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Ordinanza — n. 10522/2023 — snciv Generato dall'IA

Tax court appeal dismissed without remand due to administrative self-correction annulment extinguishing the dispute matter.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 10522/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation dismissed the tax appeal without remand because the tax authority had already annulled the disputed assessment notices through self-correction. The taxpayers argued for the confirmation of the lower court's partial acceptance of their claim regarding penalties, while the administration maintained the original stance. The court ruled that the administrative annulment extinguished the subject matter of the dispute, rendering any further judicial review of the tax debt legally impossible and unnecessary.

Regesto Legislator

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Art. 46, d.lgs. n. 546/1992; Art. 111, c.p.c.: The annulment of a tax assessment notice by the administrative authority through self-correction extinguishes the subject matter of the dispute, necessitating the dismissal of the judicial appeal without remand.

Parole chiave

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cessazione materia contendere autotutela amministrativa annullamento avviso accertamento processo tributario legittimità cassazione senza rinvio debito fiscale estinto giudizio tributario imposta sui carburanti

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 46, d.lgs. n. 546 del 1992
Per il medesimo indirizzo nomofilattico, con specifico riferimento al processo di legittimità, la causa di estinzione del giudizio, prevista dall’art. 46, d.lgs.
Art. 111, c.p.c.

Giurisprudenza citata

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Cass. Sez. U. 04/01/1993, n. 8
Cass. ord. n. 22463/22
Cass. ord. 18/04/2017, n. 9753
Cass. 23/09/2011, n. 19533
9753; Cass. 23/09/2011, n. 19533).
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 12607/2020 R.G. proposto da: LADSTATTER ROSINA MARIA, MENDINI ANDREA e MENDINI CLAUDIO, in qualità di eredi di MENDINI DARIO, rappresentati e difesi dagli avvocati Dario Stevanato e Claudio Lucisano ed elettivamente domiciliati in Roma presso lo studio di quest’ultimo sito in Roma, via Crescenzio, n. 91. –ricorrenti – contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, con sede in 00145 Roma, Via Cristoforo Colombo, n. 426 C/D rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato, con domicilio legale in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l’Avvocatura generale dello Stato.

–controricorrente – Avverso la sentenza della COMM.TRIB. SECONDO GRADO DI TRENTOn. 98/2019, depositata in data 30 ottobre 2019. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12 aprile 2023 dal Consigliere dott.ssa MariaLuisa De Rosa. Rilevato che: Avviso Accertamento IRPEF 2008/09 1. In data 10 marzo 1969, Dario Mendini acquistava la proprietà di un terreno, sul quale costruiva un impianto di distribuzione di carburanti; con atto pubblico del 10 settembre 1999, costui costituiva un diritto di superficie (quale proprietà separata ex art. 952, secondo comma, cod. civ.) sul detto impianto, a favore della società Mendini S.r.l., erogatrice di idrocarburi.

I proventi derivanti dalla costituzione della proprietà separata costituivano, in capo al Mendini, plusvalenze immobiliari esenti, in quanto maturate da una persona fisica oltre il quinquennio, ai sensi degli artt. 9, comma quinto, e 67, comma primo, lett. b), d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917. L’Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Trento – inoltrava al ricorrente un questionario relativo alle somme derivanti dalla costituzione del diritto di superficie; ad esso seguiva risposta da parte del contribuente, che tuttavia non veniva presa in considerazione dall’Ufficio.

In data 27 settembre 2013, al contribuente venivano notificati gli avvisi di accertamento nn. T2A01FM01975 e T2A01FM03020, relativi ad IRPEF e Addizionali Regionali per gli anni d’imposta 2008 e 2009.

2. Avverso detti avvisi, il contribuente proponeva distinti ricorsi dinanzi alla Commissione tributaria di primo grado di Trento; si costituiva anche l’Agenzia delle Entrate con controdeduzioni, chiedendo il rigetto dei ricorsi avversari.

3. La Commissione adita, con sentenza n. 60/01/2018, respingeva i ricorsi del contribuente, confermando la legittimità dell’operato amministrativo.

4. Contro tale decisione proponevano appello gli odierni ricorrenti dinanzi la Commissione tributaria di secondo grado di Trent o , essendo, nelle more del giudizio, deceduto Dario Mendini; si costituiva anche l’Ufficio, ribadendo le argomentazioni già dedotte in prime cure e chiedendo la conferma della sentenza impugnata.

5. Con sentenza n. 98/2019, depositata in data 30 ottobre 2019, la Commissione adita accoglieva parzialmente il gravame dei contribuenti, per la parte relativa alle sanzioni, in ragione dell’intervenuto decesso del contribuente debitore.

5. Avverso la sentenza della Commissione di secondo grado di Trento, gli eredi hanno proposto ricorso per cassazione affidato a quattro motivi. L’Ufficio ha resistito con controricorso. La causa è stata trattata nella camera di consiglio del 12 aprile 2023 per la quale non sono state depositate memorie. Considerato che:

1. Con il primo motivo di ricorso, così rubricato: «Illegittimità della sentenza impugnata per violazione degli artt. 7, l. 27 luglio 2000, n. 212, 3, l. 7 agosto 1990, n. 241 e 42, secondo e terzo comma, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., stante la mancata rilevazione del vizio di motivazione degli atti impugnati» i contribuenti lamentano l’error in iudicando nella parte in cui, nella sentenza impugnata, il giudice d’appello ha erroneamente rigettato la censura relativa alla violazione dell’onere di motivazione, in particolare per non avere l’ufficio motivato in modo congruo la ripresa, in relazione al quadro normativo vigente. 1.2.

