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Ordinanza — n. 10714/2023 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses tax appeal due to prior simplified settlement extinguishing the subject matter.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 10714/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the tax appeal extinguished because the underlying dispute was already resolved through a simplified settlement procedure. The taxpayer had previously filed for a simplified resolution regarding the same tax assessment notice, paid the due amount, and obtained a definitive decree ending the controversy. Consequently, the Court found no need to examine the revocation arguments as the subject matter of the litigation had ceased to exist.

Regesto Legislator

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Art. 6 d.l. n. 119 del 2018; Art. 360 c.p.c.: When a simplified settlement procedure resolves the same tax assessment notice at issue in a revocation appeal, the subsequent revocation action is extinguished due to the cessation of the subject matter of the dispute.

Parole chiave

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simplified settlement procedure cessation of subject matter tax revocation appeal extinguishment of litigation IRAP tax assessment simplified resolution decree tax dispute resolution sospensione della riscossione fiscale

Disposizioni normative citate

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Art. 6 d.l. n. 119 del 2018
Dalla documentazione allegata all’istanza risulta che la società contribuente ha tempestivamente depositato domanda di definizione agevolata provvedendo poi al pagamento dell’importo dovuto, sicché la definizione della controversia si è perfezionata ai sensi del comma 6 dell’art. 6 d.l. n. 119 del 2018.
Art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ.
Con il primo motivo la s ocietà contribuente deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ.,la nullità della sentenza per omessa esposizione dei fatti rilevanti di causa.Con il secondo motivo si deduce, in relazione all’art.
Art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.
Con il quarto motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.,la violazione degli artt.
Art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002
Stante l’esito del giudizio, come detto per ragioni sopravvenute, nulla deve disporsi con riferimento all’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002 (Cass.

Giurisprudenza citata

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Cass. Sez. 3, 20/07/2021, n. 20697
115 del 2002 (Cass. Sez. 3, 20/07/2021, n. 20697; Cass.
Cass. Sez. 3, 10/02/2017, n. 3542
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Testo completo

ato la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BUNGE ITALIA S.p.A., in persona del legale rappresentate, rappresentata e difesa dall’Avv. Prof. Guglielmo Maisto e dal l’Avv. Marco Cerratopresso il cui studio in Roma, piazza d’Aracoeli n. 1 , è elettivamente domiciliata; –ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'Avvocatura generale dello Stato, che la rappresenta e difende; - resistente – avverso la sentenza n. 2794/4/2016 della Commissione tributaria regionale del Lazio, depositata il 10 maggio 2016; udita la relazionedella causa svolta dal Consigliere Antonio Francesco Espositoalla pubblica udienza del 23 febbraio 2023.

Revocazione Udito ilSostituto Procuratore Generale dott. Stefano Visonà il quale ha chiesto dichiararsi la cessazione della materia del contendere. Udito l’Avv. Luca Peverini. Rilevato che: Con avviso di accertamento notificato alla Bunge ItaliaS.p.A. in relazione all’anno d’imposta 2007, l’Agenzia delle entrate determinava un maggiore valore della produzione netta e, conseguentemente, una maggiore imposta IRAP, irrogando le relative sanzioni. Rilevava, in particolare, l’Ufficio l’indebita deduzione dal valore della produzione nettadi differenze negative su cambi e l’indebita deduzione dal valore della produzione netta di risultati derivanti da contratti derivati.

Contro l’atto impositivo la società contribuente proponeva ricorso dinanzi alla Commissione tributaria provinciale di Roma che lo accoglieva. Con sentenza n. 3989/2/2015 la Commissione tributaria regionale del Lazio, in accoglimento dell’appello proposto dall’Ufficio, confermava la legittimità dell’avviso di accertamento. Il ricorso per revocazione proposto dalla società contribuente avverso la sentenza n. 3989/2/2015 veniva rigettato dalla CTR del Lazio con ladecisione indicata in epigrafe. Avverso tale ultimasentenza la società contribuente ha proposto ricorso per cassazione, affidato adundici motivi.

L’Agenzia delle entrateresiste con controricorso. La ricorrenteha depositato memoria con istanza di estinzione del giudizio percessazione della materia del contendere. Considerato che:

1. Con il primo motivo la s ocietà contribuente deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ.,la nullità della sentenza per omessa esposizione dei fatti rilevanti di causa.Con il secondo motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., la nullità della sentenza per violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato con riguardo al primo motivo del ricorso per revocazione. Con il terzo motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ.,la nullità della sentenza per motivazione apparente nella parte in cui rigetta il primo motivo del ricorso per revocazione.

Con il quarto motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.,la violazione degli artt. 19, 23 e 54 d.lgs. n. 546 del 1992con riferimento al rigetto del primo motivo del ricorso per revocazione. Con il quinto motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ.,l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti con riferimento al primo rilievo contenuto nell’avviso di accertamento. Con il sesto motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ.,la nullità della sentenza per violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato con riguardo al secondo motivo del ricorso per revocazione.

Con il settimo motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ.,la nullità della sentenza per motivazione apparente nella parte in cui rigetta il secondo motivo del ricorso per revocazione. Con l’ottavo motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.,la violazione degli artt. 19, 23 e 54 d.lgs. n. 546 del 1992 con riferimento al rigetto del secondo motivo del ricorso per revocazione. Con il nono motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ.,l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti con riferimento al secondo rilievo contenuto nell’avviso di accertamento.

Con il decimo motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ.,la nullità della sentenza per motivazione apparente nella parte in cui rigetta il quinto motivo del ricorso per revocazione. Con l’undicesimo motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti con riferimento alla circostanza che la società contribuente non ha fruito delle deduzioni IRAP di cui all’art. 11 d.lgs. n. 446 del 1997.

2. Va preliminarmente rilevato che la ricorrente , nell’istanza di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere, ha rappresentato che avverso la sentenza della CTR del Lazio n. 3989/2/2015, oltre al ricorso per revocazione, era stato proposto ricorso per cassazione, iscritto al N.R.G. 4385/2016. Nelle more di tale giudizio l’odierna ricorrente ha aderito alla definizione agevolata ex art. 6 d.l.n. 119 del 2018 e questa Corte, con decreto n. 24501 del 2022 , ha dichiarato l’estinzione del giudizio. Dalla documentazione allegata all’istanza risulta che la società contribuente ha tempestivamente depositato domanda di definizione agevolata provvedendo poi al pagamento dell’importo dovuto, sicché la definizione della controversia si è perfezionata ai sensi del comma 6 dell’art. 6 d.l. n. 119 del 2018.

Poiché il giudizio di revocazione verte sul medesimo avviso di accertamento in ordine al quale è intervenuta la definizione agevolata della controversia nell’ambito del giudizio N.R.G. 4385/2016, definito con decreto emesso ex art. 6 d.l. n. 119 del 2018, si è verificato un fatto sopravvenuto che determina la cessazione della materia del contendere.Va dunque dichiarata l’estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere. Le spese sono compensate stante l’intervenuta definizione agevolata in ordine all’avviso di accertamento oggetto di giudizio.

Stante l’esito del giudizio, come detto per ragioni sopravvenute, nulla deve disporsi con riferimento all’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002 (Cass. Sez. 3, 20/07/2021, n. 20697; Cass. Sez. 3,10/02/2017, n. 3542).

P.Q.M.

La Corte dichiara l’estinzione del giudizio per cessazione del