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Ordinanza Interlocutoria — n. 11106/2023 — snciv Generato dall'IA

Italian tax court dismisses appeal due to pending administrative appeal on simplified settlement denials.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 11106/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation dismissed the taxpayer's appeal against tax assessments for 2012, 2013, and 2015, as well as a 2015 tax credit. The taxpayer argued that the tax authority failed to properly notify the 2005 rent increase, but the lower courts ruled that lack of notification did not invalidate the assessment. The Supreme Court suspended the proceedings because the taxpayer had recently requested a simplified settlement, which was denied, and the taxpayer intended to appeal that specific denial.

Regesto Legislator

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Law n. 130 of 2022; The court must suspend proceedings when a taxpayer has pending administrative appeals regarding the denial of a simplified settlement, as the finality of the main tax assessment cannot be determined until those appeals are resolved.

Parole chiave

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simplified settlement tax appeal suspension administrative denial tax assessment validity procedural priority stima fiscale immobiliare tassazione dell'imposta sul reddito esame di cassazione

Disposizioni normative citate

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Law n. 130 of 2022
art. 140bis disp.att.cod.proc.civ
All'adunanza camerale del 15 marzo 2023, la causa è stata trattata in camera di consiglio, che si è svolta con modalità da remoto, ai sensi dell’art. 140bis disp.att.cod.proc.civ., in virtù di provvedimento del Presidente del collegio.
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Testo completo

pronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n.11221/2021 R.G. proposto da : AGENZIA DELLE ENTRATE, elettivamente domiciliata in ROMA , VIA DEI PORTOGHESI 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587), che l a rappresenta e difende , -ricorrente- contro IMMOBILIARE MELINDA SAS DI VENTURIN MONICA, domiciliata ex lege in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, e rappresentat a e difes a dall'avvocato CAMPO SALVATORE LORENZO (CMPSVT48D21F951U) -controricorrente- nonchè contro COMUNE GALLARATE -intimato- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG.

LOMBARDIA n. 2353 /2020 depositata il 16/10/2020, udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 15/03/2023 dal Consigliere FRANCESCA PICARDI. RILEVATO 1. L’Immobiliare Melinda s.a.s. di Venturin Monica C. ha impugnato l’avviso di accertamento i.m.u. per gli anni 2012, 2013, 2015, nonché t.a.s.i. per l’anno 2015, eccependo la mancanza di una valida notifica della variazione della rendita dell’immobile, avvenuta nel 2005, su cui è fondata la richiesta della maggiore imposta.

2. La Commissione tributaria provinciale ha accolto i ricorsi della contribuente, con sentenza confermata in appello. Nella sentenza della Commissione tributaria regionale si legge:

1) dagli atti di causa risulta inequivocabilmente che la modifica della rendita catastale degli immobili sia stata effettuata, prima mediante attualizzazione nell’anno 2001 e successivamente con modificazione ed acquisizione degli atti catastali nell’anno 2005;

2) non è neppure materia del contendere, in punto di fatto, la circostanza che il Comune impositore non abbia mai notificato alla parte un atto motivato di comunicazione della modificazione della rendita catastale, non avendo il Comune stesso comprovato, né argomentato alcunchè in merito;

3) il Comune avrebbe dovuto, quindi, notificare al contribuente, prima di emettere alcun atto impositivo fondato sulla nuova rendita catastale, un atto motivato fondato sulla nuova rendita catastale;

4) le sentenze della Cassazione, favorevoli al Comune, non possono incidere nel giudizio in esame, in quanto si sono limitate ad accertare un fatto che non risulta nella causa e che è smentito dalle stesse allegazioni delle parti.

3. Avverso tale sentenza hanno proposto due separati ricorsi per cassazione l’Agenzia delle Entrate ed il Comune (che, in caso di trattazione, devono essere riuniti).

4. Ha resistito nei due separati giudizi, con controricorso la contribuente, che, in data 9 marzo 2023, ha depositato memoria in cui ha allegato, relativamente al presente giudizio r.g.n. n.11221/2021, introdotto dall’Agenzia delle Entrate, di aver presentato istanza di definizione agevolata, in ordine a ciascuno degli avvisi di accertamento oggetto della controversia in esame, e di avere intenzione di impugnare i provvedimenti di dinego dell’Agenzia delle Entrate, adottati in data 8 febbraio 2023.

5. L’Agenzia delle Entrate, nella data stessa dell’adunanza camerale, ha depositato memoria con cui ha chiesto fissarsi udienza di trattazione del ricorso.

6. All'adunanza camerale del 15 marzo 2023, la causa è stata trattata in camera di consiglio, che si è svolta con modalità da remoto, ai sensi dell’art. 140bis disp.att.cod.proc.civ., in virtù di provvedimento del Presidente del collegio. CONSIDERATO 1. In via pregiudiziale deve rilevarsi che la contribuente ha presentato istanze di definizione agevolata, ai sensi della legge n. 130 del 2022, relativamente a ciascuno degli avvisi di accertamento oggetto del presente giudizio.

2. Tali domande risultano già rigettate dall’Agenzia delle Entrate, ma, nella memoria tempestivamente depositata, la contribuente ha preannunciato l’impugnazione dei relativi atti di diniego.

3. La presente controversia non può, pertanto, essere trattata e deve essere rinviata a nuovo ruolo, non essendo ancora scaduti i termini di impugnazione dei provvedimenti di diniego della definizione agevolata - provvedimenti risalenti all’8 febbraio 2023.

P.Q.M.

La Corte: dispone il rinvio del ricorso a nuovo ruolo al fine di verificare l’eventuale proposizione dell’impugnazione dei provvedimenti di diniego d