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Ordinanza — n. 11022/2023 — snciv Generato dall'IA

Italian tax court allows appeal against regional tribunal for failure to evaluate evidence of corporate continuity.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 11022/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Italian Court of Cassation partially allowed Greenval S.R.L.'s appeal against the Lazio Regional Tax Commission's rejection of an VAT credit claim. The court found the lower tribunal erred by ignoring documentary evidence proving the continuity between the defunct Partinvest S.R.L. and Greenval S.R.L., despite the latter's later re-establishment in Italy. Consequently, the Cassation court quashed the lower decision and remanded the case for a new examination of the tax credit based on the overlooked proof of corporate succession.

Regesto Legislator

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Art. 115 c.p.c.; Art. 7 D.Lgs. 546/1992: The tax authority must evaluate all evidence presented by the taxpayer; failure to consider documents proving corporate continuity and subsequent re-establishment constitutes a violation of procedural law requiring remand.

Parole chiave

Generato dall'IA
VAT credit claim corporate continuity tax authority evidence procedural violation remand for retrial successor company Italian tax law assoggettamento all'IVA

Disposizioni normative citate

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Art. 115 c.p.c.
civ.) la “violazione dell’art. 115 cod.
Art. 7 D.Lgs. 546/1992
civ., in combinato disposto con l’art. 7 D.Lgvo n.
Art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ.
11), consistente nei cambi di denominazione, sede e forma societaria del medesimo soggetto giuridico, succedutisi nel tempo e risultanti da atti pubblici; che con il secondo motivo parte ricorrente lamenta (in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ.) la “violazione dell’art.
Art. 366, comma 1, n. 6 cod. proc. civ.
Art. 2498 cod. civ.
658695- 01); che, per altro verso, la successiva ripresa dell’attività in territorio italiano, a seguito di ritrasferimento ivi della società, sia pure con diversa denominazione e forma societaria e con gli effetti, rilevanti ai fini del presente giudizio, di cui all’art. 2498 cod.
art. 115 cod. proc. civ
civ.) la “violazione dell’art. 115 cod. proc. civ., in combinato disposto con l’art.
art. 2498 cod. civ
658695- 01); che, per altro verso, la successiva ripresa dell’attività in territorio italiano, a seguito di ritrasferimento ivi della società, sia pure con diversa denominazione e forma societaria e con gli effetti, rilevanti ai fini del presente giudizio, di cui all’art. 2498 cod. civ.

Giurisprudenza citata

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Cass., Sez. 5, 21.5.2019, n. 13625
anche Cass., Sez. 5, 21.5.2019, n. 13625, Rv.
Cass., Sez. 1, 4.5.2018, n. 10793
da Cass., Sez. 1, 4.5.2018, n. 10793, Rv.
Cass., Sez. 3, 12.2.2020, n. 3375
da Cass., Sez. 3, 12.2.2020, n. 3375, Rv.
Cass., Sez. 5, 6.8.2020, n. 16775
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Testo completo

e - Rep. ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 133-2019, proposto da: GREENVAL S.R.L. (C.F. 05149511007), in persona del legale rappresentante p.t., rapp. e dif., in virtù di procura speciale in calce al ricorso, dagli AVV.TI ILARIA TOLOMENI, SERENA VONA ed ANTONIO ACAMPORA, presso lo studio del quale è elett.te dom.ta in ROMA, alla VIA POMPEO MAGNO, n. 1; -ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE (C.F. 06363991001), in persona del Direttore p.t., legale rappresentante, dom.to in ROMA, alla VIA DEI PORTOGHESI, n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che lo rapp. e dif.; -controricorrente - avverso la sentenza n. 5898/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE del LAZIO,depositata il 13/09/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 09/03/2023 dal Consigliere Dott.

GIAN ANDREA CHIESI; Rilevato che la GREENVALS . R . L .ha impugnato, senza successo in primo ed in secondo grado, il diniego oppostole dall’ AGENZIA DELLE ENTRATE rispetto all'istanza di rimborso di un credito I.V.A. relativo all'anno d'imposta 1996, del quale, sosteneva l'Ufficio, era titolare un'altra società e, cioè, la PARTINVEST S . R . L ., che aveva comunicato la cessazione della propria attività in data 15 luglio 1996, omettendo di presentare per quell'anno la prescritta dichiarazione annuale iva; che, in particolare, la C.T.R. del Lazio, con sentenza 20/06/10, del 17.2.2010, ha considerato che la S .

