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Ordinanza Interlocutoria — n. 10956/2023 — snciv Generato dall'IA

Cassation court suspends tax appeal to allow expedited simplified judgment under new 2022 law provisions.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 10956/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation suspended the tax appeal pending the outcome of a simplified expedited judgment procedure. The taxpayer argued for a simplified resolution while the tax agency contested the procedural validity of prior notices. The court granted the suspension because no manifest inadmissibility was found regarding the new simplified tax litigation rules.

Regesto Legislator

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Art. 1, commi 186 e ss., l. n. 197 del 2022; Art. 1, comma 197, l. n. 197 del 2022: The court suspends the ordinary proceeding to allow the application of the simplified expedited judgment procedure when no manifest inadmissibility is evident.

Parole chiave

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simplified tax litigation expedited judgment procedure tax appeal suspension manifest inadmissibility Cassation interim order tax collection notice judicial review suspension spese di ristrutturazione

Disposizioni normative citate

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Art. 1, commi 186 e ss., l. n. 197 del 2022
11567/15/2015, pronunciata dalla Commissione tributaria regionale della Campania, che, in riforma della decisione di primo grado, ha accolto il ricorso Cartella di pagamento – Sospensione ex art. 1 co.
Art. 1, comma 197, l. n. 197 del 2022
11567/15/2015, pronunciata dalla Commissione tributaria regionale della Campania, che, in riforma della decisione di primo grado, ha accolto il ricorso Cartella di pagamento – Sospensione ex art. 1 co.
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Testo completo

unciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA Sul ricorso n. 11492-2016, proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, cf 06363391001, in persona del Direttore p.t., elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende - Ricorrente CONTRO BALZERANO Marino,c.f. BLZMRN50H03F839W, elettivamente domiciliato in Roma, alla via Barbara Tortolini n. 34 , presso lo studio legale dell’avv. Natalia Paoletti, rappresentato e difeso dagli avv. Roberto Pellegrino e Stefano Pellegrino- Controricorrente Avverso la sentenza n. 11567 / 1 5 /201 5 della Commissione tributaria regionale della Campania, depositata il 16dicembre 2015; udita la relazione della causa svolta nell’adunanza camerale del 17 gennaio 2023dal Consigliere dott.

Francesco Federici, Rilevato che L’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso avverso la sentenza n. 11567/15/2015, pronunciata dalla Commissione tributaria regionale della Campania, che, in riforma della decisione di primo grado, ha accolto il ricorso Cartella di pagamento – Sospensione ex art. 1 co. 197 l. n. 197 del 2022 RGN 11492/2016 Consigliere rel. Federici introduttivo del contribuente avverso la cartella esattoriale notificata dalla SERIT Sicilia s.p.a., con cui era richiesto il pagamento di € 411.184,42 a titolo di Iva, Irpef eaddizionali regionali per l’anno d’imposta 2006.

Per quantoemerge dalla sentenza e dal ricorso il Balzer ano, cui era stato contestato un maggior reddito perché riconosciutane la qualità di imprenditore in relazione all’acquisto e alla rivendita di cespiti immobiliari, senza mai averne dichiarato l’attività, aveva impugnato la cartella dolendosi della omessa notifica delprodromico avvis o d’accertamento e degli effetti di giudicato esterno della pregressa decisione intervenuta sull’avviso d’accertamento relativo all’anno d’imposta 2007, avente ad oggetto le medesime contestazioni sulla successiva annualità.

La Commissione tributaria provinciale di Napoli, con sentenza n. 731/02/2013, aveva rigettato il ricorso ritenendo ritualmente notificato il prodromico avviso d’accertamento, mai impugnato e pertanto divenuto definitivo, e rilevando che la pronuncia relativa all’anno d’imposta 2007, favorevole al contribuente, non era definitiva. La decisione, appellata dal Balzerano dinanzi alla Commissione tributaria regionale della Campania, è stata riformata con la sentenza ora al vaglio della Corte. Il giudice regionale,che aveva provveduto alla sospensione del processo in attesa dell’esito della controversia sull’atto impositivo relativo all’anno 2007, ha infine ritenuto che l’esito su quest’ultimo avesse effetto di giudicato (esterno) sulla presente controversia.

Ha inoltre affermato che l’Agenzia delle entrate non avesse neppure dato prova della notifica dell’avviso d’accertamento al contribuente. L’Agenzia delle entrate ha censurato la pronuncia, di cui ne ha chiesto la cassazione, affidandosi a due motivi, cui ha resistito il contribuente con controricorso. Nelle more del giudizio, intervenuta la disciplina sulla definizione agevolata dei giudizi tributari pendent i anche dinanzi alla Corte di cassazione, regolata dall’art. 1, commi 186 e ss., l. 29 dicembre 2022, n. 197, il ricorrenteha chiesto la sospensione del giudizio.

Nell’adunanza camerale del 17 gennaio 2023 la causa è stata riservata. Considerato che Ilricorrent e ha manifestato l’intenzione di avvalersi della definizione agevolata del giudizio pendente dinanzi alla Corte di cassazione, disciplinata dall’art. 1, commi 186 e ss., della l. n. 197 del 2022. A tal fine ha depositato RGN 11492/2016 Consigliere rel. Federici richiesta di sospensione del giudizio, così come previsto dal comma 197 della medesima legge. Non risultano elementi da cui emerga la manifesta inammissibilità della richiesta di definizione agevolata della controversia.

La causa va dunque sospesa e rinviata a nuovo ruolo.

P.Q.M.

Sospende il giudizio sino al 10 luglio 2023, ex art. 1, comma 197, della l. n. 197 del 2022, e ri