Cassation court dismisses appeal against tax court's low litigation costs ruling due to lack of specific justification.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation dismissed the appeal against the Lazio Tax Court's decision regarding litigation costs. The appellant argued that the second-instance judge failed to provide specific reasons for reducing legal fees below the requested amount, violating established principles requiring detailed justification for cost reductions. Consequently, the court quashed the lower court's judgment and remanded the case for a new decision with proper reasoning.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.; Art. 24 L. 794/1942: In litigation cost liquidations, when a specific fee note is submitted by the winning party, the judge cannot merely apply global reductions but must explicitly justify the elimination or reduction of specific fee items to allow for effective judicial review.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.6111/2017 R.G. proposto da GARIBALDI ANDREA ING , rappresentat o e difes o da ll’ Avv.t o Gianluca Fontanella, con domicilio eletto in Roma, via della Pineta Sacchetti, n. 201, presso lo studio delmedesimo. –ricorrente – contro Regione Lazio, in persona del Presidente p.t., con sede in Roma , Via R. Raimondi Garibaldi n.16. Paolo Mazzotta, –intimata – avverso la sentenza n. 8066/2016della CTR del Lazio, depositata il 7/12/2016. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 19 aprile 2023 dal Consigliere Oronzo De Masi.
RILEVATOCHE La CTR del Lazio, con la sentenza n.8066/2016, depositata il 7/12/2016, ha respinto l'appello proposto da Andrea Garibaldi avverso la sentenza della CTP di Roma, che aveva accolto l’originario ricorso proposto avverso la cartella di pagamento dell’importo di € 313,14,per tasse automobilistiche relative all’anno Oggetto: spese lite IMU 2009, emessa da Equitalia Sud s.p.a. per conto della Regione Lazio, sostenendo il contribuente di aver provveduto al pagamento di quanto dovuto, in data anteriore a quella di notifica della cartella di pagamento opposta.
Il giudice di appello ha motivato la propria decisione nel senso che la mancanza, denunciata da l contribuente, di una specifica motivazione circa la disposta condanna al pagamento delle spese di giudizio in misura inferiore a quella richiesta dal difensore del ricorrente nella nota spese versata in atti, non esclude la correttezza della liquidazione in ragione del valore della lite ed in applicazione della tabella del d.m. n. 55 del 2014 secondo il quale, per liti rientranti nello scaglione di valore fino a € 1.100,00, le spese devono essere quantificate tra un minimo di € 180,00 ed un massimo di € 330,00 .
Il contribuente ha proposto ricorso per cassazione affidato ad un articolato motivo, mentre l'intimata Regione Lazio non ha svolto attività difensiva. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 19/04/2023 dal Consigliere Oronzo De Masi, ai sensi dell’art.380 bis1 cod. proc. civ., il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza nei successivi sessanta giorni. CONSIDERATO CHE Con l'unico motivo di impugnazione il ricorrente deduce, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, cod.proc.civ., violazione e falsa applicazione dell'art. 4, d.m. n. 55 del 2014 e delle tabelle 1-2- ad esso allegate, dell’art. 75 disp. att.cod. proc. civ., dell’art. 91 cod.proc.civ., dell’art. 132, primo comma, n. 4, cod.proc.civ., 118 disp. att. cod.proc.civ., per avere la CTRritenuto congrua la liquidazione operata dal giudice di prime cure senza esplicitare i motivi di discostamento dalla nota spese (piamente conforme ai parametri medi dello scaglione di riferimento per valore del DM55/2014) depositata in primo grado in data 23.10.2015 (…) , essendosi il giudice di secondo grado limitato a richiamare i parametri generali di cui al d.m. n. 55 del 2014,applicabile ratione temporis, non consentendo così di verificare in concreto la correttezza della liquidazione e la sua conformità ai limiti legali.
La censura si appalesa fondata. Il ricorrente si duole del fatto che la CTR del Lazio avrebbe erroneamente confermato la liquidazione delle spese processuali operata da giudice di primo grado, avuto riguardo al valore della controversia, nonostante la CPT di Roma non si fosse attenuta ai parametri medi della tariffa, cui era invece ispirata la nota spese (di complessivi € 560,00 oltre RSG;IVA e CPA) redatta dal difensore, avendo immotivatamente ridotto la misura dei compensi professionali ricompresi all’interno di detta fascia liquidazione, peraltro, omnicomprensiva di € 150,00, essendo stato anche escluso il rimborso delle spese vive evincibili dalla documentazione depositata in atti (che sarebbero state pari ad 35,00).
Va richiamato, al riguardo, il principio, più volte affermato dalla Corte, secondo cui, in tema di liquidazione delle spese processuali, il giudice, in presenza di una nota specifica prodotta dalla parte vittoriosa, non può limitarsi ad una globale determinazione dei diritti di procuratore e degli onorari di avvocato in misura inferiore a quelli esposti ma ha l'onere di dare adeguata motivazione dell'eliminazione e della riduzione di voci da lui operata, allo scopo di consentire, attraverso il sindacato di legittimità, l'accertamento della conformità della liquidazione a quanto risulta dagli atti ed alle tariffe, in relazione all'inderogabilità dei relativi minimi, a norma dell'art. 24 della legge n. 794 del 1942 (Cass. n. 20604 /2015; n. 18906/2013; n. 19318/2017).
La CTR non si è attenuta al suddetto, consolidato principio, per cui deve, in definitiva, procedersi alla cassazione della sentenza con rinvio alla Corte di Giustizia tributaria di II Grado del Lazio, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di Giustizia tributaria di II grado del Lazio, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giu