Italian court suspends tax appeal process pending local authority adoption of simplified settlement procedure by March 2023.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court suspended the tax appeal process pending the local authority's adoption of simplified settlement measures by March 31, 2023. The plaintiff, SelmabiPiemme, sought suspension under the new tax law, while the defendant, the Municipality of Brandizzo, resisted the appeal against IMU levies. The court ruled that the proceedings are suspended only if the municipality formally adopts the necessary acts to apply the simplified definition procedure within the statutory deadline.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 1, comma 197 della legge 197/2022; Art. 1, comma 205 della legge 197/2022: The tax appeal process is suspended upon the taxpayer's request for simplified definition, contingent upon the territorial authority adopting the requisite acts to apply the simplified procedure within the prescribed deadline.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 24318/2020 del ruolo generale, proposto DA S ELMABI P IEMME L EASING . S. P .A. (codice fiscale 00882980154), con sede in Milano, alla Via Luisa Battistoni Sassi n. 11/A, in persona del procuratore speciale dr. Mario Zandrini, in virtù dei poteri conferitigli dal consiglio di amministrazione con delibera del 29 aprile 2016, rappresentata e difesa, in forza di procura speciale e nomina poste in calce al ricorso, dall’avv. Gabriele Escalar (codice fiscale SCL GRL 62E12 H501 R), con studio in Roma, al Viale Giuseppe Mazzini n. 11. - RICORRENTE – CONTRO il C OMUNE DI B RANDIZZO (codice fiscale 82501690018), con sede in Via Torino n. 121, in persona del Sindaco e legale rappresentante pro tempore, Paolo Bodoni, rappresentato e difeso, in forza di procura speciale e nomina poste a margine del controricorso e di IMU SOGGETTIVITÀ PASSIVA LEASING deliberazione della Giunta Municipale n. 507 dell’8 ottobre 2020, dagli avv.ti Maria Suppa (codice fiscale SPP MRA 73P65 F158 R) ed Antonio Chiariello (codice fiscale CHR NTN 60T20 L419 E), elettivamente domiciliati presso lo studio dell’avv.
Giuseppe Pecorilla, in Roma, al Corso Vittorio Emanuele II, n. 18. - CONTRORICORRENTE – per la cassazione della sentenza n. 52/6/2020 della Commissione tributaria regionale del Piemonte, depositata il 14 gennaio 2020 e non notificata; UDITA la relazione della causa svolta dal consigliere Ugo Candia nella camera di consiglio non partecipata del 19 gennaio 2023; RILEVATO CHE :
1. con avvisi nn. 12/2017 e 20/2017 notificati il 10 maggio 2017, il Comune di Brandizzo accertava e liquidava la rispettiva somma di 2.885,80 € e di 3792,09 € per l’omesso versamento dell’IMU negli anni 2014 e 2015 in relazione agli immobili oggetto di locazione finanziaria stipulata dalla ricorrente con la Cavalli Costruzioni S.R.L., anticipatamente risolti per inadempimento della utilizzatrice senza che questa avesse provveduto alla restituzione dei beni alla società di leasing.
2. con la sentenza impugnata la Commissione tributaria regionale del Piemonte respingeva l’appello proposto da SelmabiPiemme contro la sentenza n. 378/5/2018 della Commissione tributaria provinciale di Torino;
3. la società SelmabiPiemme impugnava detta pronuncia con ricorso notificato al Comune tramite posta elettronica certificata il 16 settembre 2020, formulando tre motivi di impugnazione 4. il Comune di Brandizzo resisteva con controricorso notificato tramite servizio postale in data 21 ottobre 2020, concludendo per il rigetto dell’impugnazione;
5. la ricorrente, con nota del 13 gennaio 2023, ha chiesto la sospensione del processo, ai sensi dell’art. 1, comma 197, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, dichiarando di volersi avvalere della procedura di definizione agevolata ivi prevista; CONSIDERATO CHE 1. l’art. 1, comma 2. l’art. 1, comma 197, della citata legge dispone che «Le controversie definibili non sono sospese, salvo che il contribuente faccia apposita richiesta al giudice, dichiarando di volersi avvalere della definizione agevolata. In tal caso il processo è sospeso fino al 10 luglio 2023 ed entro la stessa data il contribuente ha l'onere di depositare, presso l'organo giurisdizionale innanzi al quale pende la controversia, copia della domanda di definizione e del versamento degli importi dovuti o della prima rata».
3. Ai sensi dell’art. 1, comma 205, della menzionata legge «ciascun ente territoriale può stabilire, entro il 31 marzo 2023, con le forme previste dalla legislazione vigente per l’adozione dei propri atti, l’applicazione delle disposizioni dei commi da 186 a 204 alle controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte il medesimo ente o un suo ente strumentale»;
4. La controversia in oggetto risulterebbe, pertanto, definibile se l’ente locale controparte adotterà entro il predetto termine del 31 marzo 2023 propri atti che rendano applicabili le disposizioni relative alla definizione agevolata, il che giustifica il rinvio della