Italian Court dismisses appeal due to pending administrative expedited definition proceedings under Law 130/2022.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation ordered the dismissal of the appeal by the Municipality of Gallarate against tax assessments, directing the case to a new hearing. The taxpayer had previously requested an expedited administrative definition under Law 130/2022, which was denied, and the taxpayer intended to challenge that denial. The court ruled that the current litigation could not proceed because the statutory deadlines for appealing the administrative denial had not yet expired.
Regesto Legislator
Generato dall'IALaw n. 130 of 2022; Art. 335 of the Code of Civil Procedure: When a taxpayer requests an expedited administrative definition and the authority denies it, the related civil appeal must be suspended until the appeal against the denial is resolved.
Parole chiave
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ha pronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n.11540/2021 R.G. proposto da : COMUNE DI GALLARATE, elettivamente domiciliato in ROMA LUNGOTEVERE PRATI, 21, presso lo studio dell’avvocato TEDESCHI LUCA (TDSLCU78A30H501L)e rappresentato e difeso dall'avvocato IELO DOMENICO (LIEDNC69P07F158P) - ricorrente- contro IMMOBILIARE MELINDA SAS DI VENTURIN MONICA C, domiciliata ex lege in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato CAMPO SALVATORE LORENZO (CMPSVT48D21F951U), -controricorrente- nonchè contro AGENZIA DELLE ENTRATE - intimata- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG.
LOMBARDIA n. 2353/2020depositata il 16/10/2020, udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 15/03/2023dal Consigliere FRANCESCA PICARDI. RILEVATO 1.L’Immobiliare Melinda s.a.s. di Venturin Monica C. ha impugnato l’avviso di accertamento i.m.u. per gli anni 2012, 2013, 2015, nonché t.a.s.i. per l’anno 2015, eccependo la mancanza di una valida notifica della variazione della rendita dell’immobile, avvenuta nel 2005, su cui è fondata la richiesta della maggiore imposta. 2.La Commissione tributaria provinciale ha accolto i ricorsi della contribuente, con sentenza confermata in appello.
Nella sentenza della Commissione tributaria regionale si legge:
1) dagli atti di causa risulta inequivocabilmente che la modifica della rendita catastale degli immobili sia stata effettuata, prima mediante attualizzazione nell’anno 2001 e successivamente con modificazione ed acquisizione degli atti catastali nell’anno 2005;
2) non è neppure materia del contendere, in punto di fatto, la circostanza che il Comune impositore non abbia mai notificato alla parte un atto motivato di comunicazione della modificazione della rendita catastale, non avendo il Comune stesso comprovato, né argomentato alcunchè in merito;
3) il Comune avrebbe dovuto, quindi, notificare al contribuente, prima di emettere alcun atto impositivo fondato sulla nuova rendita catastale, un atto motivato fondato sulla nuova rendita catastale;
4) le sentenze della Cassazione, favorevoli al Comune, non possono incidere nel giudizio in esame, in quanto si sono limitate ad accertare un fatto che non risulta nella causa e che è smentito dalle stesse allegazioni delle parti. 3.Avverso tale sentenza hanno proposto due separati ricorsi per cassazione l’Agenzia delle Entrate ed il Comune (il primo r.g. n. 11221/2021 ed il secondo r.g. n. 11540/2021) che, in caso di trattazione, devono essere riuniti ai sensi dell’art. 33 5 cod.proc.civ.
4. Ha resistito nei due separati giudizi con controricorso la contribuente. 5.Nel presente giudizio r.g. n. 11540/2021, introdotto dal Comune, il ricorrente ha depositatomemoria. 6.Pure la contribuente ha depositato memoria in cui ha allegato di aver presentato istanza di definizione agevolata ai sensi della legge n. 130 del 2022 nella controversia r.g.11221/2021, avente ad oggetto la stessa sentenza e gli stessi gli stessi avvisi di accertamento, e di avere intenzione di impugnare i provvedimentidi dinego dell’Agenzia delle Entrate. CONSIDERATO 1.In via pregiudiziale deve rilevarsi che la contribuente ha presentato istanze di definizione agevolata, ai sensi della legge n. 130del 2022, relativamente al giudizio r.g. n. 11221/2021, a cui il presente giudizio r.g. n. 11540/2021 deve essere riunito ex art. 335 cod.proc.civ., avendo ad oggetto la stessa sentenza e gli stessi avvisi di accertamento.
2. Le istanze di definizione agevolata sono già state rigettate dall’Agenzia delle Entrate, ma nella memoria depositata la contribuente ha preannunciato l’impugnazione degli atti di diniego. 3.La presente controversia non può, pertanto, essere trattata e deve essere rinviata a nuovo ruolo, non essendo ancora scaduti i termini di impugnazione dei provvedimenti di diniego della definizione agevolata – provvedimenti che risalgono all’8 febbraio 2023.
P.Q.M.
La Corte: dispone il rinvio del ricorso a nuovo ruolo al fine di verificare l’eventuale proposizione dell’impugnazione dei provvedimenti di diniego della definizione agevolat