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Ordinanza — n. 11225/2023 — snciv Generato dall'IA

Court dismisses VAT refund claim by partners of dissolved company due to lack of standing as administrators.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 11225/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court declared the original appeal inadmissible because the plaintiffs attempted to act as administrators of a company that had been dissolved before the tax authority's decision. Although the lower court ruled in favor of the partners based on their status as universal successors, the Supreme Court found they lacked active standing to represent the entity. Consequently, the tax authority's refusal of the VAT refund was upheld, and the case was dismissed without remittal.

Regesto Legislator

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Art. 102 c.p.c.; Art. 1592 c.c.: The dissolution of a company prior to the notification of an administrative act deprives its former administrators of the capacity to act as plaintiffs, even if they are universal successors to the company's rights and obligations.

Parole chiave

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VAT refund claim dissolved company standing administrative capacity universal succession tax authority appeal procedura di ricupero d'imposta assoggettamento all'IVA rimborso dell'IVA

Disposizioni normative citate

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Art. 102 c.p.c.
Art. 1592, comma 1, c.c.
civ.) della “violazione/falsa applicazione dell’art. 1592, I comma, c.c.
Art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
art. 382 cod. proc. civ
art. 1173 c.c
anche in combinato disposto con l’art. 1173 c.c.
art. 1592 cod. civ
e 4, prime due righe), con conseguente insussistenza, in nuce,di qualsivoglia diritto all’indennizzo ex art. 1592 cod. civ.

Giurisprudenza citata

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Cass., Sez. 6-5, 11.1.2021, n. 215
Cass., Sez. 6-5, 11.1.2021, n. 215, Rv.
Cass., Sez. 5, 27.9.2018, n. 23278
Cass., Sez. 5, 27.9.2018, n. 23278, Rv.
Cass., Sez. U, 11.5.2018, n. 11533
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Testo completo

Rep. ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 5865-2019, proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE (C.F. 06363991001), in persona del Direttore p.t., legale rappresentante, dom.to in ROMA, alla VIA DEI PORTOGHESI, n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che lo rapp. e dif.; -ricorrente - contro ANGELO MORGHETTI (C.F. MRGNGL54C24G478H) e GIUSEPPE MORGHETTI (C.F. MRGGPP56H27L188L), rapp.ti e dif.si, in virtù di procura speciale in calce al controricorso, dall’AVV. VITTORIO AMEDEO MARINELLI, presso il cui studio sono elett.te dom.ti in ROMA, al V.LEGIUSEPPE SIRTORI, n. 56; -controricorrenti - avverso la sentenza n. 300/02/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE dell’UMBRIA, depositata il 03/07/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 09/03/2023 dal Consigliere Dott.

GIAN ANDREA CHIESI; Rilevato che ANGELO MORGHETTI e GIUSEPPE MORGHETTI , nella qualità di soci ed amministratori della IL CASTELLO DI IZZALINI S . N . C . (società cessata in data 8.10.2015) hanno impugnato, innanzi alla C.T.P. di Perugia, il provvedimentocon cui l’ AGENZIA DELLE ENTRATE ha negato il rimborso I.V.A. richiesto dalla società predetta nel corso dell’anno 2016, a titolo di riporto delle eccedenze di imposta maturate negli anni precedenti, per spese sostenute in relazione all’esecuzione di opere interne di ristrutturazione eseguite nei locali condotti in locazione dalla detta società ed adibiti a struttura ricettiva; che l’aditaC.T.P. rigettò il ricorso con sentenza n. 265/2017, avverso la quale ANGELO MORGHETTI e GIUSEPPE MORGHETTI proposero appello innanzi alla C.T.R. dell’Umbria.

