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Ordinanza Interlocutoria — n. 10812/2023 — snciv Generato dall'IA

Italian tax court suspends proceedings until July 10, 2023, under new law allowing expedited tax dispute resolution.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 10812/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Corte di Cassazione granted a request to suspend the tax litigation until July 10, 2023. The taxpayer, Bocchiotti S.p.A., argued for expedited resolution under the new Budget Law, while the Revenue Agency opposed the suspension. The court ordered the stay because the taxpayer formally requested the expedited definition procedure, which legally halts the process until the statutory deadline passes.

Regesto Legislator

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Art. 1, comma 197 della legge 29 dicembre 2022, n. 197; The tax proceedings involving the Revenue Agency are suspended upon the taxpayer's request for expedited resolution, remaining halted until the specified deadline for payment and filing.

Parole chiave

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tax dispute resolution expedited definition procedure suspension of proceedings Budget Law 2023 Revenue Agency jurisdiction taxpayer request procedural stay order sottrazione dell'iva

Disposizioni normative citate

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Art. 1, comma 197 della legge 29 dicembre 2022, n. 197
Consideratoche: 5.In via preliminare va dato atto che la società ricorrente ha deposi- tato, con modalità telematiche, in data 16 gennaio 2023, istanza di sospensione ai sensi dell'art. 1, comma 197, della legge 29 dicembre 2022,n.
Art. 1, comma 186 della legge 29 dicembre 2022, n. 197
Consideratoche: 5.In via preliminare va dato atto che la società ricorrente ha deposi- tato, con modalità telematiche, in data 16 gennaio 2023, istanza di sospensione ai sensi dell'art. 1, comma 197, della legge 29 dicembre 2022,n.
Art. 1, commi 198 e 200 della legge 29 dicembre 2022, n. 197
Consideratoche: 5.In via preliminare va dato atto che la società ricorrente ha deposi- tato, con modalità telematiche, in data 16 gennaio 2023, istanza di sospensione ai sensi dell'art. 1, comma 197, della legge 29 dicembre 2022,n.
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Testo completo

to la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sulricorso iscritto al n. 22901 /2020 R.G. proposto da BOCCHIOTTIS.P.A. SOCIETA’ PER L’INDUSTRIA ELETTROTECNICA, in personadel legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall’Avv. TonioDi Iacovo e dall’Avv. Benedetta Rossi, elettivamente domiciliata pressolo studio legale Pirola Pennuto Zei Assoc iati, sito in Roma viale CastroPretorio n.122; Oggetto:operazioni soggettivamenteinesi- stenti –ricorrente – contro AGENZIADELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rap- presentatae difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio elettoin Roma, via Dei Portoghesi, n. 12, costitu ita al solo fine di even- tualmentepartecipare all’udienza di discussione ex art.370 comma 1 cod.proc. civ.;

–resistente – avversola sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Lom- bardian.427/13/2020 depositata il 12 febbraio 2020. Uditala relazione svolta nell’adunanza camerale del 18 gennaio 2023 dalconsigliere Pierpaolo Gori. Rilevatoche: 1.Con sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombar- diaveniva accolto l’appello proposto dall’Agenzia delle entrate avverso lasentenza n.4056/14/2018 emessa dalla Commissione tributaria pro- vinciale di Milano, la quale a sua volta accoglieva il ricorso radicato dallaBocchiotti S.p.a.

Società per l’industria elettrotecnica ed avente ad oggetto l’avviso di accertamento emesso per IVA illegittimamente detratta in relazione all’anno di imposta 2012, oltre ad accessori, a seguitodella contestazione di operazioni soggettivamente inesistenti, dallacui contestazione scaturiva anche un proce dimento penale avanti algiudice ordinario. 2.Il giudice d’appello, disattese le questioni preliminari di ammissibilità dell’impugnazione e di nullità dell’avviso di accertamento, nel merito riformavala decisione del giudice di prime cure e, per l’effetto, confer- mavaintegralmente le riprese. 3.Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione la contri- buente,affidato a tre motivi illustrati con memoria ex art.380 bis cod. proc.civ., cui replica l’Agenzia delle entrate con comparsa di mera co- stituzioneai fini dell’eventuale partecipazione all’udienza di discussione dellacausa ex art.370 comma 1 cod. proc. civ.. 4.Anteriormente alla celebrazione dell’adunanza camerale la contri- buentedeposita istanza di sospensione del processo ex art.1 comma 197della legge n.197/2022.

Consideratoche: 5.In via preliminare va dato atto che la società ricorrente ha deposi- tato, con modalità telematiche, in data 16 gennaio 2023, istanza di sospensione ai sensi dell'art. 1, comma 197, della legge 29 dicembre 2022,n. 197 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023e bilancio pluriennale per il triennio 2023 - 2025, in vigore dall'1 gennaio2023. 5.1L'art. 1, comma 186, della legge n. 197 del 2022, prevede che: «Le controversie attribuite alla giurisdizio ne tributaria in cui è parte l'Agenziadelle entrate ovvero l'Agenzia delle dogane e dei monopoli, pendenti in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello innanzi allaCorte di cassazione, anche a seguito di rinvio, alla data di entrata invigore dell a presente legge, possono essere definite, a domanda del soggetto che ha proposto l'atto introduttivo del giudizio o di chi vi è subentratoo ne ha la legittimazione, con il pagamento di un importo parial valore della controversia.

Il valore della controv ersia è stabilito aisensi del comma 2 dell'articolo 12 del decreto legislativo 31 dicembre 1992,n. 546 ». 5.2A norma, poi, dell'art. 1, comma 197, della legge n. 197 del 2022, «Lecontroversie definibili non sono sospese, salvo che il contribuente facciaapposita richiesta al giudice, dichiarando di volersi avvalere della definizioneagevolata. In tal caso il processo è sospeso fino al 10 luglio 2023ed entro la stessa data il contribuente ha l'onere di depositare, pressol'organo giurisdizionale innanzi al quale pende la controversia, copiadella domanda di definizione e del versamento degli importi do- vutio della prima rata ». 5.3L'art. 1, commi 198 e 200 della legge citata, recitano, inoltre, che:

«Nellecontroversie pendenti in ogni stato e grado, in c aso di deposito ai sensi del comma 197, secondo periodo, il processo è dichiarato estintocon decreto del presidente della sezione o con ordinanza in ca- meradi consiglio se è stata fissata la data della decisione. Le spese del processorestano a carico del la parte che le ha anticipate » e che « L'e- ventualediniego della definizione agevolata deve essere notificato en- troil 31 luglio 2024 con le modalità previste per la notificazione degli atti processuali. Il diniego è impugnabile entro sessanta giorni dalla notificazione del medesimo dinanzi all'organo giurisdizionale presso il qualepende la controversia.

Nel caso in cui la definizione della contro- versiaè richiesta in pendenza del termine per impugnare, la pronuncia giurisdizionale può essere impugnata dal contribuente unitamente al diniegodella definizione entro sessanta giorni dalla notifica di quest'ul- timoovvero dalla controparte nel medesimo termine ». 6.La controversia va, dunque, sospesa fino alla scadenza del termine dicui all'art. 1, comma 197, de lla legge 29 dicembre 2022, n. 197 (10 luglio2023).

P.Q.M.

LaCorte sospende il giud