Cassation court dismisses taxpayers' appeal regarding VAT deduction for non-existent operations and procedural violations.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Corte di Cassazione rejected the taxpayers' cassation appeal against the Regional Tax Commission's decision denying VAT deductions for non-existent operations. The taxpayers argued for violations of procedural rules and incorrect identification of invoice duties, while the Revenue Agency maintained the tax assessment was valid. The court ruled that the dismissal was correct because the criminal investigation's archiving did not affect the tax assessment timeline, and the evidence collected by the tax agency remained admissible.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360 c.p.c.; Art. 43 D.P.R. 600/1973: The archiving of a criminal proceeding does not extend the tax assessment period, as only the abstract existence of a crime triggers the doubling of terms, independent of the criminal outcome.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
to la seguente ORDINANZA sulricorso iscritto al n. 22111 /2016 R.G. proposto da BENA COSTRUZIONI S.R.L. (gi à IMPRESA EDILE BENA GIOVANNI E PIETROS.N.C.), in persona del legale rappresentante p.t., BENA PIE- TRO,BENA ALBERTO, BENA ENRICO, BENA NORMA, tutti rappresentati Oggetto:operazioni soggettivamenteinesi- stenti edifesi dall ’ Avv. Dario Moresco, elettivamente domiciliati presso lo stu- diolegale dell ’ Avv. G iacinto Gaetano Mancusi, sito in Roma via A. Bafile n.3; –ricorrenti – contro AGENZIADELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rap- presentatae difesa dall ’ Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio elettoin Roma, via Dei Portoghesi, n. 12;
–controricorrente – avversola sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Lom- bardian.2613/8/2016 depositata il 5 maggio 2016. Uditala relazione svolta nell ’ adunanza camerale del 18 gennaio 2023 dalconsigliere Pierpaolo Gori. Rilevatoche: 1.Con sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombar- diaveniva rigettato l ’ appello proposto dalla societ à Bena Costruzioni S.r.l.,già Impresa edile Bena Giovanni e Pietro S.n.c., e dai soci Bena Alberto,Bena Pietro, Bena Enrico, Bena Norma, avverso la sentenza n.677/2/2014emessa dalla Commissione tributaria provinciale di Ber- gamo,la quale a sua volta rigettava i ricorsi riuniti proposti dai contri- buenti ed aventi ad oggetto l ’ avviso di accertam ento per IVA, oltre accessorirelativo all ’ anno di imposta 2006, emesso per imposta ille- gittimamentedetratta in relazione ad operazioni soggettivamente ine- sistenti,dalla cui contestazione scaturiva anche un procedimento pe- naleavanti al giudice ordinario . 2.Il giudice d ’ appello, disattese le questioni preliminari, nel merito confermavala decisione del giudice di prime cure e confermava inte- gralmentele riprese. 3.Avverso la sentenza hanno proposto ricorso per cassazione i contri- buenti,affidato a sei motivi illustrati con memoria ex art.380 bis cod. proc.civ., cui replica l ’ Agenzia delle entrate con controricorso.
Consideratoche: 4.Il primo motivo, articolato alle pagg. 7 e ss. del ricorso in relazione all’art.360 primo comma nn.3 e 4 cod. proc. civ., prospetta la viola- zionee falsa applicazione degli artt.132 comma 2 n.4 cod. proc. civ. e 36 d.lgs. n.546/1992 e, in subordine, anche l ’ omesso esame di fatti controversie rilevanti ex art.360 primo comma n.5 cod. proc. civ. con riferimentoa determinate circostanze di fatto indicate alle pagg.14 e 15(Garedil e subappaltanti risultavano iscritti presso la CCIIAA, elenchi IVA ecc..), per aver la CTR apoditticamente avallato la ricostruzione dell’Agenziadelle entrate posta alla base dell e riprese. 4.1.Il secondo motivo, articolato alle pagg.15 e ss. del ricorso ai fini dell’art.360primo comma n.3 cod. proc. civ., prospetta l ’ erronea indi- viduazionedei doveri che gravano sul destinatario della fattura, in vio- lazione degli artt.9 par.1 22 5 Dir 112/2006 UE, 18, 19 e 21 d.P.R. n.633/86,2727, 2729 cod. civ. nella parte in cui la sentenza nega alla contribuente la detrazione perch é la subappaltante sarebbe risultata inaffidabilefiscalmente e priva di esperienza. 