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Ordinanza — n. 10589/2023 — snciv Generato dall'IA

Court allows appeal against IMU tax on leased property, ruling tenant remains liable until contract ends.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 10589/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation allowed the municipality's appeal against the Regional Tax Commission's decision, overturning the lower court's ruling. The municipality argued that the tenant remained the liable party for the 2012 IMU tax despite an early lease termination, citing consistent Supreme Court precedent. The court agreed, rejecting the defense's reliance on subsequent leasing reforms as non-retroactive and confirming the tenant's liability persists until the contract's effective termination.

Regesto Legislator

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Art. 9 d.lgs. 14 marzo 2011, n. 23; Art. 1, c. 743, l. 160/2019: The tenant remains the subject liable for IMU tax on financial lease properties until the effective termination of the contract, as subsequent legislative reforms do not apply retroactively to cases where the contract was already resolved prior to their entry into force.

Parole chiave

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IMU tax liability financial lease termination subject passive tax retroactive legislation tenant responsibility lease contract duration tax appeal procedure reddito immobiliare

Disposizioni normative citate

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Art. 9 del d.lgs. 14 marzo 2011, n. 23
19166) sul tema della soggettività passiva dell’imposta IMU nell’ipotesi di locazione finanziaria risolta anticipatamente senza restituzione del bene al concedente e dunque sull’interpretazione da offrire all’art. 9 del d.lgs.14 marzo 2011, n.
Art. 1, c. 672, l. 147/2013
9, comma 1, del d.lgs. 14 marzo 2011, n.
Art. 1, c. 703, l. 147/2013
9, comma 1, del d.lgs. 14 marzo 2011, n.
Art. 1, c. 738 ss., l. 160/2019
9, comma 1, del d.lgs. 14 marzo 2011, n.
Art. 1, c. 740, l. 160/2019
9, comma 1, del d.lgs. 14 marzo 2011, n.
Art. 1, c. 743, l. 160/2019
9, comma 1, del d.lgs. 14 marzo 2011, n.
Art. 384, cod. proc. civ.
Non essendo necessari accertamenti in fatto, la causa può essere decisa nel merito, a mente dell’art. 384, secondo comma, cod.

Giurisprudenza citata

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Cass., Sez. T, 23 marzo 2023, n. 8430
Cass., Sez. T, 23 marzo 2023, n. 8429
T, 23 marzo 2023, 8430 e, nello stesso senso, Cass., Sez. T, 23 marzo 2023, n. 8429; Cass., Sez.
Cass., Sez. T, 23 marzo 2023, n. 8426
8429; Cass., Sez. T, 23 marzo 2023, n. 8426; Cass., Sez.
Cass., Sez. T, 23 marzo 2023, n. 8422
8426; Cass., Sez. T, 23 marzo 2023, n. 8422).
Cass., Sez. III, 14 marzo 2023, n. 7367
Il che viene a significare che essa non può trovare applicazione per i casi - come quello odierno - nei quali si sia già verificata la risoluzione del contratto in data precedente all'entrata in vigore della riforma» (così Cass., Sez. III, 14 marzo 2023, n. 7367).
Cass., Sez. Unite, 28 gennaio 2021, n. 2061
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Testo completo

di pronunciare la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 22359/2020 del ruolo generale, proposto DA ilC OMUNE DI N ONANTOLA (codice fiscale 00237070362), in persona del Sindaco, legale rappresentante pro tempore , dr.ssa Federica Nannetti, rappresentato e difeso, in forza di procura speciale e nomina poste in calce al ricorso e di deliberazione della Giunta Municipale n. 73 dell’8 luglio 2000 e di determina n.176/2020, dall’avv. Giovanni De Nigris (codice fiscale DNG GNN 68E28 D883 I) del Foro di Lecce, elettivamente domiciliati presso lo studio dell’avv.

Paola Coccoli, in Roma, alla Circumvallazione Clodia n 59. - RICORRENTE – CONTRO R ELEASE S. P .A.(codice fiscale 06707060965), con sede in Milano, al Viale Fulvio Testi n. 75, in persona del procuratore speciale, dr. Giampaolo Marcellini, rappresentata e difesa, in forza di procura speciale e nomina poste in calce al controricorso, dall’avv. Giuseppe IMU SOGGETTIVITÀ PASSIVA LEASING Camosci (codice fiscale CMS GPP 47B24 H703 H) del Foro di Milano, domiciliato, ai sensi dell’art. 366, secondo comma, cod. proc. civ., presso la cancelleria della Corte di cassazione. - CONTRORICORRENTE – per la cassazione della sentenza n. 2361/5/2019 della Commissione tributaria regionale dell’Emilia Romagna, depositata il 2 dicembre 2019 e non notificata;

UDITA la relazione della causa svolta dal consigliere Ugo Candia nella camera di consiglio non partecipata del 19 gennaio 2023; RILEVATO CHE :

