Cassation court allows tax agency appeal, quashing regional commission decision on partial vs. integrative tax assessment.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation allowed the tax agency's appeal against the Basilicata Regional Tax Commission's decision. The Regional Commission had dismissed the taxpayer's challenge to a tax assessment notice, classifying it as an 'integrative' assessment based on new elements. The Court found this classification erroneous because the notice was actually 'partial,' relying on different data sources rather than new elements, thus violating specific tax procedural articles. Consequently, the Court quashed the lower decision and remanded the case for retrial.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 41-bis, d.P.R. n. 600 del 1973; Art. 43, d.P.R. n. 600 del 1973: A tax assessment notice classified as 'integrative' is invalid if it relies on different data sources than a prior partial notice, as this constitutes a 'partial' assessment under the principle of tendential uniqueness of assessments.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 15467/2016 R.G. proposto da Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura generale dello Stato, che la rappresenta e difende; –ricorrente – contro Damiano Michele –intimato – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Basilicata n. 624/2/15, depositata il 14 dicembre 2015. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio dell' 8 febbraio 2023 dal Consigliere Enrico Manzon. Rilevato che:
Oggetto: imposte dirette ed IVA - avviso di accertamento Con la sentenza impugnata la Commissione tributaria regionale della Basilicata accoglieva l’appello proposto da Michele Damiano avverso la sentenza n. 367/2/14 della Commissione tributaria provinciale di Potenza che ne aveva respinto il ricorso contro l’avviso di accertamento per II.DD. ed IVA 2007. La CTR osservava in particolare che l'avviso di accertamento impugnato era illegittimo, in quanto integrativo di un precedente avviso di accertamento parziale, in assenza di "nuovi elementi" che appunto ne consentissero giuridicamente l'emissione.
Avverso la decisione ha proposto ricorso per cassazione l’Agenzia delle entrate deducendo due motivi. Il contribuente è rimasto intimato. Considerato che: Con il primo motivo –ex art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.- l’agenzia fiscale ricorrente lamenta la violazione/falsa applicazione dell’art. 41-bis, dPR 600/1973 e con il secondo motivo della violazione/falsa applicazione dell’art. 43, stesso decreto, poiché la CTR ha qualificato l'avviso di accertamento impugnato quale "integrativo", trattandosi piuttosto di un avviso di accertamento "parziale" e sulla base di tale affermazione ha negato la sussistenza dei presupposti legittimanti detta prima modalità accertativa.
Le censure, da esaminarsi congiuntamente per connessione, sono fondate. Va ribadito che«L'avviso di accertamento parziale ex artt. 41 bis, d.P.R. n. 600 del 1973, e 54, comma 5, d.P.R. n. 633 del 1972, non impedisce all'Ufficio di procedere ad un ulteriore accertamento, per il medesimo periodo di imposta, nei termini di decadenza previsti dalla legge, purché questo sia fondato su fonti diverse da quelle poste a base del primo o comunque su dati la cui conoscenza, da parte dell'ente impositore, sia ad esso sopravvenuta, non già in applicazione degli artt. 43, comma 4, d.P.R. n. 600 del 1973, e57, comma 4, d.P.R. n. 633 del 1972, in tema di accertamento integrativo, stante la non sovrapponibilità dei due istituti, ma in applicazione del generale principio della tendenziale unicità degli accertamenti, di cui gli strumenti previsti da queste due disposizioni costituiscono deroga, altrimenti pregiudicandosi il diritto del contribuente ad una difesa unitaria e complessiva che tale principio garantisce» (Sez. 5- , Ordinanza n. 27788 del 04/12/2020, Rv. 659815 -01).
E' pacifico in fatto che l'atto impositivo oggetto di questo processo è basato su attività istruttorie ed elementi diversi di quello, per la medesima annualità, oggetto di altro processo, peraltro riguardando tali atti impositivi altresì diverse attività economiche esercitate dal Damiano (il secondo, emesso per primo, il commercio all'ingrosso di legname, il primo, emesso per secondo, il commercio all'ingrosso di cereali e legumi secchi). Sulla base del citato principio di diritto deve dunque ritenersi erronea la qualificazione dell'avviso di accertamento impugnato quale "integrativo", invece che "parziale" e, conseguentemente, rilevarsi allo stesso tempo sia la falsa applicazione dell’art. 43, dPR 600/1973 sia la violazione dell’art. 41-bis, stesso decreto.
In conclusione, accolto il ricorso, la sentenza impugnata va cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado, che provvederà anche sulle spese del presente giudizio. PQM La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Basilicata, in divers