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Ordinanza — n. 11097/2023 — snciv Generato dall'IA

Cassation court rejects customs contraband appeal, ruling Villa lacked required border admission authorization.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 11097/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation quashed the Regional Tax Commission's decision dismissing the Customs Agency's appeal against a fine for contraband. The lower court had incorrectly applied exemption rules based on the vehicle's lease status and the driver's employment, ignoring the specific requirement for a customs authorization. The Court held that Villa, lacking the proper authorization issued to his wife, violated EU customs regulations regarding border admission regimes, thereby upholding the administrative sanctions.

Regesto Legislator

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Art. 85, 87 of the Community Customs Code; Art. 216 of the Customs Code: The use of a customs economic regime requires a specific authorization; failure to possess this authorization constitutes a violation of customs regulations regardless of the user's employment status or the vehicle's lease arrangement.

Parole chiave

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customs contraband border admission regime customs authorization requirement EU customs code taxation appeal esenzioni all'importazione e all'esportazione importazioni di beni uscita illegale dal paese

Disposizioni normative citate

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Art. 85, 86, 87, 137 of the Community Customs Code (Reg. CEE 2913/1992)
Art. 561 of the DAC (Reg. CEE 2454/1993)
Art. 211, para. 1 of Reg. UE 952/2013
Art. 215, para. 3 of Reg. UE 952/2013
Di contro, per l' assenza di tale autorizzazione, risultano irrilevanti le considerazioni spese dal giudice tributario di appello circa la sussistenza delle ulteriori condizioni imposte dalle DAC (peraltro erroneamente individuate nell'art. 215, par.
Art. 216 of the TULD
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 14896/2020 R.G. proposto da Agenzia delle dogane e dei monopoli, in persona del Direttore pro tempore, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura generale dello Stato, che la rappresenta e difende; –ricorrente – contro Villa Stefano, VRV Trading Consulting sa –intimati – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia n. 4008/9/2019, depositata il16 ottobre 2019. Oggetto: tributi doganali - contrabbando Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del l' 8 febbraio 2023 dal Consigliere Enrico Manzon.

Rilevato che: Con la sentenza impugnata la Commissione tributaria regionale della Lombardia respingeva l’appello proposto dall’ Agenzia delle dogane e dei monopoli, ufficio locale, avverso la sentenza n. 5255/2/2017 della Commissione tributaria provinciale di Milanoche aveva accolto il ricorso proposto da Stefano Villa contro il provvedimento sanzionatorio per importazione irregolare di un'autovettura, dichiarando cessata la materia del contendere relativamente alla confisca del mezzo. La CTR, nella parte che qui rileva, osservava in particolare che non sussisteva la contestata ipotesi di contrabbando, poiché l'auto, detenuta in virtù di contratto di leasing dalla VRV Trading Consulting sa, società di diritto svizzero, era utilizzata dal Villa e dalla moglie Valeria Bignami in quanto dipendenti di detta società, come benefit loro concesso, sicchè doveva farsi applicazione dell’art. 215, par. 3, Regolamento UE 2446/2015, il quale appunto prevede l'esenzione daziaria di impieghi quali quello accertato in fatto per i soggetti residenti UE.

Avverso la decisione ha proposto ricorso per cassazione l'Agenzia delle dogane e dei monopoli deducendo un motivo unico. Il Villa e la società svizzera sono rimasti intimati. Considerato che: Con l’unico motivo dedotto –ex art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.- l’agenzia fiscale ricorrente lamenta la violazione/falsa applicazione degli artt. 85, 86, 87, 137, CDC vigente ratione temporis(Reg. CEE 2913/1992), 561, Reg. CEE 2454/1993 (DAC), quali trasfuse negli artt. 211, par. 1, Reg. UE 952/2013 (nuovo CDC), 215, par. 3, Reg. del. UE, 952/2013, 216, TULD, poiché la CTR ha affermato l'insussistenza della violazione doganale contestata al Villa.

La censura è fondata. In primo luogo risulta corretto il rilievo preliminare dell'agenzia fiscale circa la normativa applicabile ratione temporis. La violazione contestata risulta infatti accertata il 16 dicembre 2015 e quindi nella piena vigenza del plesso normativo costituito dai Reg. CE nn. 2913/1992-2454/1993 (e successive modificazioni), rispettivamente Codice doganale comunitario (CDC) e relative disposizioni di attuazione (DAC). Il nuovo Codice doganale dell'Unione europea (Reg. UE 952/2013) e le relative disposizioni di attuazione (Reg.

UE 2446/2015) sono infatti entrati in vigore il primo maggio 2016. Ciò posto, nel caso di specie vengono in rilievo le seguenti disposizioni del CDC applicabile temporalmente: -art. 84, «1 . Ai fini degli articoli da 85 a 90:

a) quando viene utilizzata la formulazione «regime sospensivo» si intende che essa si applica, nel caso di merci non comunitarie, ai seguenti regimi : — transito esterno , — deposito doganale, — perfezionamento attivo nella forma del sistema della sospensione, — trasformazione sotto controllo doganale, e — ammissione temporanea ;

b) quando è utilizzata la formulazione «regime doganale economico» si intende che essa si applica ai seguenti regimi: — il deposito doganale, — il perfezionamento attivo, — la tra sformazione sotto controllo doganale , — l'ammissione temporanea, e — il perfezionamento passivo »; -art. 85 , « Il ricorso a qualsiasi regime doganale economico è subordinato al rilascio di apposita autorizzazione da parte dell'autorità» -art.87 , « 1 . L'au torizzazione definisce le condizioni in cui il regime in questione è utilizzato.

2. Il titolare dell'autorizzazione deve informare l'autorità doganale di qualsiasi fatto sopraggiunto dopo il rilascio dell'autorizzazione che possa avere un'incidenza sul mantenimento o sul contenuto di quest'ultima». Tali previsioni normative unionali non lasciano dubbi circa la necessità del rilascio dell'autorizzazione da parte dell'autorità doganale territorialmente compente al fine di poter usufruire dello speciale regime sospensivo dei diritti di confine dell' ammissione temporaneadi beni nel territorio doganale dell'Unione. Nel caso di specie è pacifico in fatto che per la circolazione dell'autovettura Maserati Ghibli tg.

TI 179822, guidata dal Villa al momento dell'accertamento della Gdf, era stata rilasciata un'autorizzazione intestata alla di lui moglie, Valeria Bignami, quale dipendente della VRV Tranding Consulting, mentre il Villa medesimo tale autorizzazione non possedeva. E' dunque chiaro che la circolazione del mezzo è avvenuta in violazione delle previsioni doganali, risultandone de plano l'applicabilità delle sanzioni amministrative previste dagli artt. 216, 292, TULD. Di contro, per l' assenza di tale autorizzazione, risultano irrilevanti le considerazioni spese dal giudice tributario di appello circa la sussistenza delle ulteriori condizioni imposte dalle DAC (peraltro erroneamente individuate nell'art. 215, par. 3, Reg.

UE 2446/2015, in luogo degli artt. 554 ss, Reg. Cost. 2454/1993, come modificato dal Reg. CE 993/2001, in particolare art. 560, par.

2) ossia la sussistenza, quale condizione per l'esonero daziario totale, di un rapporto di dipendenza del Villa dalla società svizzera utilizzatrice del mezzo di trasporto e l'autorizzazione di questa al suo uso da parte del Villa medesimo. In conclusione, accolto il ricorso, la sentenza impugnata va cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, decidendo nel merito, va rigettato il ricorso introduttivo della lite. Stante l'esito alterno del giudizio di merito possono compensarsene le spese correlative. Le spese del giudizio di legittimità devono invece essere attribuite secondo il generale principio della soccombenza. PQM La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e decidendo nel merito rigetta il ricorso introduttivo della lite; compensa le spese dei gradi di merito; condanna Stefano Villa e VRV Trading Consulting sa, in soli