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Ordinanza — n. 10713/2023 — snciv Generato dall'IA

Italian tax court cassates appeal for failure to evaluate probative value of family registry certificate regarding residence.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 10713/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation quashed the lower court's dismissal of Angela Barbagallo's appeal against an income tax assessment. The lower court rejected the claim because the appellant failed to prove her cousin lived in the property, relying instead on a notarial declaration. The Court found the lower court's reasoning flawed for ignoring the probative weight of the historical family registry certificate produced in the first instance. Consequently, the decision was overturned and remanded for a new trial on the merits.

Regesto Legislator

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Art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.; Art. 12, cod. civ.: In a review proceeding, only a motivational anomaly constituting a constitutionally relevant violation of law is denounceable, which must be evident from the text of the contested judgment without comparing it with procedural findings.

Parole chiave

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Italian tax law plusvalenza cessione immobile residenza familiare certificato stato famiglia anomalia motivazionale cassazione rinvio prova tributaria prova della proprietà

Disposizioni normative citate

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Art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.
con il primo motivo di ricorso, denunciando, in relazione all’art. 360, primo comma, n.
Art. 67, comma 1, lett. b), del d.P.R. n. 917 del 1986
civ., violazione e/o falsa applicazione dell’art. 67, comma 1, lett.
Art. 58, del d.lgs. n. 546 del 1992
civ., la violazione dell’art. 58, del d.lgs.
Art. 12, cod. civ.

Giurisprudenza citata

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Cass. 23/12/2022, n. 37770
per orientamento consolidato di questa Corte (ex plurimis, Cass. 23/12/2022, n. 37770, che menziona Cass.
Cass. Sez. U. 27/12/2019, n. 34476
Cass. Sez. U., 07/04/2014, n. 8053
34476, la quale cita, in motivazione, Cass. Sez. U., 07/04/2014, n. 8053; Sez.
Cass. Sez. U., 18/04/2018, n. 9558
Cass. Sez. U., 31/12/2018, n. 33679
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 11352/2016 proposto da: BARBAGALLO ANGELA, domiciliata ex lege in Roma, Piazza Cavour presso la cancelleria della Corte di cassazione, rappresentata e difesa dagli avvocati Luisa D’Urso (DRSLSU75T71D205N), Deborah Di Marco (DMRDRH77T67C351Q), Gaetano Trovato (TRVGTN53R29L355B). -Ricorrente - Contro AGENZIA DELLE ENTRATE, elettivamente domiciliata in Roma Via dei Portoghesi 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato (ADS80224030587) che la rappresenta e difende. -Resistente con atto di costituzione - Avverso la sentenza della COMM.TRIB.REG. TOSCANA, sezione staccata di Livorno, n. 1748/2015 depositata il 14/10/2015. Udita la relazione svolta dal Consigliere Riccardo Guida nella camera di consiglio del 12 aprile 2023. IRPEF ACCERTAMENTO Rilevato che:

1. la controversia riguarda l’impugnazione, da parte di Angela Barbagallo, dell’avviso di accertamento che recuperava a tassazione Irpef, per il 2007, la plusvalenza derivante della cessione a titolo oneroso di un bene immobile entro cinque anni dall’acquisto;

2. la C.T.P. di Livorno rigettò la domanda con sentenza (n. 446/14) che è stata confermata dalla C.T.R. della Toscana, sezione staccata di Livorno, che ha escluso che la contribuente avesse dimostrato che l’immobile in questione era stato abitato da un familiare (ossia dalla cognata Angela Russotti) dell’appellante, essendo priva di rilevanza probatoria nel contenzioso tributario la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà prodotta da quest’ultima che attestava che l’immobile era abitato dai suoi suoceri e da Angela Russotti (sorella di Giuseppe Russotti, coniuge della parte) con la propria famiglia;

3. la contribuente ha proposto ricorso, con tre motivi, per la cassazione della sentenza d’appello; l’Agenzia delle entrate ha resistito con atto di costituzione; in prossimità dell’adunanza in camera di consiglio la ricorrente ha depositato una memoria; Consideratoche:

1. con il primo motivo di ricorso, denunciando, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione e/o falsa applicazione dell’art. 67, comma 1, lett. b), del d.P.R. n. 917 del 1986, la ricorrente censura la sentenza impugnata che ha trascurato che la plusvalenza era fiscalmente irrilevante in quanto l’unità immobiliare era stata abitata dalla propria cognata Angela Russotti, come attestato dal certificato di stato di famiglia storico parziale prodotto in primo grado e che, rispetto a tale documento, in sé dirimente, non aveva rilievo l’autocertificazione, versata negli atti dell’appello, che asseverava che nello stesso immobile avevano risieduto anche i genitori di Angela Russotti (i.e. i suoceri della contribuente);

2. con il secondo motivo, denunciando, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., la violazione dell’art. 58, del d.lgs. n. 546 del 1992, si censura la sentenza impugnata che ha omesso di pronunciare sulla legittimità o meno della produzione in appello, da parte della contribuente, del certificato di stato di famiglia che attestava che Angela Russotti era sorella di Giuseppe Russotti, coniuge dell’appellante;

3. con il terzo motivo, è dedotta, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., la nullità della sentenza per motivazione apparente e incomprensibile nella parte in cui nega valore probatorio, nel contenzioso tributario, alle autocertificazioni, mentre avrebbe dovuto evincere dalla certificazione anagrafica in atti che Angela Russotti, cognata della contribuente, aveva risieduto nell’unità immobiliare in esame per la maggior parte del periodo compreso tra il suo acquisto e la rivendita;

4. il secondo e il terzo motivo, da esaminare insieme per connessione, sono fondati, con assorbimento del primo;

5. per orientamento consolidato di questa Corte (ex plurimis, Cass. 23/12/2022, n. 37770, che menziona Cass. Sez. U.27/12/2019, n. 34476, la quale cita, in motivazione, Cass. Sez. U., 07/04/2014, n. 8053; Sez. U. 18/04/2018, n. 9558; Sez. U. 31/12/2018, n. 33679) «nel giudizio di legittimità è denunciabile solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall’art. 12 delle preleggi, in quanto attiene all’esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali: tale anomalia si esaurisce nella mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico, nella motivazione apparente, nel contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili e nella motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di sufficienza della motivazione.»;

6. nella specie, la motivazione è incoerente e contraddittoria in quanto pretermette di valutare l’efficacia probatoria del certificato anagrafico, prodotto in primo grado, attestante che la cognata della contribuente aveva risieduto due anni nell’immobile la cui cessione a titolo oneroso aveva generato la plusvalenza tassata, per focalizzarsi su un aspetto marginale, quale l’asserita discrasia tra detta certificazione anagrafica e una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà della contribuente, prodotta in appello, secondo cui, in quel periodo, nell’immobile avevano risieduto i suoceri della parte privata;

7. con memoria ex art. 381 - bis 1., cod. proc. civ., la ricorrente segnala che questa Corte, con ordinanza n. 29140/2017, ha cassato con rinvio la sentenza “gemella”, rispetto a quella qui impugnata, emessa dalla C.T.R. della Toscana (sezione di Livorno) nei confronti di Giuseppe Russotti, avente ad oggetto l’accertamento del maggior reddito non dichiarato conseguente al medesimo presupposto impositivo, e cioè la (asserita) plusvalenza da cessione del detto immobile in comunione tra i coniugi. Riferisce che la Commissione regionale, con sentenza n. 327/10/2020, che assume essere passata in giudicato, ha annullato l’accertamento nei confronti del marito; chiede, pertanto, che questa Corte disponga “annullamento senza rinvio” (recte, decida nel merito) facendo leva sul precedente giudicato. Tuttavia, poiché non è provata la definitività della decisione intervenuta nel “processo parallelo”, l’esaminata istanza non può essere accolta;

8. in conclusione, accolti il secondo e il terzo motivo di ricorso e assorbito il primo motivo, la sentenza è cassata, con rinvio al giudice a quo, anche per le spese del giudizio di legittimità;

P.Q.M.

accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Toscana, sezione staccata di Livor