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Ordinanza — n. 11123/2023 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as tax dispute extinguished by voluntary adoption of simplified settlement procedure.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 11123/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the tax appeal extinguished because the taxpayer voluntarily adopted a simplified settlement procedure. The lower court had rejected the company's challenge to a tax liquidation involving registration duties and penalties following the revocation of fiscal incentives. The court ruled that the dispute ceased to exist upon the taxpayer's submission of the settlement request and payment, rendering further litigation unnecessary.

Regesto Legislator

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Art. 11, comma 10, ultimo periodo, D.L. n. 50/2017; Art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 115/2002: The tax litigation procedure is extinguished when the taxpayer voluntarily adopts a simplified settlement procedure, as the subject matter of the dispute ceases to exist.

Parole chiave

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tax appeal extinction simplified settlement procedure cessation of dispute fiscal incentives revocation registration duties tax voluntary payment effect tax litigation termination liquidazione aziendale a fini fiscali

Disposizioni normative citate

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Art. 11, comma 10, ultimo periodo, D.L. n. 50/2017
a seguito del ricorso l'Avvocatura dello Stato ha depositato istanza di estinzione del giudizio dal momento che la direzione provinciale di Roma dell'Agenzia delle entrate aveva comunicato che la contribuente aveva presentato domanda ex art. 11 D.L.
Art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 115/2002
«doppio contributo unificato» di cui all'art. 13, comma 1 -quater, del D.P.R.

Giurisprudenza citata

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Cass. 12 gennaio 2022, n. 721
ex multis, Cass. 12 gennaio 2022, n. 721);
Cass. 7 dicembre 2018, n. 31732
Cass. 27 aprile 2020, n. 8184
Cass. 10 dicembre 2021, n. 39284
Cass. 15 settembre 2022, n. 27244
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Testo completo

nciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 27993-2016 proposto da: VILLA DANDINI S.r.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, giusta procura estesa in calce al ricorso, dall’Avv.to MARCELLA FERRANTE ed elettivamente domiciliata in ROMA, presso lo studio dell’Avv.to DANIELA CIARDO -ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore , elettivamente domiciliata in ROMA, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis -controricorrente- avverso la sentenza n. 2596/28/2016 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE del LAZIO, depositata il 3/5/2016, non notificata; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata - tenutasi in modalità da remoto previo decreto d i autorizzazione del Presidente del Collegio - del 18/4/2023 dal Consigliere Relatore Dott.ssa ANTONELLA DELL'ORFANO RILEVATO CHE la Commissione Tributaria Regionale del Lazio, con la sentenza indicata in epigrafe, rigettava l'appello proposto da Villa Dandini S.r.L. nei confronti dell’Agenzia delle entrate avverso la pronuncia n. 728/2015 della Commissione Tributaria Provinciale di Roma con cui era stato respinto il ricorso avverso avviso di liquidazione per maggiore imposta di registro, ipotecaria e catastale con irrogazione di sanzioni, a seguito di revoca della agevolazioni fiscali concesse ai sensi dell’art. 1, comma 1, Tariffa allegata al T.U.I.R.; avverso la pronuncia della Commissione Tributaria Regionale la società contribuente propone ricorso per cassazione, affidato a due motivi; l’Agenzia delle entrate resiste con controricorso CONSIDERATO CHE 1. a seguito del ricorso l'Avvocatura dello Stato ha depositato istanza di estinzione del giudizio dal momento che la direzione provinciale di Roma dell'Agenzia delle entrate aveva comunicato che la contribuente aveva presentato domanda ex art. 11 D.L. n. 50 del 2017, convertito con modificazioni dalla legge n. 96 del 2017, e che la domanda e il relativo versamento eranostati effettuat i nei termini prescritti;

2. occorre, dunque, dichiarare l’estinzione del procedimento per cessazione della materia del contendere in seguito alla definizione agevolata della controversia ed alla sopravvenuta carenza di interesse delle parti ad una decisione di merito (cfr. ex multis, Cass. 12 gennaio 2022, n. 721);

3. ai sensi del comma 10, ultima parte, dell’art. 11 citato, le spese del processo estintorestano a carico della parte che le ha anticipate;

4. stante la cessazione della materia del contendere per l'adesione alla definizione agevolata, si dà atto dell’insussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, del c.d. «doppio contributo unificato» di cui all'art. 13, comma 1 -quater, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115 (cfr. Cass., 7 dicembre 2018, n. 31732; Cass., 27 aprile 2020, n. 8184; Cass., 10 dicembre 2021, n. 39284; Cass., 15 settembre 2022, n. 27244)

P.Q.M.

La Cortedichiara l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere e pone le spese a carico della parte che le ha anticipate. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, tenutasi in modalità da remoto, della