Quest’ultima, con sentenza n. 300/02/2018, depositata il 03/07/2018 accolse il gravame osservando - per quanto in questa sede ancora rileva - come, in assenza di indennizzo (escluso dal contratto di locazione, a fronte della pattuizione di un canone ridotto) per le migliorie ed addizioni apportate alla cosa locata, ex art. 1592, comma 1, c.c., il chiesto rimborso fosse dovuto, con conseguente illegittimità del diniego opposto dall’Ufficio; che avverso tale decisione l’ AGENZIA DELLE ENTRATE ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un motivo; si sono costituiti con controricorso, illustrato da memoria ex art. 380-bis.1 cod. proc. civ.

ANGELO MORGHETTI e GIUSEPPE MORGHETTI ; Rilevata, in via del tutto preliminare, l’inammissibilità dell’originario ricorso proposto dagli odierni controricorrenti limitatamente alla qualità di amministratori della IL CASTELLO DI IZZALINI S . N . C . – ferma la validità del ricorso proposto come soci- per essere stato il giudizio di prime cure introdotto allorché questa era già estinta, avendo cessato le proprie attività in data 8.10.2015. La cancellazione dal registro delle imprese, con estinzione della società – come avvenuto nella specie - prima dell a notifica del provvedimento di diniego di rimborso e della instaurazione del giudizio di primo grado, determina, infatti, il difetto della capacità processuale dell’ente e, a valle, il difetto di legittimazione a rappresentarla dell'ex amministratore, che non può dunque promuovere il giudizio in nome e per conto della società: sicché, la decisione impugnata deve essere, in parte qua, annullata senza rinvio ex art. 382 cod. proc. civ., non potendo l’originario ricorso essere proposto da ANGELO MORGHETTI e GIUSEPPE MORGHETTI , nella qualità di amministratori della IL CASTELLO DI IZZALINI S .

N . C .(arg. da Cass., Sez. 5, 21.12.2018, n. 33278, Rv. 652120-01); che non rileva, in senso contrario, il differimento quinquennale degli effetti di tale estinzione (operante nei confronti soltanto dell'amministrazione finanziaria e degli altri enti creditori o di riscossione indicati nello stesso comma, con riguardo a tributi o contributi) disposto dall'art. 28, comma 4, del d.lgs. n. 175 del 2014, operando la norma “su un piano sostanziale e non "procedurale", in quanto non si risolve in una diversa regolamentazione dei termini processuali o dei tempi e delle procedure di accertamento o di riscossione” (cfr.

Cass.,Sez. 5, 2.4.2015, n. 6743, Rv. 635140-01, in motivazione) e, dunque, in ultima analisi, facendo essa riferimento solo alla validità ed efficacia degli atti di liquidazione, accertamento, contenzioso e riscossione emessi e notificati entro tali limiti temporali, alcunché modificando, al contrario, rispetto alle regole processuali applicabili alla materia e, in specie, in ordine alla legittimazione processuale degli ex soci, quali successori dell’ente estinto (arg. da Cass., Sez. 5, 30.7.2020, n. 16362, Rv. 658435-01); Rilevato che con l’unico motivo parte ricorrente si duole (in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.) della “violazione/falsa applicazione dell’art. 1592, I comma, c.c. anche in combinato disposto con l’art. 1173 c.c. e con l’art. 3, I comma, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633” (cfr. ricorso, p. 6), per avere la C.T.R.

“escluso l’obbligo di fatturazione e, conseguentemente l’imponibilità, ai fini Iva, dell’operazione consistita nella restituzione, ad opera della Società conduttive, degli immobili ad essa locati dalle attuali parti resistenti, con le migliorie su di essi realizzate dalla medesima Società” (cfr. ivi, ult. cpv.); che il motivo è infondato; che la C.T.R., con accertamento in fatto, ha rilevato come, nella specie, le migliorie ed addizioni in questione “abbiano costituito un elemento strutturale del contratto” (cfr. motivazione, p. 3, penultimo cpv.), essendo poste in vincolo di sinallagmaticità con il pagamento di un canone di locazione “di euro 500 annui, evidentemente di gran lunga inferiore rispetto a quello di mercato, come peraltro confermato anche dal fatto che nell’anno 2016 lo stesso immobile è stato poi locato ad altri conduttori per un canone di euro 15.600,00 annui” (cfr. pp. 3, ult. cpv. e 4, prime due righe), con conseguente insussistenza, in nuce,di qualsivoglia diritto all’indennizzo ex art. 1592 cod. civ. (sul quale l’Ufficio fonda, al contrario, la tesi della legittimità del diniego di rimborso), trovando tali esborsi adeguato compenso nella ridotta misura del canone pattuito (cd. locazione ad meliorandam.

