Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 11081/2023 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses tax agency appeal on monthly energy consumption reporting exemption for industrial plants.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 11081/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation partially allowed Acegasapsamga spa's appeal against the Regional Tax Commission's decision, which had upheld the tax agency's victory. The lower court ruled that failing to submit monthly energy consumption reports for industrial plants exceeding 1.2 million kWh resulted in the loss of the excise tax exemption. The Supreme Court overturned this by citing established jurisprudence stating that such omissions do not automatically cause decadenza if the consumption is proven by other means.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 52, comma 3, lett. f), TUA; Art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.: The failure to submit monthly energy consumption reports for industrial plants does not automatically deprive them of the excise tax exemption if the consumption is demonstrable by other means, contrary to the lower court's restrictive interpretation.

Parole chiave

Generato dall'IA
excise tax exemption monthly consumption reports industrial energy plants tax appeal procedure decadenza from benefit fiscal advantage administrative reporting esenzione dalle imposte sull'energia

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 52, comma 3, lett. f), TUA
La CTR osservava in particolare: -che, anche dopo la modifica dell’art. 52, comma 3, lett.
Art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.
Ciò posto, con il primo motivo –ex art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.- la ricorrente si duole della violazione/falsa applicazione degli artt.
Art. 57, d.lgs 546/1992
civ.-la ricorrente lamenta la violazione dell’art. 57, d.lgs 546/1992, poiché la CTR ha rigettato la sua eccezione di inammissibilità del gravame agenziale per "novità" dell'eccezione riguardante l'entità dei consumi mensili di energia elettrica nei periodi considerati dall'atto impositivoimpugnato.
Art. 12, comma 7, legge 212/2000
civ.- la ricorrente denuncia la violazione dell’art. 12, comma 7, legge 212/2000, poiché la CTR ha negato la fondatezza della relativa eccezione, quale devoluta con il suo appello incidentale.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 5- , Ordinanza n. 1985 del 24/01/2019
Cass. n. 8378 del 31/03/2017
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 14298/2020 R.G. proposto da Acegasapsamga spa, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv. Francesca Balzani e Michele Angelo Lupoi, con domicilio eletto in Roma, via Carlo Poma n. 2 presso lo studio dell'avv. Gregorio Troilo; –ricorrente – contro Agenzia delle dogane e dei monopoli, in persona del Direttore pro tempore, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura generale dello Stato, che la rappresenta e difende; –controricorrente – Oggetto: accise -agevolazioni avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Veneto n. 1243/8/2019, depositata il 4 dicembre 2019.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 8 febbraio 2023 dal Consigliere Enrico Manzon. Rilevato che: Con la sentenza impugnata la Commissione tributaria regionaledel Veneto accoglieva l’appello proposto dall’ Agenzia delle dogane e dei monopoli, ufficio locale, avverso la sentenza n. 288/2/2018 della Commissione tributaria provinciale di Padova che aveva accolto il ricorso proposto da Acegasapsamga spacontro l’avviso di pagamento per accise sull'energia elettrica 2012-2013. La CTR osservava in particolare: -che, anche dopo la modifica dell’art. 52, comma 3, lett. f), TUA (1 giugno 2012), l'omissione -pacifica- delle dichiarazioni mensili di consumo permanendo l'obbligo de quo , implicava la non concedibilità dell'esenzione dell'accisa sull'energia elettrica per gli opifici industriali che ne consumavano più di 1.200.000 Kw/ora, non essendo tale adempimento meramente formale e dovendo comunque interpretarsi le disposizioni legislative correlative in senso restrittivo, trattandosi di un' agevolazione fiscale e non essendo il correlato motivo di appello inammissibile per "novità" ovvero per acquiescenza; -che non vi era stata alcuna violazione del contraddittorio endoprocedimentale (appello incidentale della società contribuente), in particolare, secondo giurisprudenza interna ed unionale, difettando la c.d. "prova di resistenza" (allegazione di elementi idonei a far conseguire un risultato diverso/più favorevole della fase amministrativa) e dovendo peraltro il giudice tributario di appello pronunciarsi sul merito della questione, non vertendosi in un caso che consentiva la rimessione al primo giudice ex art. 59, d.lgs 546/1992.

Avverso tale decisione ha proposto ricorso per cassazione la società contribuente deducendo tre motivi, poi illustrati con una memoria. Resiste con controricorso l’Agenzia delle dogane e dei monopoli. Considerato che: In via preliminare va disattesa l'eccezione di inammissibilità del controricorso agenziale, in quanto, pur estremanente sintetico, lo stesso contiene un nucleo essenziale di difesa/replica ai motivi di impugnazione. In ogni caso va rilevato che l'Agenzia delle dogane e dei monopoli non si è avvalsa della facoltà difensiva di depositare una successiva memoria.