Con il secondo motivo di ricorso, così rubricato: «Illegittimità della sentenza impugnata per violazione degli artt. 952, secondo comma e 953 cod. civ., nonché 67, comma primo e 9, comma quinto, TUIR, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., per avere il giudice d’appello sussunto la fattispecie concreta in una norma fiscale inconferente» i contribuenti lamentano l’error in iudicando n ella parte in cui, nella sentenza impugnata, il giudice d’appello ha erroneamente disconosciuto gli effetti reali del contratto di superficie, inquadrando le somme percepite dal ricorrente per la costituzione di tale diritto tra i proventi connessi agli obblighi di permettere, ex art. 67, comma primo, lett. l), TUIR , anziché tra le plusvalenze immobiliari esenti, ex art. 67, comma primo, lett. b), TUIR. 1.3.

Con il terzo motivo di ricorso, così rubricato: «Illegittimità della sentenza di appello per violazione degli artt. 112, 115 e 345 cod. proc. civ., nonché 1 e 36, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., in ragione della ultra-petizione intervenuta al momento della riqualificazione del contratto di superficie in un contratto (atipico) con effetti meramente obbligatori» i ricorrenti lamentano l’error in procedendo nella parte in cui, nella sentenza impugnata, il giudice d’appello ha inquadrato l’accordo contestato in termini di contratto atipico di locazione. 1.4.

Con il quarto motivo di ricorso, così rubricato: «Illegittimità della sentenza impugnata per violazione degli artt. 112, 115 e 345 cod. proc. civ., nonché 1 e 36, del d.lgs. n. 546 del 1992, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., in ragione della ultra-petizione relativa all’individuazione di una (asserita) volontà simulata in capo ai contraenti» i ricorrentilamentano l’error in procedendo nella parte in cui, nella sentenza impugnata, il giudice d’appello ha erroneamente individuato, in assenza di contestazione sul punto, un negozio simulato nell’accordo di costituzione di diritto di superficie del 10 settembre 1999, in palese violazione degli artt. 112 e 115 cod. proc. civ. e 36, e 1 del d.lgs. n. 546 del 1992. 2.Va premesso che, in data 8 luglio 2022, i ricorrent i depositava no istanza di cessazione della materia del contendere nella quale facevano presente che, anzitutto, in fattispecie uguale e tra le stesse parti, questa Corte, con ordinanza 01/03/2022, n. 6622, annullava integralmente la pretesa impositiva affermando, sotto il profilo sostanziale, la non tassabilità delle somme contestate e percepite a cagione del contratto pluriennale di superficie e, poi, che, preso atto della citata decisione concretante giudicato esterno, era intervenuto, in data 1° aprile 2022, provvedimento di autotutela, adottato dall’Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Trento, con riferimento agli avvisi 2006 e 2007 (in contestazione) nonché espresso riconoscimento del diritto al rimborso.

A tali fini allegavano i due provvedimenti di autotutela totale di annullamento degli avvisi di accertamento, rispettivamente, n. T2A01FM01975/2013, per l’anno di imposta 2008, e T2A01FM03020/2014, per l’anno di imposta 2009.

3. Pertanto, dato atto del deposito, da un lato, dei provvediment i di annullamento degli att i impositiv i in autotutela da parte dell’amministrazione finanziaria e, dall’altro, della richiesta di cessazione della materia del contendere, la sentenza impugnata va cassatasenza rinvio. 3.1. Invero, il processo tributario ha ad oggetto il rapporto sostanziale corrente tra le parti, ma è strutturato come giudizio di impugnazione dell’atto impositivo, necessario ed imprescindibile “veicolo di accesso” per la valutazione ad opera dell’organo giudicante, il cui sindacato investe direttamente la legittimità dell’atto, entro i limiti segnati dalle contestazioni sollevate dal ricorrente.

Ne deriva che il sopravvenuto annullamento, per qualsiasi motivo, dell’atto impugnato determina la cessazione della materia del contendere: la prosecuzione del giudizio e l’adozione della pronuncia giudiziale invocata con il ricorso non potrebbe infatti comportare alcun risultato utile per il contribuente, in ragione dell’inammissibilità, in detto processo, di pronunce di mero accertamento negativo dell’illegittimità della pretesa erariale o di insussistenza del debito fiscale, dovendo la volontà impositiva dell’Amministrazione finanziaria emergere mediante un atto concreto e giuridicamente efficace di esercizio della pretesa tributaria (Cass.

Sez. U. 04/01/1993, n. 8). Per il medesimo indirizzo nomofilattico, con specifico riferimento al processo di legittimità, la causa di estinzione del giudizio, prevista dall’art. 46, d.lgs. n. 546 del 1992, per cessazione della materia del contendere, in conseguenza dell’annullamento in via di autotutela dell’atto recante la pretesa fiscale (ma ciò analogamente vale anche, come nella specie, per l’avvenuto riconoscimento del diritto al rimborso nelle more del giudizio), va dichiarata con provvedimento che operi alla stregua della cassazione senza rinvio, in quanto il venire meno di ragioni di contrasto fra le parti impone la rimozione delle sentenze emesse non più attuali, perché inidonee a regolare il rapporto fra le parti (Cass. ord. n. 22463/22;

Cass. ord.18/04/2017, n. 9753; Cass. 23/09/2011, n. 19533). 3.2. In conclusione, pronunciando sul ricorso, va cassata senza rinvio la sentenza impugnata per cessazione della materia del contendere. Possono essere compensate, tra le parti, le spese processuali dell’intero giudizio.

P.Q.M.

La Corte, pronunciando sul ricorso, cassa senza r