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Ordinanza — n. 11135/2023 — snciv Generato dall'IA

Cassation court allows tax agency claim that de facto manager of foreign company is liable for Italian business income and VAT.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 11135/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation quashed the Regional Tax Commission's decision which had rejected the tax authority's appeal against Sergio Berton. The Commission had ruled that Berton, as a legal administrator, could not be liable for taxes on foreign companies he managed. The Court held that the Regional Commission failed to apply the correct burden of proof regarding 'uti dominus' management. Consequently, the Court found the Regional Commission's reasoning inconsistent with established case law and remanded the case for a new trial.

Regesto Legislator

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Art. 37, comma 3, d.P.R. n. 600 del 1973; In tax assessments, the law does not distinguish between fictitious and real interposition, requiring proof of 'uti dominus' management and financial control to establish liability for the de facto manager of a capital company.

Parole chiave

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tax interposition uti dominus management de facto administrator burden of proof VAT liability direct taxes Cassation review imposta diretta

Disposizioni normative citate

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Art. 37, comma 3, d.P.R. n. 600 del 1973
Il Collegio intende dare seguito ai condivisibili principi di diritto affermati a questa Corte secondo i quali «In tema di accertamento dei redditi, l'art. 37, comma 3, del d.P.R.
Art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.
Considerato che: Con il primo motivo –ex art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.- l’agenzia fiscale ricorrente lamenta la violazione/falsa applicazione dell’art.

Giurisprudenza citata

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Sez. 5 - Ordinanza n. 5276 del 17/02/2022
Sez. 5 - Sentenza n. 23231 del 25/07/2022
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 29538/2016 R.G. proposto da Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura generale dello Stato, che la rappresenta e difende; –ricorrente – contro Berton Sergio, rappresentato e difes o dall'avv. Marco Zucchiatti , con domicilio eletto inPordenone, via Felice Cavallotti n. 12; –controricorrente – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Friuli-Venezia Giulia n.154/2/2016, depositata il 16 maggio 2016 .

Oggetto: imposte dirette ed IVA - avviso di accertamento - interposizione di persona Udita la relazione svolta nella camera di consiglio dell' 8 febbraio 2023 dal Consigliere Enrico Manzon. Rilevato che: Con la sentenza impugnata la Commissione tributaria regionale del Friuli-Venezia Giulia accoglieva l’appello proposto da Sergio Berton avverso la sentenza n. 136/1/2014 della Commissione tributaria provinciale di Pordenone che ne aveva respinto il ricorso contro l’avviso di accertamento per II.DD. ed IVA 2007. La CTR osservava in particolare che non sussistevanoi presupposti di applicabilità dell’art. 37, dPR 600/1973, basante l'avviso di accertamento impugnato, posto che il Berton era amministratore di società con personalità giuridica e quindi non poteva allo stesso tempo considerarsi soggetto obbligato al pagamento delle imposte gravanti sulle società stesse.

Avverso la decisione ha proposto ricorso per cassazione l’Agenzia delle entrate deducendo due motivi. Resiste con controricorso il Berton. Considerato che: Con il primo motivo –ex art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.- l’agenzia fiscale ricorrente lamenta la violazione/falsa applicazione dell’art. 37, comma 3, dPR 600/1973, poiché la CTR ha negato la sussistenza della qualità del Berton di soggetto (realmente) interposto rispetto ai redditi prodotti/volume d'affari realizzato in Italia da società estere interponenti, essendone piuttosto da ritenere il loro amministratore di fatto.

La censura è fondata. Il Collegio intende dare seguito ai condivisibili principi di diritto affermati a questa Corte secondo i quali «In tema di accertamento dei redditi, l'art. 37, comma 3, del d.P.R. n. 600 del 1973, non distingue tra interposizione fittizia e interposizione reale, nella quale non vi è un accordo simulatorio tra le persone che prendono parte all'atto, ma richiede la prova, anche attraverso presunzioni gravi, precise e concordanti e che possono consistere, in caso di reddito di impresa, anche nella gestione "uti dominus" dell'impresa e delle sue risorse finanziarie, che il contribuente sia l'effettivo possessore del reddito del soggetto interposto; spetta, poi, al contribuente dare la prova contraria dell'assenza di interposizione, o della mancata percezione, in tutto o in parte, dei redditi del soggetto interposto»(Sez. 5 - , Ordinanza n. 5276 del 17/02/2022, Rv. 663895 - 01) e « In tema di accertamento su IVA e imposte dirette, ai sensi dell'art. 37, comma 3, del d.P.R. n. 600 del 1973, nei confronti del soggetto che abbia gestito "uti dominus" una società di capitali si determina la traslazione del reddito d'impresa, e delle relative imposte, quale effettivo possessore del reddito della società interposta, e si instaura, inoltre, un rapporto di mandato senza rappresentanza, dove il mandatario è il gestore "uti dominus" e la mandante è la società, sicché, ove le prestazioni di servizi cui il primo abbia partecipato per conto della seconda siano soggette a Iva, vi è soggetto pure il rapporto giuridico tra il mandatario e la società interposta, incombendo sull'Amministrazione finanziaria l'onere di provare, anche solo in via indiziaria, il totale asservimento della società interposta all'interponente, ed al contribuente quello di fornire la prova contraria dell'assenza di interposizione, ovvero della mancata percezione dei redditi del soggetto interposto» (Sez. 5 - , Sentenza n. 23231 del 25/07/2022, Rv. 665344 -01).

La sentenza impugnata è chiaramente distonica rispetto a tali arresti giurisprudenziali, limitandosi alla constatazione che il giudice penale ha accertato che il Berton era amministratore di fatto della società che l'agenzia fiscale afferma interposta, mentre appunto avrebbe dovuto procedere alla valutazione dell'assolvimento degli oneri probatori delle parti secondo quanto nei medesimi arresti giurisprudenziali indicato. Il secondo motivo (omesso esame di fatto decisivo controverso dedotto ex art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ.) è assorbito.

In conclusione, accolto il primo motivo del ricorso, assorbito il secondo motivo, la sentenza impugnata va cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado, che provvederà anche sulle spese del presente giudizio. PQM La Corte accoglie il primo motivo del ricorso, assorbito il secondo motivo, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia di secondo grado del Friuli-Venezi