Ciò posto, con il primo motivo –ex art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.- la ricorrente si duole della violazione/falsa applicazione degli artt. 52, comma 3, lett. f), 53, comma 8, TUA, 3- bis, comma 4, decreto-legge 16/2012, poiché la CTR ha affermato la non spettanza dell'agevolazione in questione sulla base dell'omissione delle comunicazione di consumo mensili di energia elettrica, con ciò un difettando la correlativa dimostrazione da parte della società contribuente. La censura è fondata. Va ribadito che: -«In tema di accise sull'energia elettrica, l'omessa comunicazione mensile dei consumi all'Amministrazione finanziaria entro il termine previsto non comporta la decadenza dall'agevolazione di cui all'art. 52, comma 3, lett. f), del d.lgs. n. 504 del 1995 (nella formulazione applicabile "ratione temporis"), non essendo tale decadenza prevista da alcuna disposizione e costituendo detta comunicazione un adempimento formale i cui dati sono comunque riportati nelle comunicazioni annuali, le quali soltanto assumono effettivo rilievo ai fini della liquidazione e dell'accertamento dell'accisa» (Sez. 5- , Ordinanza n. 31618 del 06/12/2018, Rv. 652107 - 01; conf.

Sez. 5 - , Sentenza n. 14983 del 15/07/2020, Rv. 658198 -01); -«In tema di accise sull'energia elettrica utilizzate in opifici industriali aventi un consumo mensile superiore a 1.200.000 kWh (cd. imprese autoproduttrici energivore), non determina la decadenza dal beneficio il fatto che il contribuente non abbia trasmesso, al competente Ufficio dell'Agenzia delle dogane, entro il giorno 20 di ogni mese, i dati relativi al consumo del mese precedente, ove la misura del consumo risulti in altro modo dimostrata» (Sez. 5- , Ordinanza n. 1985 del 24/01/2019, Rv. 652208 -01).

Affermando il contrario, la sentenza impugnata si pone pertanto in chiaro contrasto con tale consolidata giurisprudenza di questa Corte. Con il secondo motivo –ex art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ.-la ricorrente lamenta la violazione dell’art. 57, d.lgs 546/1992, poiché la CTR ha rigettato la sua eccezione di inammissibilità del gravame agenziale per "novità" dell'eccezione riguardante l'entità dei consumi mensili di energia elettrica nei periodi considerati dall'atto impositivoimpugnato. La censura è infondata. Pur pacifico che le ragioni di fatto e di diritto fondanti le pretese creditorie e sanzionatorie dell'Ente impositore non possono essere modificate, quale causae petendi , nella sede processuale, rimanendo cristallizzate nella motivazione dell'atto impugnato, è tuttavia evidente che nel caso di specie si tratta di "mere difese" e non di modifica della domanda erariale.

Chiaro infatti è che dette pretese si fondano sulla contestazione, esplicita ovvero implicita, della sussistenza dell'agevolazione de qua, la quale, ancorchè non indispensabile la comunicazione mensile in base alla citata giurisprudenza, può/deve diversamente essere, secondo onere, asseverata nel processo dalla società contribuente, costituendo thema decidendum del giudizio di rinvio. Con il terzo motivo –ex art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.- la ricorrente denuncia la violazione dell’art. 12, comma 7, legge 212/2000, poiché la CTR ha negato la fondatezza della relativa eccezione, quale devoluta con il suo appello incidentale.

La censura è infondata. Va ribadito che «In tema di imposte sui redditi e sul valore aggiunto, è valido l'avviso di accertamento che non menzioni le osservazioni del contribuente ex art. 12, comma 7, della l. n. 212 del 2000, atteso che, da un lato, la nullità consegue solo alle irregolarità per le quali sia espressamente prevista dalla legge oppure da cui derivi una lesione di specifici diritti o garanzie tale da impedire la produzione di ogni effetto e, dall'altro lato, l'Amministrazione ha l'obbligo di valutare tali osservazioni, ma non di esplicitare detta valutazione nell'atto impositivo» (Cass. n. 8378 del 31/03/2017).

Non può pertanto costituire ragione di invalidità di un atto impositivo l'assenza/carenza di motivazione sulle deduzioni effettuate dal contribuente in sede di contraddittorio endoprocedimentale. In conclusione, accolto il primo motivo del ricorso, rigettati il secondo ed il terzo motivo, la sentenza impugnata va cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado, che provvederà anche sulle spese del presente giudizio. PQM La Corte accoglie il primo motivo del ricorso, rigetta il secondo ed il terzo motivo, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla