Court dismisses tax refund claim by donee for second valuation, citing prior precedent limiting reimbursement rights.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation rejected Alessandra Litta Modignani's appeal against the partial denial of a tax refund regarding corporate share valuations. The taxpayer sought reimbursement for taxes paid on a second valuation of shares previously donated by her mother, arguing against double taxation under specific financial laws. The court dismissed the claim by reaffirming established precedent that only the original taxpayer who paid the first tax is eligible for reimbursement, not the donee who subsequently revalued the assets.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 7 comma 2 lett. ee) ff) D.L. 70/2011; Art. 163 TUIR: The donee of shares who performs a subsequent valuation is not entitled to a refund of the tax paid on the initial valuation, as only the original taxpayer who paid the first tax may claim reimbursement.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 6670/2017 R.G. proposto da: LITTA MODIGNANI ALESSANDRA, elettivamente domiciliata in ROMA VIA VALADIER, 43, presso lo studio dell’avvocato Egidio Lizza (LZZGDE76A05A783I) che la rappresenta e difende -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE, elettivamente domiciliata in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che la rappresenta e difende -controricorrente- avverso la sentenza della COMM. TRIBUTARIA II GRADO TRENTOn. 85/2016 depositata il 09/11/2016. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14/04/2023 dal Consigliere Gian Paolo Macagno. Rilevato che:
1. Con istanza consegnata il 23.06.2010, Alessandra Litta Modignani richiedeva il rimborso delle imposte sostitutive versate ante 2010 per la rivalutazione di partecipazioni societarie, per complessivi euro 78.889,59. Una quota pari ad euro 13.179,53 dell’importo richiesto riguardava tre pagamenti rateali eseguiti per rivalutare una quota azionaria posseduta nella società Fomas Finanziaria SPA, in parte in piena e in parte in nuda proprietà; viste le disposizioni introdotte con la legge finanziaria 2010, nel giugno 2010 la contribuente aveva provveduto ad eseguire una nuova rivalutazione della partecipazione, versando una ulteriore imposta sostitutiva.
Il restante importo di euro 65.710,06 riguardava invece somme versate per precedenti rivalutazioni, sempre attinenti a partecipazioni nella medesima società, non effettuate dalla contribuente ma dalla di lei madre, Bice Guzzoni, che nel 2006 aveva versato la relativa imposta sostitutiva. Tali azioni, sempre nell'anno 2006, erano state donate alla signora Modignani, la quale nel 2010 aveva provveduto a rivalutarle nuovamente, sempre grazie alle norme di cui alla legge finanziaria 2010, versando un'altra imposta sostitutiva. Da ciò scaturiva la pretesa restitutoria dell'imposta inizialmente versata nel 2006.
2. L'Ufficio territoriale di Trento, con provvedimento di diniego parziale notificato il 6.05.2011, riconosceva il rimborso dell'importo di euro 4.521,14, corrispondente alla terza rata dell'imposta di euro 13.179,53 versata per le azioni possedute dalla richiedente. Negava invece la restituzione delle due precedenti rate, essendo decorso tra le date del pagamento e quella dell'istanza il termine di 48 mesi di cui all'art. 38 del DPR n. 602 del 1973. Riguardo all'imposta di euro 65.701,06 l'ufficio rilevava che questa era stata versata dalla madre della richiedente, Bice Guzzoni, quando ancora possedeva il pacchetto azionario poi donato alla figlia; l'istante, riteneva l'Agenzia, non aveva perciò subito alcuna doppia imposizione, e dunque non sussistevano i presupposti legittimanti il rimborso.
3. La contribuente impugnava il provvedimento di diniego parziale. Costituitasi in giudizio, l'Agenzia delle entrate riconosceva il diritto al rimborso per i due pagamenti eseguiti direttamente dalla ricorrente, e confermava il diniego alla restituzione dell'imposta versata dalla madre prima della donazione del pacchetto azionario.
4. La Commissione tributaria di primo grado di Trento rigettava il ricorso nella parte ancora controversa, confermando il diniego alla restituzione delle imposte versate dalla donante. La Contribuente proponeva appello e la Commissione tributaria di secondo grado di Trento rigettava l'impugnazione.
5. Avverso la sentenza della Commissione tributaria di secondo gradola contribuente propone ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo. L’Agenzia delle Entrate ha resistito con controricorso, segnalando la pendenza avanti a questa Corte di altro ricorso proposto in relazione alla medesima vicenda qui tratta in giudizio. La ricorrente ha depositato in data 31 marzo 2023 memoria ex art. 380-bis.1. cod. proc. civ. Considerato che:
1. Con l’unico motivo di ricorso Alessandra Litta Modigliani ha eccepito la violazione dell’art. 5 della l. n. 448/2001, dell’art. 68, comma 6 del D.P.R. 917/86, dell’art. 163 del D.P.R. 917/86 e dall’art. 67 del D.P.R. 600/73, lamentando che il giudice di appello abbia negato il rimborso dell’imposta sostitutiva sulla rivalutazione versata in relazione alle partecipazioni ricevute per donazione dalla sig.ra Guzzoni, madre della contribuente. La ricorrente, richiamato l’art. 7, comma 2, lett. ee) e ff) del D.L. n. 70 del 2011, che ha previsto la possibilità di chiedere il rimborso dell’imposta sostitutiva versata per una precedente rivalutazione in caso di una ulteriore e successiva rivalutazione, sostiene che la norma, espressione del divieto di doppia imposizione previsto dall’art. 163 del TUIR e dall’art. 67 D.P.R. 600/73, debba applicarsi anche nel caso di specie, ove la doppia imposizione si realizzerebbe per il medesimo presupposto impositivo, sebbene in capo a diversi soggetti.
A sostegno delle propria doglianza richiama inoltre il regime di neutralità e continuità di valori che presiede al trasferimento per donazione in forza dell’art. 68, comma 6del TUIR.
2. Va rilevato che questa Corte, con ordinanza 4/11/2021 n. 31560, pronunciandosi in analoga fattispecie, ha respinto il ricorso proposto da Alessandra Litta Modignani, oltre alla madre Bice Guzzoni e al fratello Giulio Litta Modignani, nei confronti dell’Agenzia delle Entrate, affermando che “in tema di imposta sostitutiva per rivalutazione titoli, il diritto al rimborso delle imposte versate in occasione di una prima rivalutazione di partecipazioni azionarie non spetta al cessionario che abbia proceduto ad una seconda rivalutazione e al versamento dell'imposta, ragguagliata al nuovo valore delle azioni, dal momento che, ai sensi del D.L. n. 70 del 2011, art. 7, comma 2, lett. ee) ed ff), conv. in L. n. 106 del 2011, solo il soggetto che abbia già versato l'imposta relativa alla prima rivalutazione può chiederne il rimborso, ove non si sia avvalso della possibilità di detrarla dal tributo dovuto per una nuova rivalutazione che egli stesso abbia effettuato dei titoli che siano rimasti sempre in suo possesso (cfr.
Cass., Sez. 5, n. 31560/2021; Sez. 5, n. 9431/2019). Ne consegue che i cessionari - donatari non sono legittimati a proporre richiesta di rimborso.” 3. In conclusione, dandosi continuità al richiamato orientamento, il ricorso deve essere respinto. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna l a parte ricorrente a pagare all'Agenzia delle Entrate le spese processuali che si liquidano in Euro 3.500,00,oltre alle spese prenotate a debito. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, nella misura pari a quello previsto per il ricorso, a norma del mede