4.2.Con il terzo motivo, agl i effetti dell ’ art.360 primo comma nn.3 e 4 cod. proc. civ., si deduce alle pagg.19 e ss. del ricorso la violazione degliartt.2697 cod. civ., 54 e 56 d.P.R. n.633/72, 116 cod. proc. civ. perpalese insostenibilit à delle conclusioni cui giunge il giudice d i primo gradoin punto di onere della prova e, in subordine, anche per aver fattocattivo governo del potere discrezionale di valutazione delle prove ignorandole risultanze del procedimento penale (pp.20 e ss. ricorso). 5.I motivi, connessi, non sono sce vri da aspetti di inammissibilit à , gi à perla loro tecnica di formulazione che investe contemporaneamente bentre profili del paradigma processuale dell ’ art.360 del codice di rito ordinario.Sono in ogni caso inammissibili i dedotti vizi motivazionali, perchéincappano nella preclusione della doppia conforme di cui all ’ art. 348ter quarto e quinto comma cod. proc. civ., in assenza di dimostra- zionedella diversit à dei presupposti di fatto delle conformi decisioni in primoe secondo grado sfavorevoli a parte contribuente, oltre che in quanto complessivamente sottesi ad ottenere una rivalutazione del meritocome eccepito in controricorso. 5.1.Per il resto, i residui profili di violazione di legge sono radicalmente infondati.Quanto alla lamentata nullit à della sentenza si deve ribadire che « La motivazione è solo apparente, e la sentenza è nulla perch é affetta da "error in procedendo", quando, bench è graficamente esi- stente,non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obbiettivamente inidonee a far cono- scereil ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento,non potendosi lasciare all'interprete il compito di inte- grarla con le pi ù varie, ipotetiche congetture » (Sez.
U, Senten za n. 22232 del 03/11/2016, Rv. 641526 - 01) e che « La riformulazione dell'art.360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., disposta dall'art. 54 deld.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. in legge 7 agosto 2012, n. 134, deve essere interpretata, alla luce dei can oni ermeneutici dettati dall'art. 12 delle preleggi, come riduzione al "minimo costituzionale" delsindacato di legittimit à sulla motivazione. Pertanto, è denunciabile incassazione solo l'anomalia motivazionale che si tramuta in violazione dilegge costit uzionalmente rilevante, in quanto attinente all'esistenza dellamotivazione in s é , purch é il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata,a prescindere dal confronto con le risultanze processuali.
Tale anomalia si esaurisce nella "mancanza assoluta di motivi sotto l'aspettomateriale e grafico", nella "motivazione apparente", nel "con- trasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili" e nella "motivazione perplessaed obiettivamente incomprensibile", esclusa qualunque rile- vanzadel semplice difetto di "sufficienza" della motivazione » (Sez. U, Sentenzan. 8053 del 07/04/2014, Rv. 629830). Nelcaso di specie la sentenza censurata rispetta pienamente il minimo costituzionale,contenendo precisi riferimenti alla fattispecie concreta, al quadro probatorio, ed esprimendo una chiara ratio decidendi , ele- mentiperaltro in parte anche citati in ricorso ed erroneamente ritenuti irrilevantidai ricorrenti, da ultimo nella memoria illustrativa. 5.2.Non sussistono infine neppure i profili di violazione di legge lam en- tatiin quanto, in sintesi, la CTR ha espresso una logica ratio sfavore- vole ai contribuenti sulla base del ricorso ad un appalto a una ditta (Garedil)che - secondo l ’ accertamento del giudice d ’ appello non sin- dacabilein questa sede nei termini proposti - non disponeva di risorse sufficienti,con soli tre dipendenti, per realizzare le opere fatturate e in assenzadi documentata effettiva esecuzione di subappalti da parte di ditteterze.
Inoltre,sempre in punto di valutazione della prova oggetto delle cen- sure,è accertato in sentenza che l ’ appaltatrice Garedil aveva avuto vita brevissima,non aveva una sede operativa, la sede legale era ripetuta- mente cambiata in tempi brevissimi e la veniva collocata presso uno studioprofessionale notoriamente coinvolto i n un vasto contesto di il- legalitàe, con un legale rappresentante sconosciuto all ’ erario sin dagli anni’90 del XX secolo; la ditta riceveva i pagamenti in assegni; anche le subappaltatrici scelte avevano avuto vita brevissima ecc. (cfr. p.4 sentenzad’appello).