1. con avviso n. 500 del 16 settembre 2015, notificato il 21 settembre 2015, il Comune di Nonantola accertava e liquidava in capo a Release (conferitaria dell’azienda da parte di Banca Italease, incorporante la Leaseimpresa), la somma complessiva di 122.116,00 €, di cui 79.332,35 € per maggiore imposta IMU relativa all’anno 2012, in relazione agli immobili concessi in locazione finanziaria a Villa Novecento S.R.L. e restituiti alla ricorrente il 6 dicembre 2012, nonostante la risoluzione anticipata del contratto avvenuta in data 28 ottobre 2011;

2. con la sentenza impugnata la Commissione tributaria regionale dell’Emilia Romagna accoglieva l’appello proposto contro la sentenza n. 721/3/2016 della Commissione tributaria provinciale di Modena, dando conto della sussistenza di un duplice orientamento della Corte di Cassazione (all’epoca risultante dalle pronunce del 22 maggio 2019, n. 13793 e del 17 luglio 2019, n. 19166) sul tema della soggettività passiva dell’imposta IMU nell’ipotesi di locazione finanziaria risolta anticipatamente senza restituzione del bene al concedente e dunque sull’interpretazione da offrire all’art. 9 del d.lgs.14 marzo 2011, n. 23, secondo cui per gli immobili concessi in locazione finanziaria il soggetto passivo dell’imposta è il locatario per tutta la durata del contratto, ha dato seguito all’orientamento espresso da questa Corte con la pronuncia del 17 luglio 2019, n. 19166/2019, interamente richiamata nella sentenza impugnata, riconoscendo, quindi, quale soggetto passivo dell’imposta l’utilizzatore del bene sino all’effettiva restituzione dello stesso;

3. il Comune di Nonantola impugnava detta pronuncia con ricorso notificato alla Banca tramite raccomandata in data 26 agosto 2020, formulando un unico motivo di impugnazione;

4. Release resisteva con controricorso notificato in data 2 ottobre 2020 mediante posta elettronica certificata, concludendo per il rigetto dell’impugnazione; CONSIDERATO CHE :

1. con l’unico motivo di doglianza il Comune ha censurato la sentenza impugnata, in relazione all’art. 360, primo comma, num. 3, cod. proc. civ., lamentando la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 9, comma 1, del d.lgs. 14 marzo 2011, n. 23, non condividendo la decisione assunta, assumendo che: -l’interpretazione letterale del citato art. 9, comma 1 (secondo cui «Per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria, soggetto passivo è il locatario a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto») non consente di dar rilevanza alla riconsegna del bene, non essendo tale elemento fattuale contemplato dalla norma; - ragioni di logic a simmetria impositiva giustificano l’ordine di idee secondo cui non avrebbe senso attribuire rilevanza alla materiale disponibilità del bene al momento della cessazione del rapporto, quando la norma non fa riferimento all’immissione in possesso per individuare, all’inizio del rapporto, il debitore della pretesa tributaria, giacchè considera soggetto passivo dell’imposta l’utilizzatore anche per il caso di locazione finanziaria di immobili non ancora costruiti; - la ratio ed i presupposti dell’IMU sono dive rsi da quelli della TASI, per cui nessuna interpretazione analogia è praticabile; - il regime ordinario dell’IMU attribuisce rilievo al possesso, inteso quale situazione di dominio derivante dal diritto di proprietà o di altro diritto reale; - la soggettiv ità passiva dell’utilizzatore in caso di leasing immobiliare è una deroga al predetto regime ordinario, come tale non suscettiva di interpretazione estensiva; - la giurisprudenza della Corte di cassazione successiva alla pronuncia del 17 luglio 2019 n. 19166 ha ripreso l’orientamento del primo arresto (del 22 maggio 2319, n. 13797), nel senso di ritenere che il concedente ritorna ad essere soggetto passivo dell’imposta in questione al momento della cessazione dell’imposta, anche se l’immobile non gli sia restituito (v.

Cass. del 9 ottobre 2019, n. 25249; del 19 novembre 2019 n. 29973/2019 e del 13 marzo 2020, n. 7227/2020);

2. il ricorso è fondato per le seguenti ragioni.

