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Ordinanza — n. 10717/2023 — snciv Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses tax appeal regarding IRAP independent organization requirement for small businesses.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 10717/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Supreme Court rejected the Revenue Agency's appeal against a lower court ruling denying IRAP tax refunds to a small business owner. The taxpayer argued that the lower court failed to recognize the inherent requirement of independent organization for all business types, including small enterprises. The court upheld the lower court's factual finding that the appellant lacked independent organization due to reliance on a single occasional worker and insignificant assets, ruling that this assessment was unchallengeable on appeal.

Regesto Legislator

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Art. 2, 3 D.Lgs. 446/1997; In matters of IRAP, the requirement of independent organization must be ascertained concretely for small entrepreneurs based on actual operational facts.

Parole chiave

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IRAP tax refund independent organization small business status tax appeal dismissal factual assessment review restituzione e risarcimento azione di indebito arricchimento indennità forfettaria

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 360, first paragraph, no. 3, Code of Civil Procedure
con l’unico motivo di ricorso, denunciando, in relazione all’art. 360, primo comma, n.
Art. 2, 3, D.Lgs. n. 446 del 1997
115 (Cass. 29/01/2016, n.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass. n. 19329/18
Cass. 29/01/2016, n. 1778
115 (Cass. 29/01/2016, n. 1778);
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 12585/2018 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, elettivamente domiciliata in Roma Via dei Portoghesi 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato (ADS80224030587) che la rappresenta e difende. -Ricorrente - Contro PIERANTOZZI PASQUALE, elettivamente domiciliato in Roma Via Ugo De Carolis 83, presso lo studio dell’avvocato Sabrina D’Alleva (DLLSRN64E46H501Y) rappresentato e difeso dagli avvocati Marco Di Paolo (DPLMRC67E17G482V), Domenico Budini (BDNDNC61L19C632L). -Controricorrente - Avverso la sentenza della COMM.TRIB.REG. ABRUZZO, sezione staccata di PESCARA, n. 885/2017 depositata il 20/10/2017. IRAP DINIEGO RIMBORSO Udita la relazione svolta dal Consigliere Riccardo Guida nella camera di consiglio del 12 aprile 2023. Rilevato che:

1. la controversia riguarda l’impugnazione, da parte di Pasquale Pierantozzi, piccolo imprenditore, svolgente attività di affissione di manifesti pubblicitari, del silenzio-rifiuto opposto dall’amministrazione finanziaria alla sua istanza di rimborso delle somme versate a titolo di Irap, per i periodi di imposta dal 2008 al 2011, fondata sull’assenza di un’autonoma organizzazione;

2. la C.T.P. di Pescara accolse il ricorso con sentenza (n. 50/16) che è stata confermata dalla C.T.R. dell’Abruzzo (sezione staccata di Pescara), la quale ha escluso la sussistenza del requisito dell’autonoma organizzazione dopo avere sottolineato che (cfr. pag. 2 della sentenza) «il reddito derivante dall’attività svolta da Pierantozzi […] è derivato da […] dal prevalente lavoro proprio, atteso che lo stesso si è servito, per un periodo di due anni, di un solo lavoratore occasionale, tra l’altro retribuito con somme di piccola entità e che lo stesso ha utilizzato mezzi e beni strumentali essenziali e di valore non significativo, così come evidenziato dal registro dei beni ammortizzabili in atti»;

3. l’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso, con un unico motivo, per la cassazione della sentenza d’appello; il contribuente ha resistito con controricorso; Consideratoche:

1. con l’unico motivo di ricorso, denunciando, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2 e 3, del d.lgs. n. 446 del 1997, l’ufficio censura la sentenza impugnata che non ha rilevato che il requisito dell’Irap costituito dall’autonoma organizzazione, con riferimento a ogni tipologia di impresa, inclusa la c.d. “piccola impresa”, è intrinseco alla natura stessa dell’attività svolta;

2. il motivo non è fondato;

3. premesso che il giudice tributario di appello, sulla base di un accertamento di fatto insindacabile in sede di legittimità, ha negato la sussistenza dell’autonoma organizzazione, la sentenza è in linea con la pacifica opinione della giurisprudenza, che il Collegio condivide e che intende ribadire, per la quale « [i]n tema di Irap, il requisito dell’autonoma organizzazione deve essere accertato in concreto per i piccoli imprenditori» (Cass. n. 19329/18);

4. ne consegue il rigetto del ricorso;

5. le spese del giudizio di legittimità, liquidate in dispositivo, sono poste a carico della ricorrente per il principio della soccombenza;

6. rilevato che risulta soccombente una parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato per essere amministrazione pubblica difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, non si applica l’art. 13 comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (Cass. 29/01/2016, n. 1778);

P.Q.M.

rigetta il ricorso e condanna l’Agenzia delle entrate al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 1.400,00, a titolo di compenso, euro 200,00, per esborsi, oltre al 15 per cento sul compenso, a titolo di rimborso forfetario delle spese gener