Arg. da Cass., 5.4.1962, n. 718, in tema di affitto di fondi rustici); che a tale riguardo questa Corte ha chiarito che l'esercente attività d'impresa o professionale ha diritto alla detrazione I.V.A. (ovvero, in mancanza, all'alternativo diritto al rimborso. Cfr. Cass., Sez. 6-5, 11.1.2021, n. 215, Rv. 660227-01), anche per i lavori di ristrutturazione o manutenzione di immobili di proprietà di terzi e condotti in locazione (cfr. Cass., Sez. 5, 27.9.2018, n. 23278, Rv. 650692-01), purché sussista il requisito dell'inerenza, avente valenza qualitativa, da intendersi quale nesso di strumentalità tra tali beni e l'attività svolta, anche se potenziale o di prospettiva e pur se, per cause estranee al contribuente, detta attività non possa poi in concreto essere esercitata (cfr. anche Cass., Sez.

U, 11.5.2018, n. 11533, Rv. 648545-01), senza che rilevi, dunque, in alcun modo la eventualità (sulla quale l’Ufficio invece insiste) che, per i corrispondenti esborsi, il conduttore abbia diritto a chiedere l’indennizzo ex art. 1592 cod. civ.; che, per effetto degli accertamenti in fatto di cui si è detto e della ulteriore considerazione (anch’essa svolta dalla C.T.R. e comunque non controversa tra le parti) per cui, fino al mese di ottobre del 2015, allorché, cioè, la società ha terminato la propria attività e riconsegnato l’immobile nel quale sono stati eseguiti dei lavori per cui è causa, lo stesso è stato effettivamente utilizzato dalla società IL CASTELLO DI IZZALINI S .

N . C .per lo svolgimento dell’attività ricettiva che ne costituiva l’oggetto sociale, non può dunque fondatamente escludersi la natura strumentale dell'immobile interessato dai lavori rispetto all'attività economica in concreto svolta dalla contribuente, con il conseguente diritto della stessa (e, per essa, i soci, quali successori a titolo universale nelle relative attività e passività) ad ottenere il rimborso I.V.A. per cui è causa; Ritenuto, dunque, che, sia pure con tale ampliata motivazione, la sentenza impugnata debba essere confermata, con il rigetto del ricorso proposto dall’ AGENZIA DELLE ENTRATE ; che stante il rilievo ufficioso dell’inammissibilità della originaria domanda proposta da ANGELO MORGHETTI e GIUSEPPE MORGHETTI , nella qualità di amministratori della IL CASTELLO DI IZZALINI S .

N . C .,per carenza di legittimazione attiva degli stessie visto l’esito negativo dell’odierno ricorso sulla base di una giurisprudenza consolidatasi solo recentemente, a seguito dell’intervento delle Sezioni Unite di questa Corte, sussistono giusti motivi per l’integrale compensazione delle spese di lite rispetto a diversi rapporti processuali attivati dall’originario ricorso; che, risultando soccombente una parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato, per essere amministrazione pubblica difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, non trova applicazione l'art. 13, comma 1-quaterdel d.P.R. n. 115 del 2002;

P.Q.M.

La Corte:

a) dichiara inammissibile l’originario ricorso proposto da ANGELO MORGHETTI e GIUSEPPE MORGHETTI ,nella qualità di amministratori della IL CASTELLO DI IZZALINI S . N . C .e, per l’effetto, cassa senza rinvio la decisione impugnata in relazione a tale ricorso, perché la causa non poteva essere proposta, compensando i