Court dismisses tax agency appeal, ruling IRPEF compensation for lost job chance is non-taxable damage, not lost income.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation dismissed the tax agency's appeal against a lower court ruling that exempted IRPEF compensation from taxation. The agency argued the compensation substituted lost wages (lucro cessante) and should be taxed, while the lower court held it was restorative damages for the loss of a better job opportunity. The court rejected the appeal by reaffirming that such compensation represents damage to the chance of employment rather than lost income, thus remaining non-taxable.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 6, comma 1, del D.P.R. n. 917 del 1986; Art. 36, comma 5, del d.lgs. n. 165 del 2001: Compensation for the loss of a better job opportunity constitutes restorative damage (danno emergente) rather than lost income (lucro cessante) and is therefore exempt from taxation.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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Generato dall'IATesto completo
o la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 15126/2018 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, MINISTERO ISTRUZIONE UNIVERSITÀ RICERCA, elettivamente domiciliati in Roma Via dei Portoghesi 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato (ADS80224030587) che li rappresenta e difende. -Ricorrenti - Contro DELLA ROSA MELISSA. -Intimata - Avverso la sentenza della COMM.TRIB.REG. UMBRIA n. 439/2017 depositata il 20/11/2017. Udita la relazione svolta dal Consigliere Riccardo Guida nella camera di consiglio del 13 aprile 2023. Irpef-Rimborso risarcimento danno riconosciuto dal Giudice del lavoro ex art.36,co. 5, d.lgs. n 165 del 2001 Rilevato che:
1. Melissa Della R osa impugnò il diniego opposto dall’amministrazione finanziaria alla sua istanza di rimborso dell’Irpef trattenuta e versata sugli importi ad essa corrisposti dal MIUR in esecuzione della sentenza di condanna del Tribunale di Viterbo, sezione lavoro, in ragione dell’accertata illegittimità della reiterazione di contratti di lavoro a tempo determinato stipulati con il suddetto ministero;
2. la C.T.P. di Terni rigettò la domanda con sentenza (n. 224/2016) che è stata riformata dalla C.T.R. dell’Umbria che, con la decisione indicata in epigrafe, in accoglimento dell’appello della parte privata, ha riconosciuto il diritto di quest’ultima al rimborso dell’Irpef. E questo perché, per la Commissione regionale, trattandosi di violazione di norme sul contratto di lavoro a tempo determinato, in presenza del divieto legale di conversione, in àmbito pubblico, di una serie di contratti a tempo determinato in rapporto a tempo indeterminato, doveva ritenersi che il risarcimento del danno previsto dal Giudice del lavoro non avesse funzione sostitutiva o integrativa del reddito (lucro cessante), ma natura ristoratrice (danno emergente) e che, inoltre, l’indicazione di diverse mensilità di retribuzione costituisse soltanto un parametro numerico per la quantificazione del danno;
3. l’Agenzia delle entrate e il MIUR ricorrono, con un motivo, per la cassazione della sentenza di appello; la contribuente è rimasta intimata; Consideratoche:
1. con l’unico motivo di ricorso, denunciando, in relazione 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione e/o falsa applicazione dell’art. 6, del d.P.R. n. 917 del 1987, come interpretato dalla giurisprudenza di legittimità, parte ricorrente censura la sentenza impugnata che, nel negare l’assoggettabilità a tassazione dell’indennità risarcitoria percepita dalla contribuente, per ordine del Giudice del lavoro, si è posta in contrasto con il principio di diritto in base al quale tutte le indennità conseguite dal lavoratore a titolo di risarcimento di danni consistenti nella perdita di redditi (esclusi quelli dipendenti da invalidità permanente o da morte) e, quindi, tutte le indennità aventi causa o che traggano, comunque, origine dal rapporto di lavoro, sono soggette a tassazione.
In particolare, per l’ufficio, il risarcimento liquidato dal Giudice del lavoro, derivante dalla mancata stipula di un contratto a tempo non determinato e dalla conseguente perdita del lavoro e della retribuzione, deve essere inquadrato nella tipologia del risarcimento da lucro cessante con la conseguenza che le somme corrisposte, in quanto sostitutive del reddito, sono tassabili;
2. il motivo non è fondato;
3. la questione di diritto oggetto del giudizio è già stata risolta da questa sezione tributaria che, in relazione a fattispecie concreta identica a quella in esame (cfr. Cass. n. 25471/2018, in connessione con Cass. Sez. U. n. 5072/2016; in termini, ex multis, Cass. n. 14329/2022, nell’analoga materia del risarcimento del da nno ottenuto dal lavoratore dipendente per la perdita di “chance” di accrescimento professionale a causa dell’assenza di programmi e obiettivi incentivanti), ha enunciato il principio di diritto, che il Collegio condivide e qui ripropone, per il quale «[g] li importi conseguiti dal lavoratore del pubblico impiego privatizzato ai sensi dell’art. 36, comma 5, del d.lgs. n. 165 del 2001, a causa della mancata conversione dei rapporti di lavoro a tempo determinato illegittimi in rapporti di lavoro a tempo indeterminato, non hanno la finalità di sostituire o integrare il reddito da lavoro (lucro cessante), ma hanno valenza risarcitoria (danno emergente) rispetto alla perdita della “chance” di un’occupazione alternativa migliore, con la conseguenza che non sono assoggettabili a tassazione ai sensi dell’art. 6, comma 1, del d.P.R. n. 917 del 1986»;
4. ne consegue il rigetto del ricorso;
5. nulla si deve statuire in punto di spese del giudizio di cassazione, al quale la contribuente non ha partecipato;
6. rilevato che la parte soccombente è ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato per essere amministrazione pubblica difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, non si applica l’art. 13 comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (Cass. 29/01