Le argomentazione all ’ evidenza non solo non sono apodittiche,ma logiche e tengono conto di riferimenti precisi al quadro fattualee probatorio in atti. 6.Destituito di fondamento è poi il quarto motivo, articolato a pag.22 del ricorso in cui si de nuncia la violazione degli artt.4 All. E della l. n.2248/1865,47 comma 2 CEDU, 111 e 117 Cost.. Infatti, tramite il mezzo erroneamente la contribuente veicola l ’ esistenza nell ’ ordina- mento giuridico di un obbligo per il giudice tributario di rigetto della pretesaerariale per effetto dell ’ archiviazione del procedimento penale daparte dell ’ AGO.
Basti qui ricordare che l ’ esito processuale penale è stato s ì originato dai medesimi fatti posti alla base delle riprese, ma restagiuridicamente apprezzabile da par te del giudice tributario senza che da ci ò discendano effetti necessari (cfr. per il decreto penale di archiviazione,Cass. Sez. 5 - , Ordinanza n. 16649 del 04/08/2020, per lasentenza che accerta l ’ assenza del reato, Cass. Sez. 5 - , Sentenza n.20579 del 29/09/2020), stante l ’ autonomia reciproca dei due pro- cessie delle due distinte giurisdizioni, tributaria e ordinaria. 7.La quinta censura articolata alle pagg.24 e ss. del ricorso prospetta, inrelazione all ’ art.360 primo comma nn.3, 4 e 5 cod. proc. civ., l ’ erro- neaapplicazione da parte della CTR dei termini accertativi, in violazione degliartt.57 comma 3 del d.P.R. n.633/72, 36 d.lgs. n.546/92, 116 e 132n.4 cod. proc. civ., oltre che l ’ omessa pronuncia su fatto contro- versoe rilevante, non a vendo tenuto conto a tal fine dell ’ intervenuta archiviazionepenale. 8.In disparte dai profili di inammissibilit à del motivo per la tecnica di formulazionecumulativa degli eterogenei paradigmi processuali di do- glianza,di doppia conforme quanto al prospe ttato vizio motivazionale oltreche alla non sufficienza della mera “ rilevanza ” del presunto fatto omesso essendo richiesta la sua “ decisivit à” , egualmente la macro - censuranon è neppure accoglibile funditus , dal momento che l ’ archi- viazione penale per cost ante interpretazione giurisprudenziale (Cass.11aprile 2017 n.9322) non incide sul raddoppio dei termini di accer- tamento.
Infatti,in tema di accertamento tributario, ai fini del raddoppio dei ter- miniprevisti dall'art. 43 del d.P.R. n. 600 del 1973, nel la versione ap- plicabile"ratione temporis", rileva unicamente la sussistenza dell'ob- bligodi presentazione di denuncia penale, a prescindere dall ’ esito del relativoprocedimento e nonostante l ’ eventuale prescrizione del reato, poichéciò che interessa è so lo l ’ astratta configurabilit à di un ’ ipotesi di reato, atteso il regime di autonomia reciproca tra giudizio penale e procedimentotributario. La decisione impugnata, anche sotto il profilo oggettodi censura, non solo rispetta anche il minimo costituzionale ma èconforme al principio di diritto che precede. 9.Il sesto motivo, che prospetta un ’ omessa pronuncia del giudice d ’ ap- pello ai fini dell ’ art.112 cod. proc. civ. e, in subordine, la violazione degliartt.75 d.P.R. n.633/72, 220 disp. att. c.p.p. e 191 c.p.p., circa l’inutilizzabilità parziale degli elementi di prova raccolti dall ’ Ammini- strazionefinanziaria in sede di ispezione, in quanto successivi alla co- noscenzadella denuncia di reato è affetta da concorrenti profili di inam- missibilitàe infonda tezza.
E ’ inammissibile per carenza di interesse il profilodell’ omessa pronuncia, in quanto la questione sottesa alla de- dottaomessa pronuncia è infondata prima facie , dal momento che gli elementi posti a base della decisione sono stati raccolti dall ’ Agenzia delleentrate in seno al procedimento tributario e non in veste di polizia giudiziaria e le risultanze del processo penale sono state oggetto di valutazionedel giudice tributario, come previsto dal sistema nei termini giàesposti al punto 6 della presente decisione. Da ci ò l ’ infondatezza delprofilo di doglianza concernente la presunta violazione dei richia- matidisposti di legge. 10.In conclusione, il ricorso dev ’ essere rigettato e le spese di lite sono regolatesecondo soccombenza, e liquidate co me da dispositivo.
P.Q.M.
LaCorte: rigettail ricorso e condanna la ricorrente alla rifusione delle spese di lite,liquidate in Euro 5.600,00 per compensi, o