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Ordinanza Interlocutoria — n. 11212/2023 — snciv Generato dall'IA

Cassation court orders remittal to lower court for joint handling of connected tax proceedings.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 11212/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation ordered the case remitted to a new role to facilitate the joint handling of connected proceedings. The appellant, a municipality, challenged a regional tax commission decision denying a solar panel tax refund, while the respondent, a company, argued the equipment qualified as machinery rather than a building. The court decided to remand the case because the respondent's lawyer submitted a joint request to discuss multiple related cases together, making a combined trial necessary.

Regesto Legislator

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Art. 380-bis.1 cod. proc. civ.; Art. 380-bis.2 cod. proc. civ.: When a party requests the joint discussion of connected proceedings based on objective and subjective links, the court must remand the case to allow for such combined treatment.

Parole chiave

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joint discussion of proceedings connected tax cases remittal to new role objective connection subjective connection tax refund denial solar panel classification restituzione dei sussidi statali

Disposizioni normative citate

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Art. 380-bis.1 cod. proc. civ.
Art. 380-bis.2 cod. proc. civ.
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Testo completo

a pronunciato la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso n. 28826-2021, proposto da: COMUNE DI MONSELICE (C.F. 00654440288), in persona del Sindaco p.t., rapp. e dif., in virtù di procura speciale in calce al ricorso, nonché delibera di G.C. n. 98 del 15 luglio 2021, dall’AVV. RAFFAELE VOLANTE, unitamente al quale è elett.te dom.to in ROMA, alla VIA CICERONE, n. 44, presso lo studio dell’AVV. GIOVANNI CORBYONS (vollex@legalmail.it) ; -ricorrente - contro SAN SABINO S.R.L. (C.F. 04295730289), in persona del legale rappresentante p.t., rapp. e dif., in virtù di procura speciale in calce al controricorso, dall’AVV.

PIERO SANDULLI, presso il cui studio è elett.te dom.to in ROMA, alla VIA F. PAULUCCI DE’ CALBOLI, n. 9 (pierosandulli@ordineavvocatiroma.org) ; -controricorrente / ricorrente incidentale - avverso la sentenza n. 569/06/2021 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE del VENETO, depositata il 19/04/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 09/03/2023 dal Consigliere Dott. GIAN ANDREA CHIESI; Rilevato che la SAN SABINO S . R . L .impugnò, innanzi alla C.T.P. di Padova il provvedimento con cui il COMUNE DI MONSELICE le negò il rimborso dell’I.M.U. corrisposta dalla contribuente per gli anni di imposta dal 2012 al 2016, relativamente ad alcuni impianti fotovoltaici; che l’aditaC.T.P. rigettò il ricorso con sentenza n. 205/2019, avverso la quale la contribuente propose appello innanzi alla C.T.R. del Veneto che, con sentenza n. 569/06/2021, depositata il 19/04/2021 accolse parzialmente il gravame, ritenendo - per quanto in questa sede ancora rileva – illegittimo il diniego opposto dal COMUNE per carenza del presupposto impositivo, non rientrando l’impianto fotovoltaico nella nozione di “fabbricato” quanto, piuttosto, di “macchinario”, ad eccezione che per l’anno di imposta 2012, per essersi il diritto della società contribuente, limitatamente a tale annualità, prescritto; che avverso tale decisione il COMUNE DI MONSELICE ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi; si è costituita con controricorso, contenente ricorso incidentale, affidato ad un motivo, illustrato da memoria ex art. 380-bis.1 cod. proc. civ. la SAN SABINO S .

R . L .; Rilevato che in vista dell’odierna adunanza camerale il difensore della SAN SABINO ha depositato “istanza di discussione congiunta”, per connessione oggettiva e (in taluni casi solo parzialmente) soggettiva del presente procedimento (iscritto al n. 28826-2021 R.G.) a quelli iscritto ai seguenti nn. di R.G.: 28216/2022, 28223/2022, 28834/2021, 28219/2022, 28213/2022, 28212/2022, 9544/2022; Ritenuta, dunque, l’opportunità di rinviare la causa a nuovo ruolo, onde consentire la eventuale trattazione congiunta del presente procedimento in uno a quelli supra individuati;

P.Q.M.

La Corte rinvia la causa a nuovo ruolo, per consentire la eventuale trattazione congiunta dei procedimenti indicati in motivazione. Così deci