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Ordinanza — n. 10569/2023 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses tax appeal and orders case extinction due to taxpayer's payment of tax under simplified settlement scheme.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 10569/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Cassation Court declared the tax appeal dismissed and extinguished the proceedings due to the cessation of the subject matter. The taxpayer had submitted documents proving the payment of the tax amount under the simplified settlement scheme introduced by Legislative Decree No. 193 of 2016. Consequently, the Court applied the principle that such tax settlements automatically terminate the judicial process, leaving the costs to the party who advanced them.

Regesto Legislator

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Art. 46, comma 1, d.lgs. n. 546 del 1992; Art. 6 d.l. n. 193 del 2016: The judicial proceedings in tax matters are extinguished upon the completion of a simplified tax settlement scheme, regardless of any prior administrative or judicial decisions on the merits.

Parole chiave

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simplified tax settlement cessation of subject matter extinction of proceedings tax liability payment judicial costs allocation tax appeal dismissal Legislative Decree 193 differimento dell'imposizione

Disposizioni normative citate

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Art. 46, comma 1, d.lgs. n. 546 del 1992
di Treviso comunicato che il contribuente aveva provveduto al pagamento previsto per il perfezionamento della definizione agevolata, con compensazione delle spese ai sensi dell’art. 46, comma 3, d.lgs.
Art. 46, comma 3, d.lgs. n. 546 del 1992
di Treviso comunicato che il contribuente aveva provveduto al pagamento previsto per il perfezionamento della definizione agevolata, con compensazione delle spese ai sensi dell’art. 46, comma 3, d.lgs. n. 546 del 1992.
Art. 6 d.l. n. 193 del 2016
Va preliminarmente rilevato che ilricorrente ha depositato, al fine di dimostrare il perfezionamento della domanda di definizione agevolata ex art. 6 d.l. n. 193 del 2016, «comunicazionedelle somme dovute» emessa dall’Agenzia delle entrate e attestazione di versamento, in data 14 luglio 2017, del relativo importo.
Art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.
Con il primo motivo il contribuentededuce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione dell’art.
Art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ.
civ.); nullità della sentenza o del procedimento per inesistenza della motivazione (art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ.); violazione o falsa applicazione dell’art.
Art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ.
Con il terzo motivo si deduce la nullità della sentenza per omesso esame circa unfatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti (art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ.); nullità della sentenza o del procedimento per inesistenza della motivazione (art.
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Testo completo

to la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ALBAN ROBERTO, rappresentato e difeso dall’Avv. Carlo Amato e dal Prof. Avv. Giuseppe Marini presso il cui studio in Roma, via dei Monti Parioli 48, è elettivamente domiciliato; –ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende; - resistente – avverso la sentenza n. 144/24 /201 5 della Commissione tributaria regionale del Veneto, depositata il 12 gennaio 2015; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 2 2 febbraio2023 dal Consigliere Antonio Francesco Esposito .

Rilevato che: Tributi – Definizione agevolata ex art. 6 d.l. n. 193 del 2016 Con la sentenza indicata in epigrafe la Commissione tributaria regionale del Veneto confermava la decisione della Commissione tributaria provinciale di Treviso che aveva rigettato il ricorso proposto da Roberto Alban contro l’avviso di accertamento, relativo all’anno d’imposta 2008, con il quale l’Agenzia delle entrate aveva operato una ripresa fiscale per indeducibilità di perdita su crediti. Avverso la sentenza della CTR il contribuente ha proposto ricorso per cassazione, affidato a tre motivi.

L’Agenzia delle entrateha depositato mero atto di costituzione. Ilricorrente ha depositat o documenti e memoria, con richiesta di declaratoria di cessazione della materia del contendere. L’Agenzia delle entrate ha depositato istanza di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere. Considerato che:

1. Con il primo motivo il contribuentededuce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione dell’art. 43d.P.R. n. 600 del 1973 .

2. Con il secondo motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3 e n. 4, cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione dell’art. 101, comma 5, d.P.R. n. 917 del 1986 e la nullità della sentenza per mancanza di motivazione ovvero per motivazione meramente apparente.

3. Con il terzo motivo si deduce la nullità della sentenza per omesso esame circa unfatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti (art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ.); nullità della sentenza o del procedimento per inesistenza della motivazione (art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ.); violazione o falsa applicazione dell’art. 6 d.lgs. n. 472 del 1997 (art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.).4. Va preliminarmente rilevato che ilricorrente ha depositato, al fine di dimostrare il perfezionamento della domanda di definizione agevolata ex art. 6 d.l. n. 193 del 2016, «comunicazionedelle somme dovute» emessa dall’Agenzia delle entrate e attestazione di versamento, in data 14 luglio 2017, del relativo importo.

Ha chiesto quindi dichiararsi cessata la materia del contendere , con compensazione delle spese. Analogamente l’Agenzia delle entrate ha chiesto dichiararsi l’estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere, avendo la D.P. di Treviso comunicato che il contribuente aveva provveduto al pagamento previsto per il perfezionamento della definizione agevolata, con compensazione delle spese ai sensi dell’art. 46, comma 3, d.lgs. n. 546 del 1992.

5. L’intervenuta definizione agevolata della controversia comporta l’estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere, alla stregua di un principio che ha portata generale, tanto da essere espressamente previsto dall'articolo 46, comma 1, d.lgs. n. 546del 1992, secondo cui: «Il giudizio si estingue, in tutto o in parte, nei casi di definizione delle pendenze tributarie previsti dalla legge ed in ogni altro caso di cessazione della materia del contendere». Il terzo comma della medesima disposizione stabilisce che «Nei casi di definizione delle pendenze tributarie previsti dalla legge le spese del giudizio estinto restano a carico della parte che le ha anticipate».

6. Va dunque dichiarata l’estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere. Le spese del giudizio restano a carico della parte che le ha anticipate.

P.Q.M.

La Corte dichiara l’estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere e pone le spese del giudizio a carico della parte che le