R . L . GREENVAL abbia iniziato la propria attività in data 5.9.1996 e abbia vantato un credito maturato da un'altra società, la PARTINVEST S . R . L . per l’appunto, senza tuttavia produrre alcuna documentazione da cui sia possibile evincere il dedotto cambio di denominazione della società, ritenendo irrilevante, al riguardo, la produzione di uno scritto in francese, senza allegazione di traduzione; che avverso tale decisione la GREENVAL ha proposto ricorso innanzi a questa Corte che, con sentenza del 10.3.2017, n. 6221, ha cassato, con rinvio alla medesima C.T.R.,in diversa composizione, la decisione impugnata, osservando come “Nella seconda pagina della sentenza si legge infatti, prima, che alla data della presentazione della dichiarazione IVA per il 1996 era avvenuto il trasferimento della società, considerato come prosecuzione dell'attività, sia pure in un Stato diverso; poi, con palese contraddizione, che il credito in questione non poteva essere riconosciuto alla Greenval perché questa “…nel 1995 non esisteva”, mentre il credito IVA era di un'altra società (Partinvest s.r.l.) “che in data 15.7.96 aveva comunicato la propria cessazione di attività…”; che la GREENVAL S .

R . L .ha quindi riassunto il giudizio innanzi alla C.T.R. del Lazio che, con sentenza n. 5898/2018, depositata il 13/09/2018, ha nuovamente rigettato l’appello proposto dalla contribuente “per mancata prova dell’identità soggettiva tra la società Partinvest srl che aveva maturato il credito 1995 e l’odierna ricorrente che ha iniziato la propria attività in Italia nel 1996 con codice diverso…solo da una aggiornata visura storico camerale si sarebbe potuto evincere la continuità soggettiva tra la Partinvest srl che si era cancellata in Italia per trasferimento della sede all’estero (5.9.1996) e la Greenval che aveva iniziato ad operare in Italia il 9.5.1996”; che avverso tale decisione la GREENVAL S .

R . L . ha proposto ricorso per cassazione, affidato a tre motivi, illustrati da memoria ex art. 380- bis.1cod. proc. civ.; si è costituita , con controricorso, l’ AGENZIA DELLE ENTRATE ; Rilevato che con il terzo motivo – da esaminare in via preliminare, per evidente priorità logica - parte ricorrente si duole (in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ.) della “…violazione dell’art.132 cod. proc. civ., in combinato disposto con l’art. 36 del D.Lgvo n. 546/1992” (cfr. ricorso, p. 20, per avere la C.T.R. reso una motivazione apparente, non avendo “specificato in che modo e perché la odierna ricorrente…non abbia provato come i cambi di denominazione, sede e forma societaria della iniziale “Partinvest” all’attuale “Greenval”, succedutisi nel tempo e risultanti dagli atti pubblici prodotti, non abbiano costituito…motivo di difformità di identità tra il soggetto in capo al quale era sorto il credito…e quello che ha chiesto il rimborso del credito” (cfr. ricorso, pp. 20, ult. cpv. e 21); che il motivo è infondato; che è noto che, in seguito alla riformulazione dell'art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ.., disposta dall'art. 54 del d.l. n. 83 del 2012, conv., con modif., dalla l. n. 134 del 2012, non sono più ammissibili nel ricorso per cassazione le censure di contraddittorietà e insufficienza della motivazione della sentenza di merito impugnata, in quanto il sindacato di legittimità sulla motivazione resta circoscritto alla sola verifica del rispetto del “minimo costituzionale” richiesto dall'art. 111, comma 6, Cost., che viene violato qualora la motivazione sia totalmente mancante o meramente apparente, ovvero si fondi su un contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili, o risulti perplessa ed obiettivamente incomprensibile, purché il vizio emerga dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali (Cass., Sez. 1, 3.3.2022, n. 7090, Rv. 664120-01;

Cass., Sez. U, 7.4.2014, n. 8053, Rv. 629830-01); che, in particolare, ricorre il vizio di motivazione apparente della sentenza quando essa, benché graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all'interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche, congetture (Cass., Sez. 6-1, 1.3.2022, n. 6758, Rv. 664061-01; Cass., Sez. 1, 30.6.2020, n. 13248, Rv. 658088-01); che alla luce dei principi che precedono, ritiene il Collegio che il denunziato vizio non ricorra nella specie, avendo la C.T.R. chiarito (circostanza, d’altronde, della quale è ben consapevole anche la parte ricorrente: cfr. ricorso, p. 19, penultimo cpv.) le ragioni per cui è stata ritenuta non sussistente, nella specie, la prova della continuità tra le due società, per difettare agli atti una (indispensabile, nell’ottica della C.T.R.) visura camerale aggiornata (“…solo da una aggiornata visura storico camerale si sarebbe potuto evincere la continuità soggettiva…”).

