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Ordinanza Interlocutoria — n. 11009/2023 — snciv Generato dall'IA

Court suspends tax appeal to allow use of new simplified Cassation procedure under Law 197/2022.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 11009/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation suspended the tax appeal pending the application of the simplified procedure introduced by Law 197/2022. The taxpayer, Marchione, challenged a regional tax commission decision confirming her tax liability for 2004, arguing the appeal was time-barred. The court found no grounds to reject the request for suspension and ordered the case to be refiled under the new expedited rules.

Regesto Legislator

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Art. 1, commi 186 e ss., della l. n. 197 del 2022; When a taxpayer requests suspension of a tax appeal to utilize the simplified Cassation procedure established by Law 197/2022, the court must suspend the proceedings unless manifest inadmissibility is proven.

Parole chiave

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tax appeal suspension simplified Cassation procedure Law 197/2022 tax liability confirmation procedural time limits contenzioso tributario differimento dell'imposizione ricupero d'imposta

Disposizioni normative citate

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Art. 1, comma 197, della l. n. 197 del 2022
Sospende il giudizio sino al 10 luglio 2023, ex art. 1, comma 197, della l. n. 197 del 2022, e rinvia anuovo ru
Art. 1, commi 186 e ss., della l. n. 197 del 2022
Considerato che Il ricorrente ha manifestato l’intenzione di avvalersi della definizione agevolata del giudizio pendente dinanzi alla Corte di cassazione, disciplinata dall’art. 1, commi 186 e ss., della l. n. 197 del 2022.
Art. 23, comma 8, del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137
Francesco Federici nell’udienza pubblica del 24febbraio 2023, celebrata nelle forme dell’art. 23, comma 8, del d.l.28 ottobre 2020, n.
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Testo completo

onunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA Sul ricorso n. 6365-2016, proposto da: MARCHIONE Rosalia, c.f. MRCRSL50L68G273R, elettivamente domiciliata in Roma, via F. Denza, n. 20 , presso l’avv. Laura Rosa , rappresentat a e difesa dall’avv. Christian Califano- Ricorrente CONTRO AGENZIA DELLE ENTRATE, cf06363391001, in persona del Direttore p.t., elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende ope legis- Resistente Avverso la sentenza n. 1374/29/2015della Commissione tributaria regionale della Sicilia,depositata il 31.03.2015; udita la relazione della causa svolta dal Consigliere dott.

Francesco Federici nell’udienza pubblica del 24febbraio 2023, celebrata nelle forme dell’art. 23, comma 8, del d.l.28 ottobre 2020, n. 137 , convertito con modificazioni con l. 18 dicembre 2020, n. 176; Rilevato che Dalla sentenza impugnatae dal ricorso si evince che , a seguito della notifica dell’avviso d’accertamento con cui l’Amministrazione finanziaria, Accertamento –Condono ex l. n. 197 del 2022 RGN 6365/2016 Consigliere rel. Federici relativamente all’anno d’imposta 2004, aveva rideterminato l’imponibile della Marchione ai fini Irpef, Iva ed Irap, la contribuente adì la Commissione tributaria provinciale di Palermo, che con sentenza n. 417/10/2009 ne accolse in parti le ragioni.

L’Ufficio propose appello dinanzi alla Commissione tributaria regionale della Sicilia, che con sentenza n. 1374/29/2015 riformò la decisione di primo grado, riconoscendo la correttezza dell’accertamento. Il giudice regionale ha intanto ritenuto tardivo il ricorso originario avverso l’atto impositivo e, comunque esaminando il merito, ha riconosciuto le ragioni dell’erario. La Marchione ha censurato la pronuncia, della quale ha chiesto la cassazione, affidandosi a sette motivi, cui ha resistito l’Agenzia delle entrate con controricorso.

Fissata la pubblica udienza, la ricorrenteha chiesto la sospensione del giudizio al fine di avvalersi della definizione agevolata del contenzioso tributario pendente dinanzi alla Corte di cassazione, disciplinata dall’art. 1, 29 dicembre 2022, n. 197. All’esito dell’udienza pubblica del 24 gennaio 2023 la causa è stata riservata. Considerato che Il ricorrente ha manifestato l’intenzione di avvalersi della definizione agevolata del giudizio pendente dinanzi alla Corte di cassazione, disciplinata dall’art. 1, commi 186 e ss., della l. n. 197 del 2022.

A tal fine ha depositato richiesta di sospensione del giudizio. Non risultano elementi da cui emerga la manifesta inammissibilità della richiesta di definizione agevolata della controversia. La causa va dunque sospesa e rinviata a nuovo ruolo.

P.Q.M.

Sospende il giudizio sino al 10 luglio 2023, ex art. 1, comma 197, della l. n. 197 del 2022, e rinvia anuovo ru