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Ordinanza — n. 10976/2023 — snciv Generato dall'IA

Cassation court allows appeal against tax tribunal for failing to specify exceptional reasons for cost compensation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 10976/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

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The Cassation Court allowed the appeal by Giacopelli against the Regional Tax Tribunal's decision to compensate litigation costs for both parties. The applicants argued this violated the principle of default judgment under Article 360 of the Civil Procedure Code, as the tribunal used a generic formula without citing specific exceptional circumstances. The Court agreed, ruling that such compensation requires explicit motivation grounded in particular case facts, not general statements, and thus quashed the lower decision for remand.

Regesto Legislator

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Art. 360, para. 1, no. 3 c.p.c.; Art. 91, 92 c.p.c.; Art. 24, 111 Cost.: The compensation of litigation costs based on 'serious and exceptional reasons' requires the judge to specify particular circumstances within the decided controversy, as a general formula is insufficient for legal control.

Parole chiave

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compensation of litigation costs serious and exceptional reasons principle of default judgment tax tribunal procedure specific motivation requirement quashing of judgment remand for new trial conti regionali

Disposizioni normative citate

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Art. 360, para. 1, no. 3 c.p.c.
Art. 91, 92 c.p.c.
Art. 24, 111 Cost.
9 del d.lgs. 24/09/2015 n.
d.lgs. n. 546 del 1992, art. 15, comma 1
secondo la previsione dell'art. 15, comma 1, d.lgs.

Giurisprudenza citata

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Cass., 15 dicembre 2011, n. 26987
Cass., 15 dicembre 2011, n. 26987) e devono in ogni caso essere indicate specificamente (cfr.
Cass. 13 luglio 2011, n. 15413
Cass. 13 luglio 2011, n. 15413; Cass.
Cass. 20 ottobre 2010, n. 21521
15413; Cass. 20 ottobre 2010, n. 21521); 1.4.
Cass. Sez. U, n. 2572 del 22/2/2012
Cass. Sez. U, n. 2572 del 22/2/2012); 1.5.
Cass. n. 14411 del 14/07/2016
Cass. n. 14411 del 14/07/2016); 1.6.
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Testo completo

iato la seguente ORDINANZA sul ricorso 15396-2017 proposto da: GIACOPELLI FOSCA GIACOPELLI ANTONIO DANILO rappresentati e difesi, giusta procura estesa in calce al ricorso, dall’Avv.to FERNANDO AMOROSO, presso il cui studio, in ROMA, sono elettivamente domiciliati -ricorrente – contro REGIONE EMILIA-ROMAGNA, in persona del Presidente pro tempore EQUITALIA SERVIZI DI RISCOSSIONE S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore -intimati- avverso la sentenza n. 3505/2016 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE dell’EMILIA-ROMAGNA, depositata il 5/12/2016, non notificata; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata - tenutasi in modalità da remoto previo d ecreto di autorizzazione del Presidente del Collegio - del 19/4/2023 dal Consigliere Relatore Dott.ssa ANTONELLA DELL'ORFANO RILEVATO CHE la Commissione tributaria regionale dell’Emilia-Romagna, con la sentenza indicata in epigrafe, accoglieva l'appello di Fosca e Antonio Danilo Giacopelli, compensando le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio, avverso la pronuncia n. 179/2011 della Commissione tributaria provinciale di Bologna con cui era stato respinto il ricorso avverso cartelle esattoriali emesse dal Concessionario in relazione a crediti della Regione Emilia-Romagna; avverso la pronuncia della Commissione tributaria regionale Fosca e Antonio Danilo Giacopelli propongono ricorso per cassazione, affidato ad unico motivo; la Concessionaria e la Regione Emilia-Romagna sono rimaste intimate CONSIDERATO CHE 1.1 con unico motivo i ricorrenti denunciano, in rubrica, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., «violazione del principio di soccombenza ravvisabile nella declaratoria di compensazione delle spese processuali per tutti i gradi di giudizio ... pronunciata senza che ricorrano gravi ed eccezionali motivi o comunque un giusto motivo ...

Violazione degli articoli 91 e 92 c.p.c. nonché degli artt. 24 e 111 Cost. in relazione all'articolo 360 primo comma numero 3 c.p.c.»; 1.2. secondo la previsione dell'art. 15, comma 1, d.lgs. n. 546 del 1992, come emendato dall’art. 9 del d.lgs. 24/09/2015 n. 156 (applicabile alla fattispecie in quanto entrato in vigore a decorrere dall’1.1.2016) «le spese di giudizio possono essere compensate in tutto o in parte dalla commissione tributaria soltanto in caso di soccombenza reciproca o qualora sussistano gravi ed eccezionali ragioni che devono essere espressamente motivate»; 1.3. escluso che ricorra, nel presente caso, un’ipotesi di soccombenza reciproca va evidenziato che secondo il consolidato orientamento di questa Corte, le «gravi ed eccezionali ragioni», in presenza delle quali il giudice può disporre la compensazione, in tutto o in parte, delle spese del giudizio, devono trovare puntuale riferimento in specifiche circostanze o aspetti della controversia decisa (cfr.

Cass., 15 dicembre 2011, n. 26987) e devono in ogni caso essere indicate specificamente (cfr. Cass. 13 luglio 2011, n. 15413; Cass. 20 ottobre 2010, n. 21521); 1.4. le Sezioni Unite di questa Corte hanno precisato che «l'art. 92, secondo comma, cod. proc. civ., nella parte in cui permette la compensazione delle spese di lite allorché concorrano «gravi ed eccezionali ragioni» costituisce una norma elastica, quale clausola generale che il legislatore ha previsto per adeguarla ad un dato contesto storico-sociale o a speciali situazioni, non esattamente ed efficacemente determinabili a priori, ma da specificare in via interpretativa da parte del giudice di merito, con un giudizio censurabile in sede di legittimità, in quanto fondato su norme giuridiche» (cfr.

Cass. Sez. U, n. 2572 del 22/2/2012); 1.5. nel caso di specie, la Commissione tributaria regionale ha ritenuto di compensare le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio «per la particolarità del thema decidendum», omettendo di indicare specifiche circostanze o aspetti della controversia decisa che giustifichino la compensazione e utilizzando una formula generica, inidonea a consentire il necessario controllo sulla congruità delle ragioni poste dal giudice a fondamento della decisione (cfr. Cass. n. 14411 del 14/07/2016); 1.6. la sentenza impugnata va, pertanto, cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell’Emilia-Romagna, in diversa composizione, che dovrà procedere a nuovo esame in ordine alla censura accolta, oltre che alla liquidazione delle spese del giudizio di legittimità

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell’Emilia-Romagna in diversa composizione, cui demanda di pronunciare anche sulle spese del giudizio di legittimità. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, tenutasi