D’altra parte, è altresì consolidato il principio per cui lavalutazione delle risultanze delle prove, come lascelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati algiudice di merito, il quale è libero di attingere il proprio convincimento da quelleprove che ritenga più attendibili, senza essere tenuto ad un’esplicita confutazione degli altri elementi probatori, anche se allegati dalle parti e senza che la mancata espressa disamina di tali ulteriori elementi sconfini, pertanto, in una motivazione apparente (arg. da Cass., Sez. 6-3, 4.7.2017, n. 16467, Rv. 644812-01); che con il primo motivo di ricorso la difesa della GREENVAL S .

R . L . si duole (in relazione all’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ.) dell’”omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, oggetto di discussione tra le parti” (cfr. ricorso, p. 11), consistente nei cambi di denominazione, sede e forma societaria del medesimo soggetto giuridico, succedutisi nel tempo e risultanti da atti pubblici; che con il secondo motivo parte ricorrente lamenta (in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ.) la “violazione dell’art. 115 cod. proc. civ., in combinato disposto con l’art. 7 D.Lgvo n. 546/1992” (cfr. ricorso, p. 19), per avere la C.T.R. completamente omesso di valutare il materiale probatorio agli atti offerto dalla difesa di essa contribuente, donde emerge la continuità tra le due società PARTINVEST e GRRENVAL , limitandosi piuttosto a concentrare la propria attenzione sulla insoddisfacenza, a tal fine, della documentazione afferente ai condoni edilizi; che i motivi – suscettibili di trattazion e congiunta, per identità delle questioni agli stessi sottesi –sono fondati; che premesso che, ai fini della specificità delle censure in esame, ex art. 366, comma 1, n. 6, cod. proc. civ., parte ricorrente (1) ha correttamente localizzato i documenti il cui esame lamenta esser stato omesso da parte della C.T.R., (2) trascrivendone, altresì, il contenuto (per ciò che in questa sede rileva) e (3) chiarendo quali furono le allegazioni e deduzioni svolte in proposito nei gradi di merito (cfr. anche Cass., Sez. 5, 21.5.2019, n. 13625, Rv. 653996- 01), osserva il Collegio come, effettivamente, la cancellazione di una società dal registro delle imprese per trasferimento all’estero della propria sede non determina (almeno nelle ipotesi in cui la legge applicabile nella nuova sede concordi, sul punto, con i principi desumibili dalla legge italiana) il venir meno della continuità giuridica della società trasferita (arg. da Cass., Sez. 1, 4.5.2018, n. 10793, Rv. 648450-01) né, tantomeno, la cessazione della sua attività (arg. da Cass., Sez. 3, 12.2.2020, n. 3375, Rv. 656896-01), sicché nell'ambito dei rapporti fiscali rimangono fermi sia la titolarità delle obbligazioni tributarie, che la capacità della persona giuridica contribuente (arg. da Cass., Sez. 5, 6.8.2020, n.16775, Rv. 658695- 01); che, per altro verso, la successiva ripresa dell’attività in territorio italiano, a seguito di ritrasferimento ivi della società, sia pure con diversa denominazione e forma societaria e con gli effetti, rilevanti ai fini del presente giudizio, di cui all’art. 2498 cod. civ. rappresenta - contrariamente a quanto sostenuto dai giudici di appello, che hanno individuato nella visura camerale storica l’unico ed essenziale documento donde trarre informazioni circa le evoluzioni e trasformazioni che hanno interessato la società contribuente - un fatto storico che emerge anzitutto (e, verrebbe da dire, soprattutto) dall’atto pubblico con cui la trasformazione venne operata, atto i cui estremi successivamente confluiscono, per l’appunto, nella visura camerale (che semplicemente si limita a raccoglierli con finalità di pubblicità);

Ritenuto, in conclusione che, rigettato il terzo motivo di ricorso, il primo ed il secondo mezzo di gravame debbano essere accolti, con la conseguente cassazione della decisione impugnata e rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, in diversa composizione, affinché, attenendosi ai principi che precedono, riesamini la vicenda e liquidi, altresì, le spese del presente giudizio di legittimità;

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo ed il secondo motivo di ricorso, con rigetto del terzo. Per l’effetto, cas