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Ordinanza — n. 10955/2023 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses tax appeal as proceedings extinguished by administrative tax payment agreement.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 10955/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Corte di Cassazione dismissed the tax agency's appeal against a regional tribunal's rejection of a taxpayer's request for a simplified tax payment plan. The taxpayer had submitted proof of the first installment payment for the simplified definition, triggering the automatic extinction of the litigation under Article 6 of D.L. 119/2018. Consequently, the court ruled that the procedural prerequisites for the appeal no longer existed due to the cessation of the disputed matter.

Regesto Legislator

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Art. 6, comma 13, D.L. n. 119/2018; Art. 391, comma 3, c.p.c.: When a taxpayer adheres to an administrative simplified tax definition and pays the first installment, the related litigation extinguishes automatically, rendering any subsequent appeal inadmissible.

Parole chiave

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tax litigation extinction simplified tax definition administrative payment plan procedural termination tax appeal inadmissibility differimento dell'imposizione sospensione della riscossione fiscale sospensione del diritto all'indennità

Disposizioni normative citate

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Art. 6, comma 13, D.L. n. 119/2018
Da ultimo parte contribuente ha depositato memoria illustrativa in cui rende nota la presentazion e in data 30.5.2019 di richiesta di adesione alla definizione agevolata in sede amministrativae chiede la sospensione del processo ai sensi dell’art. 6,comma 6, del D.L.
Art. 391, comma 3, c.p.c.
119 del 2018, ilprocesso si è estinto con il decorso del termine del 31 dicembre 2020, fattasalva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell'udienza aisensi del terzo comma dell'art. 391 cod.
Art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115
"doppio contributo unificato" di cui all'art. 13, comma1 - quater, del D.P.R.
art. 391 cod. proc. civ
119 del 2018, ilprocesso si è estinto con il decorso del termine del 31 dicembre 2020, fattasalva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell'udienza aisensi del terzo comma dell'art. 391 cod. proc. civ..

Giurisprudenza citata

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Cass., Sez. 5^, 7 dicembre 2018, n. 31732
Cass., Sez. 5^, 27 aprile 2020, n. 8184
Cass., Sez. 5^, 27 aprile 2020, n. 8184; Cass.,Sez.
Cass., Sez. 5^, 10 dicembre 2021, n. 39284
Cass., Sez. 5^, 15 settembre 2022, n. 27244
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Testo completo

Consigliere Rel. ORDINANZA sulricorso n. 23202/ 2015 R.G. proposto da: AGENZIADELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rap- presentatae difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio elettoin Roma, via Dei Portoghesi, n. 12; -ricorrente - contro DITTASALVAGGIO CALOGERO, in persona dell’omonimo titolare, rap- presentatae difesa dall’Avv. Antonino Minacapilli, con domicilio eletto pressolo studio dell’Avv. Giuseppe Vaccaro in Roma, Via Tacito n.90; -controricorrente - propostoavverso la sentenza n.2314/21/2014 della COMM.TRIB.REG. dellaSicilia, sez. staccata di Caltanissetta, depositata il 14/7/2014;

Uditala relazione della causa svolta in data 23/2/2023 dal Consigliere PIERPAOLOGORI. Rilevatoche: 1.La Commissione tributaria regionale della Sicilia, sez. staccata di Caltanissetta, con sentenza n. 2314/21/2014 depositata il 14 luglio 2014, rigettava l’appello proposto dall’Agenzia delle entrate avverso la sentenza della Commissione tributaria provinci ale di Savona n. 84/3/2010, la quale aveva accolto parzialmente il ricorso proposto dalla ditta individuale di Salvaggio Calogero, avente ad oggetto un avvisodi accertamento per IRPEF, IRAP, IVA oltre accessori, relativo all’annodi imposta 2000. 2.Contro la sentenza di appello propone ricorso per cassazione l’Agen- ziadelle entrate, affidato a quattro motivi, cui replica la ditta contri- buentecon controricorso.

Da ultimo parte contribuente ha depositato memoria illustrativa in cui rende nota la presentazion e in data 30.5.2019 di richiesta di adesione alla definizione agevolata in sede amministrativae chiede la sospensione del processo ai sensi dell’art. 6,comma 6, del D.L. n. 119/2018, convertito con modificazioni dalla L.n. 136/2018, per perfezionare il pagamento rateizzato. Consideratoche: 3.La Corte dà atto della documentazione depositata dalla parte contri- buenteai fini della definizione agevolata delle controversie ex art. 6 d.l.23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, allegando il versamento della somma do- vutaper la prima rata. 4.Inoltre, non risulta che l’Amministrazione finanziaria abbia notificato un provvedimento di diniego entro il 31 luglio 2020, né alcuna delle partiha presentato l'ista nza di trattazione di cui al comma 13 dell'art. 6del citato di. n. 119 del 2018 (tale non potendosi ritenere l'eventuale istanzadi trattazione finalizzata unicamente alla declaratoria di estin- zione),né risulta intervenuto diniego della definizione, poi impugnato. 5.Pertanto, ai sensi del comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018, ilprocesso si è estinto con il decorso del termine del 31 dicembre 2020, fattasalva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell'udienza aisensi del terzo comma dell'art. 391 cod. proc. civ.. 6.Infine, ai sensi dell'ultimo periodo del comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018 le spese del processo estinto restano a carico della parteche le ha anticipate. 6.1.Stante l’estinzione del processo per cessa zione della materia del contenderea seguito dell'adesione alla definizione agevolata, si dà atto della insussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, del c.d. "doppio contributo unificato" di cui all'art. 13, comma1 - quater, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115 (Cass., Sez. 5^, 7dicembre 2018, n. 31732;

Cass., Sez. 5^, 27 aprile 2020, n. 8184; Cass.,Sez. 5^, 10 dicembre 2021, n. 39284; Cass., Sez. 5^, 15 set- tembre2022, n. 27244.

P.Q.M.

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