Cassation court dismisses tax appeal, declaring case extinguished due to successful simplified tax definition request.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the tax dispute extinguished because the taxpayer successfully requested the simplified tax definition procedure. The taxpayer submitted the request and payment proof, while the tax agency failed to object or request a hearing by the statutory deadline. Consequently, the court terminated the proceedings without reviewing the substantive merits of the tax assessment.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 6, comma 13, d.l. n. 119/2018; Art. 6, comma 10, d.l. n. 119/2018: If the taxpayer requests the simplified tax definition procedure and the tax authority does not object or request a hearing within the prescribed period, the judicial proceedings are automatically extinguished.
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to la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende; –ricorrente – contro FINGIOCHI S.R.L., in persona del legale rappresentante, elettivamente domiciliata in Roma, via Panama n. 48, presso lo studio dell’Avv. Serena Giglio, che la rappresenta e difende; - controricorrente – avverso la sentenza n. 4 957/5/2017 della Commissione tributaria regionale della Lombardia, depositata il 29 novembre 2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 2 2 febbraio2023 dal Consigliere Antonio Francesco Esposito .
Rilevato che: Tributi – Definizione agevolata ex art. 6 d.l. n. 119 del 2018 Con la sentenza indicata in epigrafe la Commissione tributaria regionale della Lombardia confermava la decisione della Commissione tributaria provinciale di Milano che avevaaccolto i ricorsi proposti dalla Fingiochi s.r.l. contro gli avvisi di accertament o per IRES e IRAP in relazione agli anni d’imposta dal 2004 al 2010. Avverso la sentenza della CTR l’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione, affidato a cinquemotivi. La società contribuente resiste con controricorso.
Considerato che:
1. Con il primo motivo l’Agenzia delle entratededuce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la violazione e/ofalsa applicazione degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ.; 39 , comma 1, lett. d), 40 e 43 d.P.R. n. 600/73;96 e 109 d.P.R. n. 917/86; 57 e 58 d.lgs. n. 546/92; 50, 326, 331, 358, 331 e 405 cod. proc. pen.; 125 disp. att. cod. proc. pen.; 2 d.lgs. n. 74/00.
2. Con il secondo motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., la violazionedegli artt. 111 Cost.; 112, 115, 116, 132, comma 2, n. 4, e 345 cod. proc. civ.; 118 disp. att. cod. proc. civ.; 1, comma 2, 36, comma 2, n. 4, 53, 57, 58 e 61 d.lgs. n. 546/92.
3. Con il terzo motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., la violazione degli artt. 115, 116 e 132, comma 2, n. 4, cod. proc. civ.; 118 disp. att. cod. proc. civ.; 4, 53, 54 e 61 d.lgs. n. 546/92.
4. Con il quarto motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la violazione e/ofalsa applicazione degli artt. 53 Cost; 115 e 116 cod. proc. civ.; 1273, 1322, 1325, 1343, 1344, 1345, 1362, 1414, 1813, 2697, 2727 e 2729 cod. civ.; 37-bis, comma 1, lett. d), e 40 d.P.R. n. 600/73; 109 d.P.R. n. 917/86; 5, 6 e 25 d.lgs. n. 446/97.5. Con il quinto motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti.
6. Va preliminarmente rilevato che la società contribuente, con istanza in data 7 giugno 2019, ha chiesto disporsi la sospensione del giudizioai sensi dell’art. 6 , comma 10, d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, conv., con mod., dalla l. 17 dicembre 2018, n. 136, depositando copia della domanda di definizione agevolata della controversia e del versamento degli importi dovuti.
7. Vista la documentazione depositata dalla contribuente e rilevato che entro il 31 dicembre 2020 nessuna delle parti ha presentato istanza di trattazione né risulta intervenuto diniego della definizione, poi impugnato, va dunque dichiarat a l’estinzione del giudizioai sensi del comma 13 dell'art. 6 del citato d.l. n. 119 del 2018. Le spese restano a carico della parte che le ha anticipate.
P.Q.M.
La Corte dichiara l’estinzionedel giudizio e pone le spese a carico della parte che le ha antic