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Ordinanza — n. 10814/2023 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as tax dispute extinguished by successful simplified settlement procedure.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 10814/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Cassation Court declared the appeal extinguished because the underlying tax dispute was resolved through a simplified settlement procedure initiated by the taxpayer. Although the tax agency initially denied the settlement, it subsequently annulled that denial via self-help, thereby perfecting the incidental settlement process. Consequently, the court ruled that the litigation must be terminated with costs shared between the parties under the relevant decree.

Regesto Legislator

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Art. 6, comma 13, d.l. 119/2018; When a simplified settlement procedure is perfected by the tax authority's annulment of a prior denial, the ongoing litigation is extinguished and the court must declare the case closed.

Parole chiave

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simplified settlement procedure tax dispute extinction autotutela annulment incidental definition litigation termination decreto legge 119/2018 costs allocation canone radiotelevisivo

Disposizioni normative citate

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Art. 6, comma 13, d.l. 119/2018
Considerato che: Nelle more del giudizio la società contribuente si è avvalsa della procedura di definizione agevolata di cui all'art. 6, dl.
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Testo completo

uente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 12139/2013 R.G. proposto da Media Radio srl, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Tullio Elefante con domicilio eletto in Roma, via Cardinal de Luca n. 10; –ricorrente – contro Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura generale dello Stato, che la rappresenta e difende; –controricorrente – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania n.105/17/12, depositata il 29 marzo 2012.

Oggetto: imposte dirette ed IVA - avviso di accertamento Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 20 dicembre 2022 dal Consigliere Enrico Manzon. Rilevato che: Con la sentenza impugnata la Commissione tributaria regionale della Campania accoglieva parzialmente l’appello proposto dall’ Agenzia delle entrate, ufficio locale, avverso la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Napoli n. 430/44/10 che aveva accolto il ricorso proposto da Media Radio srl contro l’avviso di accertamento per II.DD. ed IVA 2004. La CTR osservava in particolare, per quanto qui rileva, che con il meccanismo della pre e post fatturazione degli spots pubblicitari commessi dalla società contribuente alla Radio e Reti srl, essendo la prima onerosa oltre il comune corrispettivo di mercato e la seconda gratuita, si era violato l'inderogabile principio della competenza, sicchè le riprese fiscali in contesto dovevano considerarsi per tale ragione fondate.

Avverso tale decisione ha proposto ricorso per cassazione la società contribuente deducendo due motivi. Resiste con controricorso l’Agenzia delle entrate. Considerato che: Nelle more del giudizio la società contribuente si è avvalsa della procedura di definizione agevolata di cui all'art. 6, dl. 119/2018, che tuttavia non è esitata favorevolmente, avendo l'agenzia fiscale opposto diniego, che poi non è stato impugnato. Tuttavia successivamente la stessa agenzia fiscale, nel termine per impugnare detto diniego, lo ha annullato in autotutela, sicchédeve considerarsi perfezionata la procedura incidentale di definizione agevolata della lite.

Il giudizio deve pertanto dichiararsi estinto con spese a carico delle parti (art. 6, comma 13, decreto-legge 119/2018). PQM La Corte dichiara l'estinzione del giudizio per cessazione del