3. La questione di diritto concernente l’identificazione del soggetto passivamente legittimato e tenuto, quindi, al pagamento dell’IMU nell’ipotesi di risoluzione anticipata del contratto di leasing immobiliare, senza restituzione del bene, è stata più volte esaminata da questa Corte e risolta nel senso di individuare detta soggettività passiva in capo alla società di leasing. Anche, da ultimo, questa Corte ha, difatti, ribadito che: - «seppur connotato da un (iniziale) contrasto interpretativo, l’orientamento della Corte si è venuto progressivamente a consolidare secondo una lettura del dato normativo (d.lgs. n. 23 del 2011, art. 9, c. 1), cui il Collegio intende dare continuità, alla cui stregua l’obbligazione d’imposta, al ricorrere di un contratto di locazione finanziaria, si consolida quale situazione giuridica soggettiva dell’utilizzatore sin dalla sottoscrizione del relativo contratto e, simmetricamente, viene a cessare con la scadenza (in difetto di riscatto) o, come nella fattispecie, con la risoluzione, di quello stesso contratto (Cass., 27 aprile 2022, n. 13120;

Cass., 30 giugno 2021, n. 18393; Cass., 16 giugno 2021, n. 16999; Cass., 13 gennaio 2021, n. 418; Cass., 13 marzo 2020, n. 7227; Cass., 19 novembre 2019, n. 29973; Cass., 9 ottobre 2019, n. 25249; Cass., 22 maggio 2019, n. 13793; contra Cass., 17 luglio 2019, n. 19166); -la Corte ha, in particolare, rimarcato come la lettura del dato normativo di cui all’art. 9, c. 1, cit., - di deroga del presupposto impositivo dell’imposta municipale propria, quale costituito dal possesso degli immobili (d.lgs. n. 23 del 2011, art. 8, c. 2; v., in identici sostanziali termini, il d.lgs. n. 504, cit., art. 1, c. 2), -induca ad attribuire rilevanza, piuttosto che alla detenzione dell’utilizzatore, in quanto tale, - detenzione che, difatti, difetta rispetto alla fattispecie dell’immobile da costruire che, ciò non di meno, forma oggetto di contratto e di imposizione, - al vincolo contrattuale che fonda la stessa detenzione qualificata che, pertanto, permane, - nella sua dimensione rilevante ai fini tributari, - sino a quando è in vita quel vincolo e, simmetricamente, viene a cessare al suo venir meno (per scadenza o risoluzione del contratto), con conseguente detenzione senza titolo; - si è, poi, osservato che, - rilevando la cd. ultrattività del contratto di durata, avente ad oggetto il godimento del bene altrui, all’interno del solo rapporto che lega le parti del contratto, - la disposizione normativa sopravvenuta in tema di TASI (art. 1, c. 672, cit.), cui non può riconoscersi un contenuto interpretativo della previgente disciplina dell’IMU, - che, difatti, viene contestualmente salvaguardata da quello stesso ius superveniens (l. n. 147 del 2013, art. 1, c. 703), -trova giustificazione in ragione della diversa natura, e dei distinti presupposti impositivi, che connotato i trattamenti impositivi oggetto di comparazione; laddove, poi, alcun valore interpretativo vincolante può riconoscersi ad istruzioni volte a disciplinare le modalitàdi compilazione della dichiarazione IMU; - può soggiungersi, ora, che la fattispecie in trattazione ha trovato immutate coordinate regolative anche nella rimodulazione della disciplina che è stata operata dal legislatore (l. n. 160 del 2019, art. 1, cc. 738 ss.), essendosi, difatti, confermato che il soggetto passivo dell’imposta municipale propria (cd. nuova IMU), - il cui presupposto impositivo si correla, pur sempre, al possesso di immobili (art. 1, c. 740, cit.), - è il locatario di immobili «anche da costruire o in corso di costruzione concessi in locazione finanziaria, … a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto» (art. 1, c. 743, cit.)» (così Cass., Sez.

T, 23 marzo 2023, 8430 e, nello stesso senso, Cass., Sez. T, 23 marzo 2023, n. 8429; Cass., Sez. T, 23 marzo 2023, n. 8426; Cass., Sez. T, 23 marzo 2023, n. 8422).

4. In tali termini, il ricorso va quindi accolto, appena aggiungendo che non è conferente ogni riferimento operato dalla difesa della società alla legge del 4 agosto 2017, n. 124, siccome successiva all’anno di imposta in esame (2012) e avendo «le Sezioni Unite di questa Corte […] recentemente stabilito, con la sentenza 28 gennaio 2021, n. 2061, che la nuova regolamentazione del contratto di leasing introdotta dalla L. 4 agosto 2017, n. 124, art. 1, commi 136-140, riforma che ha fatto convergere in un unico tipo contrattuale le due forme del leasing traslativo e del leasing di godimento - non ha carattere retroattivo.

Il che viene a significare che essa non può trovare applicazione per i casi - come quello odierno - nei quali si sia già verificata la risoluzione del contratto in data precedente all'entrata in vigore della riforma» (così Cass., Sez. III, 14 marzo 2023, n. 7367). Non solo. Non essendo necessari accertamenti in fatto, la causa può essere decisa nel merito, a mente dell’art. 384, secondo comma, cod. proc. civ., rigettando l’originario ricorso della contribuente.

5. Le spese dell'intero giudizio vanno compensate tra le parti, avuto riguardo alle iniziali diverse soluzioni interpretative, anche in sede di legittimità, offerte al tema in rassegna.

P.Q.M.

la Corte accoglie