresa dell'anno 200 5 della Palescandolo s.p.a., elevando la base imponibile dell'importo di 162.900,00 €, addebitando alla società la contabilizzazionedi costi non inerenti e in specie delcosto dedotto per l'acquisto, dalla Glower Place UK Limited di Londra,di supporti informatici contenenti i piani operativi di fabbricazione dei prodotti (travi saldate)e le procedure esecutive da adottare per la realizzazione delle stesse; ciò in quanto la lavorazione delletravi non era effettuata direttamente dalla società, che svolgeva solo attività di commercializzazione delle stesse e non possedeva i macchinari necessari né disponeva di dipendenti tecnici addetti all'utilizzo delle elaborazioni informatiche; la società in questione si limitava cioè a vendere il prodotto finito, che era lavorato dalla controllata Palescandolo Lavorazioni S iderurgic he s.r.l.

2. La Commissione tributaria pro vinciale di Napoli accoglie va il ricorso e la decisione era confermata dalla Commissione tributaria regionale della Campania, adita in appello dall’ufficio, con la sentenza n.331/48/12, pronunciata in data 17 maggio 2012 e pubblicata in data 5 ottobre 2012.

3. Contro tale sentenza ricorre l’Agenzia delle entrate, con due motivi. Resiste con controricorso Palescandolo Raffaele che propone altresì ricorso incidentale condizionato affidato ad un motivo.Il ricorso è stato fissato per la camera di consiglio del 29 marzo 2023, ai sensi degli artt. 375, ultimo comma, e 380-bis.1, cod. proc. civ., il primo come modificato ed il secondo introdotto dal d.l. 31/08/2016, n.168, conv. in l. 25/10/2016, n. 197 . Considerato che:

1. In data 11 gennaio 2022 la parte controricorrente ha depositato in atti domanda di definizione agevolata della controversia ai sensi dell’art. 6 d.l. 23/10/2018, n. 119, conv. in l. 17/12/2018, n. 136, relativa all’avviso di accertamento n. REE03050 0 023/2009 , indicato nel frontespizio della sentenza appellata (la n . 331 / 4 8 /12 , della Commissione tributaria regionaledella Campania) e negli atti di causa quale oggetto della lite, unitamente a nota con cui ha chiesto dichiararsi cessata la materia del contendere.

2. La presentazione della domanda unitamente alla mancanza di diniego depositato in atti determina l’estinzione del giudizio ai sensi dell’art. 6, comma 13, d.l. 6 d.l. 23/10/2018, n. 119, conv. in l. 17/12/2018, n. 136. La mancata notificazione dei documenti all’Agenzia delle entrate impedisce di pronunciare anche la cessata materia del contendere.

3. Ai sensi dell'art. 6, sesto e tredicesimo comma, d.l. n. 119 / 2018 le spese del processo estinto restano a carico della par te che le ha anticipate. Non sussistono i presupposti processuali per l'applicazione del pagamento del cd. doppio contributo unificato, di cui all'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002 (Cass. 07/06/2018, n. 14782).

P.Q.M.

dichiara estinto il giudizio ai sensi dell’art. 6, comma 13, d.l. n. 119/2018;dispone che le spese rimangano a carico della part e